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Legge regionale 9 marzo 2011, n. 9

Istituzione dell’ufficio stampa per le attività di informazione del Consiglio regionale. Abrogazione parziale della legge regionale 2 agosto 2006, n. 43 (Istituzione di due strutture speciali per le attività di informazione del Consiglio regionale e degli organi di governo della Regione) e abrogazione della legge regionale 30 ottobre 2010, n. 54 (Disposizioni transitorie per lo svolgimento delle attività di informazione del Consiglio regionale).

Bollettino Ufficiale n. 11, parte prima, dell' 11 marzo 2011

Art. 4
1. L'incarico di responsabile dell'Ufficio stampa è conferito dal Segretario generale ad un dirigente di ruolo del Consiglio regionale iscritto negli elenchi dei professionisti dell'Albo nazionale giornalisti di cui all'articolo 26 della legge 3 febbraio 1963 n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista).
2. In caso di carenze della struttura organizzativa del Consiglio regionale l'incarico di cui al comma 1 può essere conferito, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), ad un soggetto, anche esterno al ruolo dirigenziale dell'amministrazione regionale, in possesso, oltre che dei requisiti previsti dal medesimo articolo 13, comma 2, del requisito dell'iscrizione negli elenchi dei professionisti dell'Albo nazionale giornalisti di cui all'articolo 26 della l. 69/1963.
3. Il responsabile, oltre a esercitare le ordinarie funzioni di cui all’articolo 9 della l.r. 1/2009, in particolare:
a) dirige e coordina, nell'ambito delle direttive generali impartite dall'Ufficio di presidenza;
b) impartisce le direttive tecnico-professionali, definendo le attività, stabilendo gli orari per l'attività del personale assegnato, nonché le necessarie disposizioni per il regolare andamento del servizio;
c) assicura il costante raccordo con le strutture organizzative del Consiglio regionale per l'informazione in entrata e in uscita e per una efficace integrazione delle attività svolte;
d) contribuisce alla definizione dei programmi annuali delle attività di informazione e comunicazione previsti dall'articolo 4 della legge regionale 25 giugno 2002, n. 22 (Norme e interventi in materia di comunicazione e informazione. Comitato regionale per le comunicazioni) e risponde all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale per l'attuazione delle attività di informazione previste dagli stessi programmi;
e) assicura i rapporti con i soggetti terzi;
f) assume la responsabilità di direzione delle pubblicazioni di ogni tipo curate dal Settore per il Consiglio regionale.

Note del Redattore:

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Lettera così sostituita con l.r. 9 agosto 2016, n. 57 , art. 1.

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Note soppresse.

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Articolo così sostituito conl.r. 24 luglio 2020, n. 69, art. 6.

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Articolo così sostituito con l.r. 24 luglio 2020, n. 69, art. 7.

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Articolo così sostituito con l.r. 24 luglio 2020, n. 69, art. 8.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.