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Legge regionale 28 luglio 2011, n. 34

Parlamento regionale degli studenti della Toscana.

Bollettino Ufficiale n. 38, parte prima, del 3 agosto 2011





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale

Visto l’articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettere b) e r), e articolo 72 dello Statuto;


Vista la legge regionale 27 dicembre 2007, n. 69 (Norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali);


Visto il parere istituzionale obbligatorio, favorevole all’unanimità, della Prima Commissione consiliare, ex articolo 42, comma 3, del regolamento interno del Consiglio regionale 27 gennaio 2010, n. 12 (Regolamento interno dell’Assemblea legislativa regionale);


Considerato quanto segue:


1. Dall’anno 2000 è stato attivato in Toscana, in collaborazione con le autorità e le istituzioni scolastiche, il progetto “Parlamento regionale degli studenti”, con la funzione di elaborare proposte, rapporti e relazioni da presentare ai decisori politici su temi di interesse del mondo giovanile, con l’obiettivo di valorizzare il contributo che i giovani possono dare alla realizzazione dei valori che animano e sostengono il progresso civile e sociale;


2. Nel corso degli anni il Parlamento regionale degli studenti si è configurato come uno strumento di rilievo nel favorire la partecipazione degli studenti all’attività istituzionale, sociale e culturale, e la promozione e realizzazione di iniziative di approfondimento, formazione e condivisione su tematiche di notevole interesse e attualità per le istituzioni e la società toscana, in particolare per la sua componente giovanile e studentesca;


3. Si ritiene ora opportuno consolidare, attraverso lo strumento della legge, le ragioni e le finalità dell’istituzione del Parlamento regionale degli studenti, stabilendo le disposizioni essenziali relative alla sua composizione, allo svolgimento delle attività e alle risorse occorrenti, con il rinvio ad una deliberazione dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale per la disciplina delle modalità di elezione, insediamento e funzionamento;


4. Il Parlamento regionale degli studenti orienta la sua attività al perseguimento delle seguenti finalità: promuovere la partecipazione dei giovani all’attività istituzionale e amministrativa del Consiglio regionale della Toscana, come strumento di formazione alle regole del confronto democratico; promuovere ed elaborare progetti di cittadinanza attiva, da realizzare anche in collaborazione con analoghi organismi istituiti in altre realtà territoriali; promuovere rapporti di collaborazione con le istituzioni scolastiche del territorio e altri soggetti istituzionali al fine di valorizzare e sostenere politiche di sviluppo dei valori della cittadinanza attiva e il valore della rappresentanza giovanile e studentesca; diffondere la conoscenza dell’attività del Parlamento regionale degli studenti attraverso appositi canali di comunicazione e incontri periodici con gli istituti di istruzione secondaria superiore di provenienza;


Approva la presente legge


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.