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Legge regionale 9 marzo 2011, n. 9

Istituzione dell’ufficio stampa per le attività di informazione del Consiglio regionale. Abrogazione parziale della legge regionale 2 agosto 2006, n. 43 (Istituzione di due strutture speciali per le attività di informazione del Consiglio regionale e degli organi di governo della Regione) e abrogazione della legge regionale 30 ottobre 2010, n. 54 (Disposizioni transitorie per lo svolgimento delle attività di informazione del Consiglio regionale).

Bollettino Ufficiale n. 11, parte prima, dell' 11 marzo 2011

Art. 3
1. All'Ufficio stampa è assegnato personale iscritto all'Albo nazionale dei giornalisti per lo svolgimento delle attività di informazione di cui all'articolo 1 e personale con profilo adeguato allo svolgimento dell'attività di segreteria e di supporto tecnico, amministrativo e contabile, nonché alla gestione delle risorse finanziarie assegnate alle funzioni del settore e all'adozione degli atti in ordine alla stipula di contratti e convenzioni funzionali all'efficace svolgimento dei compiti dello stesso
2. Ai dipendenti assegnati al settore si applica esclusivamente lo stato giuridico ed il trattamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale funzioni locali.

Note del Redattore:

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Lettera così sostituita con l.r. 9 agosto 2016, n. 57 , art. 1.

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Note soppresse.

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Articolo così sostituito conl.r. 24 luglio 2020, n. 69, art. 6.

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Articolo così sostituito con l.r. 24 luglio 2020, n. 69, art. 7.

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Articolo così sostituito con l.r. 24 luglio 2020, n. 69, art. 8.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.