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Legge regionale 28 luglio 2011, n. 34

Parlamento regionale degli studenti della Toscana.

Bollettino Ufficiale n. 38, parte prima, del 3 agosto 2011





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale

Visto l’articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettere b) e r), e articolo 72 dello Statuto;


Vista la legge regionale 27 dicembre 2007, n. 69 (Norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali);


Visto il parere istituzionale obbligatorio, favorevole all’unanimità, della Prima Commissione consiliare, ex articolo 42, comma 3, del regolamento interno del Consiglio regionale 27 gennaio 2010, n. 12 (Regolamento interno dell’Assemblea legislativa regionale);


Considerato quanto segue:


1. Dall’anno 2000 è stato attivato in Toscana, in collaborazione con le autorità e le istituzioni scolastiche, il progetto “Parlamento regionale degli studenti”, con la funzione di elaborare proposte, rapporti e relazioni da presentare ai decisori politici su temi di interesse del mondo giovanile, con l’obiettivo di valorizzare il contributo che i giovani possono dare alla realizzazione dei valori che animano e sostengono il progresso civile e sociale;


2. Nel corso degli anni il Parlamento regionale degli studenti si è configurato come uno strumento di rilievo nel favorire la partecipazione degli studenti all’attività istituzionale, sociale e culturale, e la promozione e realizzazione di iniziative di approfondimento, formazione e condivisione su tematiche di notevole interesse e attualità per le istituzioni e la società toscana, in particolare per la sua componente giovanile e studentesca;


3. Si ritiene ora opportuno consolidare, attraverso lo strumento della legge, le ragioni e le finalità dell’istituzione del Parlamento regionale degli studenti, stabilendo le disposizioni essenziali relative alla sua composizione, allo svolgimento delle attività e alle risorse occorrenti, con il rinvio ad una deliberazione dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale per la disciplina delle modalità di elezione, insediamento e funzionamento;


4. Il Parlamento regionale degli studenti orienta la sua attività al perseguimento delle seguenti finalità: promuovere la partecipazione dei giovani all’attività istituzionale e amministrativa del Consiglio regionale della Toscana, come strumento di formazione alle regole del confronto democratico; promuovere ed elaborare progetti di cittadinanza attiva, da realizzare anche in collaborazione con analoghi organismi istituiti in altre realtà territoriali; promuovere rapporti di collaborazione con le istituzioni scolastiche del territorio e altri soggetti istituzionali al fine di valorizzare e sostenere politiche di sviluppo dei valori della cittadinanza attiva e il valore della rappresentanza giovanile e studentesca; diffondere la conoscenza dell’attività del Parlamento regionale degli studenti attraverso appositi canali di comunicazione e incontri periodici con gli istituti di istruzione secondaria superiore di provenienza;


Approva la presente legge

Art. 1
- Istituzione del Parlamento regionale degli studenti della Toscana
1. Per le finalità di cui al preambolo, è istituito il Parlamento regionale degli studenti della Toscana, di seguito definito PRST, quale organo democratico di rappresentanza degli studenti degli istituti secondari di secondo grado della Toscana.
2. Il PRST è indipendente da qualsiasi formazione politica e i suoi componenti, nell’esprimere pareri o nel fare riferimento a personaggi o partiti o loro coalizioni, associazioni o movimenti politici, debbono astenersi da qualsiasi forma di propaganda.
Art. 2
- Sede e strutture di supporto
1. Il PRST ha sede presso il Consiglio regionale.
2. Il Consiglio regionale assicura il funzionamento del PRST mediante la messa a disposizione di strutture di supporto tecnico e logistico e servizi di comunicazione via internet.
3. Il Consiglio regionale supporta e assiste il PRST nelle attività di comunicazione con la popolazione studentesca e con gli istituti scolastici del territorio.
Art. 3
- Funzioni
1. Il PRST svolge le attività definite dal programma di cui all’articolo 7 e può formulare proposte all’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale ed alla Giunta regionale in merito alle decisioni approvate dal PRST.
2. Il PRST può formulare osservazioni sugli atti all’esame del Consiglio regionale concernenti i giovani e il mondo della scuola e chiedere di essere ascoltato in merito dalle commissioni consiliari competenti. A tal fine, il Consiglio regionale assicura adeguata informazione al PRST sugli atti di interesse.
Art. 4
- Composizione e durata in carica
1. Il PRST dura in carica due anni ed è composto da sessanta studenti, di cui cinquanta eletti in rappresentanza della popolazione studentesca degli ultimi tre anni del ciclo scolastico degli istituti secondari di secondo grado delle province della Toscana, e dieci nominati dalle consulte provinciali studentesche nel numero di un rappresentante per ogni consulta.
2. I componenti assumono l’esercizio delle loro funzioni all’atto di insediamento del PRST e rimangono in carica per la durata del PRST, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 6.
3. Con le elezioni del nuovo PRST si ricoprono i posti vacanti.
Art. 5
- Modalità di elezione e funzionamento
1. Le modalità di elezione, insediamento e funzionamento del PRST, comprese la composizione e le attribuzioni del suo Ufficio di presidenza e delle sue commissioni, sono approvate con deliberazione dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.
2. I consiglieri regionali sono invitati a partecipare alle sedute del PRST con diritto di parola sugli argomenti all’ordine del giorno.
3. Il metodo di elezione e di sostituzione dei componenti elettivi del PRST è improntato a favorire la parità numerica tra uomini e donne.
4. La partecipazione al PRST è a titolo gratuito. I suoi componenti hanno diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per la partecipazione alle sedute ed alle eventuali missioni autorizzate, nella misura prevista per i dipendenti del Consiglio regionale.
Art. 6
- Cessazione e decadenza dalla carica dei componenti
1. Il componente del PRST che non sia più iscritto a istituti secondari di secondo grado presenti sul territorio regionale cessa dalla carica.
2. L’assenza ingiustificata a due sedute consecutive, o a quattro sedute non consecutive, del PRST comporta la decadenza dalla carica, su delibera dell’Ufficio di presidenza del PRST.
3. Il componente elettivo che cessa o decade dalla carica per qualsiasi causa è sostituito dal primo studente non eletto che abbia conseguito il maggior numero di voti.
4. Il componente nominato che cessa o decade dalla carica per qualsiasi causa è sostituito da altro nominato dalla medesima consulta provinciale studentesca che aveva espresso il componente cessato o decaduto.
Art. 7
- Programma delle attività e piano finanziario
1. Il programma delle attività del PRST e il relativo piano finanziario sono approvati, sentito il PRST in carica, dall’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.
2. Il Consiglio regionale provvede, attraverso i propri uffici, ad assumere gli atti necessari per assicurare l’attuazione del programma delle attività.
3. Per la definizione e l’attuazione del programma di attività, l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale promuove convenzioni o intese con l’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica o con altri soggetti o istituzioni operanti nel settore dell’educazione scolastica.
4. Il PRST, nell’ambito del programma di attività approvato ai sensi del comma 1, può chiedere all’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale di promuovere viaggi di studio, gemellaggi con analoghi organismi regionali, statali e comunitari di rappresentanza degli studenti, nonché di stipulare con gli stessi accordi e intese per la realizzazione di progetti condivisi, in particolare nell’ambito delle iniziative sulla cittadinanza e la partecipazione dei giovani nell’Unione europea.
5. Entro il mese di giugno di ciascun anno il PRST presenta, nell’ambito di una audizione nella commissione consiliare competente, una relazione sull’attività svolta. La relazione scritta viene consegnata all’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale..
Art. 8
- Disposizioni transitorie
1. Il PRST in carica alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad operare sino alla scadenza del mandato.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, nel rispetto delle compatibilità con il programma delle attività di cui all’articolo 7, adotta la deliberazione di cui all’articolo 5, comma 1, e, sentito il PRST in carica, indice le consultazioni elettorali.
Art. 9
- Norma finanziaria
1. Gli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge trovano copertura nelle somme già stanziate sul capitolo 440 “Spese per il parlamento degli studenti” del bilancio di previsione del Consiglio regionale per l’esercizio 2011.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci di previsione del Consiglio regionale.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.