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Legge regionale 14 marzo 2012, n. 9

Modifiche alla legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana) in materia di interventi a favore dei toscani nel mondo.

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 21 marzo 2012

Art. 4
1. La rubrica dell'articolo 30 della l.r. 26/2009 è sostituita dalla seguente:
"Associazioni e gruppi di toscani nel mondo".
2. Al comma 1 dell'articolo 30 della l.r. 26/2009 le parole:
"associazioni dei toscani all’estero"
sono sostituite dalle seguenti:
"associazioni dei toscani nel mondo".
3. Il comma 3 dell'articolo 30 della l.r. 26/2009 è sostituito dal seguente:
“3. La Giunta regionale, sentito il coordinamento di area geografica interessato e acquisito il parere delle commissioni consiliari competenti:
a) riconosce le associazioni ed i gruppi;
b) accerta l’eventuale perdita dei requisiti prescritti;
c) provvede alla eventuale revoca del riconoscimento, con le modalità previste dal regolamento di cui all’articolo 37.”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.