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Legge regionale 3 giugno 2013, n. 28

Liquidazione dei progetti ammessi al finanziamento in base alla Sito esternolegge 27 dicembre 2007, n. 69 (Norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali) e alla legge regionale 4 dicembre 2012, n. 72 (Proroga del termine di abrogazione della legge regionale 27 dicembre 2007, n. 69 ).

Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima, del 7 giugno 2013

Art. 1
- Liquidazione dei progetti ammessi al finanziamento in base alla l.r. 69/2007 e alla l.r. 72/2012
1. Per i progetti ammessi al finanziamento in base alla l.r. 69/2007 ed alla l.r. 72/2012 , la competente struttura del Consiglio è autorizzata ad effettuare le verifiche di corrispondenza fra i progetti oggetto di ammissione al finanziamento e quanto effettivamente realizzato, compresa l’ammissibilità delle spese effettuate, provvedendo alla conseguente proporzionale liquidazione di quei progetti che otterranno riscontro favorevole.
2. La struttura di cui al comma 1 può concedere, in base a richiesta scritta e debitamente motivata, eventuale proroga dei tempi di realizzazione del progetto, nel limite massimo di tre mesi.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.