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Legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21

Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali. (11)

Regolamento regionale 6 giugno 2011, n. 22/R.

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 3 marzo 2010

TITOLO V
- Disposizioni finali e transitorie
Art. 52
- Norma finanziaria
1. Le risorse destinate all’attuazione della presente legge sono definite, a partire dall’esercizio 2011, in coerenza con gli stanziamenti di bilancio, con il DEFR (70)

Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 92.

.
2. Agli oneri derivanti dall’articolo 22, comma 4, stimati in euro 7.500,00 per l’annualità 2011 si fa fronte con le risorse già iscritte nell’unità previsionale di base (UPB) 6.3.1 “Promozione e sviluppo della cultura – Spese correnti” del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2009 – 2011, annualità 2011.
4. Le risorse di cui all’articolo 41, comma 1, determinate nell’importo massimo di euro 5.000.000,00, sono stanziate, per quanto riguarda l'entrata, nella UPB 461 "Riscossione di crediti" e per quanto riguarda la spesa nella UPB 632 "Promozione e sviluppo della cultura- spese di investimento" del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2009 – 2011, annualità 2010 e 2011.
5. Agli oneri derivanti dall’articolo 56, stimati annualmente in euro 114.000,00 si fa fronte con le risorse stanziate alla UPB 711 “Funzionamento della struttura regionale – spese correnti” del bilancio pluriennale 2009 – 2011, annualità 2010 e 2011.
6. Al bilancio pluriennale a legislazione vigente 2009 – 2011, annualità 2010 e 2011 sono apportate le seguenti variazioni per sola competenza:
Anno 2010
In diminuzione:
UPB di uscita 631 “Promozione e sviluppo della cultura – Spese correnti”, per euro 114.000,00
UPB di entrata 323 “Recuperi e rimborsi”, per euro 5.000.000,00
In aumento:
UPB di uscita 711 “Funzionamento della struttura regionale – Spese correnti”, per euro 114.000,00
UPB di entrata 461 “Riscossione di crediti”, per euro 5.000.000,00
Anno 2011
In diminuzione:
UPB 631 “Promozione e sviluppo della cultura – Spese correnti”, per euro 114.000,00
UPB di entrata 323 “Recuperi e rimborsi”, per euro 5.000.000,00
In aumento:
UPB 711 “Funzionamento della struttura regionale – Spese correnti”, per euro 114.000,00
UPB di entrata 461 “Riscossione di crediti”, per euro 5.000.000,00.
7. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
Art. 53
1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Regione approva il relativo regolamento di attuazione, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, e sentite le associazioni rappresentative degli enti locali e delle parti sociali.
2. Il regolamento di cui al comma 1, disciplina, in particolare, i seguenti oggetti:
a) modalità di realizzazione e gestione del sistema informativo dei beni, delle istituzioni e delle attività culturali di cui all’articolo 9;
b) indirizzi e criteri generali per la definizione del costo dei biglietti per i musei e gli ecomusei ai sensi dell’articolo 11;
c) i criteri generali per la definizione degli oneri a carico degli utenti delle biblioteche e degli archivi, ai sensi dell’articolo 11;
d) i requisiti per la costituzione dei sistemi museali di cui all’articolo 17;
e) i requisiti per il riconoscimento della qualifica di museo ed ecomuseo di rilevanza regionale ai sensi dell’articolo 20;
f) le modalità di presentazione e i contenuti dell’istanza di riconoscimento della qualifica di museo ed ecomuseo di rilevanza regionale ai sensi dell’articolo 21;
g) le modalità di organizzazione e di funzionamento della Commissione tecnica regionale per i musei e gli ecomusei di cui all’articolo 22;
h) i requisiti essenziali per la costituzione delle reti documentarie locali di cui all’articolo 28, comma 2;
i) i requisiti organizzativi e di servizio degli istituti responsabili del coordinamento dei servizi di rete di cui all’articolo 28, comma 6;
l) le attività finalizzate all’individuazione dell’archivio della produzione editoriale regionale di cui all’articolo 25;
m) le modalità di presentazione e valutazione delle domande ai fini della formazione della tabella regionale delle istituzioni culturali di cui all’articolo 31, comma 3;
n) i requisiti, le modalità e i termini per l’accreditamento degli organismi (33)

Parola così sostituita con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73, art. 7.

di rilevanza regionale per lo spettacolo dal vivo di cui all’articolo 36;
o) i requisiti per la composizione e le modalità di organizzazione e funzionamento della Commissione regionale per lo spettacolo dal vivo di cui all’articolo 37;
p) i criteri di ammissibilità e di valutazione dei progetti nel settore dello spettacolo di cui all’articolo 40, comma 1;
q) la composizione ed il funzionamento del nucleo di valutazione di cui all’articolo 40, comma 3;
r) i requisiti dei soggetti beneficiari degli interventi di sostegno nel settore della promozione della cultura musicale di cui all’articolo 46, comma 3;
s) i requisiti per l’iscrizione all’elenco delle riviste toscane di cultura di cui all’articolo 48, comma 3;
t) le tipologie e i requisiti tecnici delle strutture cinematografiche e le tipologie di intervento soggette all’autorizzazione di cui all’articolo 50;
t bis) gli indicatori di cui al comma 1 e 1 bis dell’articolo 51; (9)

Lettera aggiunta con l.r. 30 maggio 2011, n. 20, art. 7.

t ter) le modalità di attuazione di quanto previsto dal comma 1 quater dell’articolo 51. (9)

Lettera aggiunta con l.r. 30 maggio 2011, n. 20, art. 7.

Art. 54
- Monitoraggio degli interventi in materia di beni culturali e paesaggistici, istituti e luoghi della cultura, attività culturali (71)

Articolo così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 93.

1. Gli interventi della Regione in materia di beni culturali e paesaggistici, istituti e luoghi della cultura, attività culturali, sono sottoposti ai processi di monitoraggio e valutazione di cui agli articoli 9 e 22 della l.r. 1/2015.
Art. 55
- Abrogazioni
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all’articolo 53, sono abrogate le seguenti disposizioni e leggi:
a) legge regionale 7 maggio 1980, n. 44 (Partecipazione della Regione Toscana alla costituzione della Fondazione "Orchestra regionale Toscana");
b) legge regionale 4 dicembre 1980, n. 89 (Norme in materia di musei e di raccolte di Enti locali e di interesse locale. Delega delle funzioni amministrative agli Enti Locali);
c) legge regionale 31 luglio 1989, n. 47 (Istituzione Fondazione Toscana Spettacolo);
d) legge regionale 12 marzo 1992, n. 8 (Modifiche alla legge regionale n.75 del 1984 , concernente contributi all’Associazione Teatro regionale Toscano, alla Fondazione Orchestra Regionale Toscana, alla Fondazione Mediateca Regionale Toscana ed alla legge regionale n. 47 del 1989 , concernente l’istituzione della Fondazione Toscana Spettacolo);
e) legge regionale 29 luglio 1994, n. 57 (Integrazione alla legge regionale n. 27 del 1987 sulla partecipazione della Regione Toscana alla Fondazione Scuola di musica di Fiesole);
f) legge regionale 18 novembre 1994, n. 88 (Norme per il sostegno delle attività di educazione e formazione alla musica e al canto corale);
g) legge regionale 21 maggio 1997, n.37 (Integrazione alla l.r. 4 dicembre 1980, n. 89 concernente norme in materia di musei e di raccolte di enti locali e di interesse locale);
h) legge regionale 18 febbraio 1998, n. 12 (Norme in materia di sostegno alle attività delle istituzioni culturali di rilievo regionale);
i) legge regionale 1 luglio 1999, n. 35 (Disciplina in materia di biblioteche di enti locali e di interesse locale e di archivi di enti locali);
l) legge regionale 28 marzo 2000, n. 45 (Norme in materia di promozione delle attività nel settore dello spettacolo in Toscana);
m) legge regionale 27 gennaio 2004, n. 6 (Modifiche alla legge regionale 28 marzo 2000, n. 45 “Norme in materia di promozione delle attività nel settore dello spettacolo in Toscana”);
n) articolo 20 della legge regionale 15 novembre 2004, n. 61 (Modifiche alla legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 “Norme in materia di programmazione regionale”, alla legge regionale 18 novembre 1994, n. 88 “Norme per il sostegno delle attività di educazione e formazione alla musica e al canto corale”, alla legge regionale 30 luglio 1997, n. 55 “Interventi per la promozione di una cultura di pace”, alla legge regionale 23 marzo 1999, n. 17 “Interventi per la promozione dell’attività di cooperazione e partenariato internazionale, a livello regionale e locale”);
o) legge regionale 27 dicembre 2004, n. 78 (Disposizioni in materia di autorizzazione all’esercizio cinematografico) ;
p) legge regionale 31 gennaio 2005, n. 19 (Norme sul sistema regionale dei beni culturali);
q) legge regionale 18 febbraio 2005, n. 33 (Interventi finalizzati alla promozione della cultura contemporanea in Toscana);
r) articolo 19 e articolo 26 della legge regionale 27 dicembre 2005, n. 70 (legge finanziaria per l’anno 2006);
s) legge regionale 29 giugno 2006, n. 27 (Disciplina degli atti e delle procedure della programmazione e degli interventi finanziari regionali in materia di beni culturali e paesaggistici, attività culturali e spettacolo);
t) articolo 28 della legge regionale 22 dicembre 2006, n. 64 (Legge finanziaria per l’anno 2007);
u) articolo 12 della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 10 (Disciplina delle strade della ceramica, della terracotta e del gesso in Toscana. Modifiche alla legge regionale 28 marzo 2000, n. 45 “Norme in materia di promozione delle attività nel settore dello spettacolo in Toscana”);
2. A decorrere dalla data di approvazione del piano della cultura di cui all’articolo 4, sono abrogate le seguenti disposizioni e leggi:
a) legge regionale 31 dicembre 1984, n. 75 (Contributi alle Fondazioni Orchestra Regionale Toscana, Toscana Spettacolo e Mediateca Regionale Toscana);
b) legge regionale 6 maggio 1987, n. 27 (Partecipazione della Regione Toscana alla Fondazione Scuola di musica di Fiesole);
c) articolo 2 e articolo 3 della legge regionale 31 luglio 2008 n. 42 (Riorganizzazione degli enti dipendenti e delle partecipazioni della Regione Toscana. Sostegno alla fusione della Fondazione Mediateca regionale toscana con la Fondazione Sistema Toscana. Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 1984, n. 75 “Contributi alle fondazioni Orchestra regionale Toscana, Toscana spettacolo e Mediateca regionale toscana”. Abrogazione della legge regionale 2 maggio 1983, n. 20 “Costituzione della Mediateca regionale toscana”).
3. Sono fatte salve tutte le obbligazioni assunte sulla base delle norme di cui ai commi 1 e 2.
Art. 56
- Esercizio delle funzioni regionali
1. Le funzioni in materia di accreditamento degli istituti e luoghi della cultura e degli enti di rilevanza regionale per lo spettacolo dal vivo previste dalla presente legge, costituiscono nuove funzioni regionali e pertanto le assunzioni del personale necessario al loro svolgimento non rilevano ai fini del rispetto del limite di cui all’articolo 3 della legge regionale 3 maggio 2007, n. 27 (Misure di razionalizzazione delle spese per il personale. Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 “Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale”).
Art. 57
- Disposizioni transitorie
1. La validità della tabella regionale delle istituzioni culturali di rilievo regionale relativa al triennio 2009 – 011 è prorogata fino all’approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 31, comma 1.
2. Il piano integrato della cultura approvato ai sensi della l.r. 27/2006 , vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, resta operante per un periodo di sei mesi dalla data di approvazione del PRS della legislatura regionale successiva a quella della sua approvazione, ai sensi dell’articolo 10 della l.r. 49/1999 .
3. Sino alla data di approvazione del piano della cultura da parte del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 5, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla l.r. 75/1984 , alla l.r. 27/1987 ed agli articoli 2 e 3 della l.r. 42/2008 .
4. Il contributo annuale alla fondazione Sistema Toscana è erogato nell’importo già previsto con riferimento all’anno 2008 ai sensi degli articoli 4 e 5 della l.r. 42/2008 .
4 bis. La Commissione di cui all’articolo 37 è nominata il secondo anno di vigenza del piano della cultura di cui all’articolo 4. (15)

Comma inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35, art. 42.

Art. 58
- Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Note del Redattore:

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Parole soppresse con l.r. 30 maggio 2011, n. 20 , art. 1.

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Nota soppressa.

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Articolo inserito con l.r. 30 maggio 2011, n. 20 , art. 3.

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Parole sostituite con l.r. 30 maggio 2011, n. 20 , art. 4.

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Comma inserito con l.r. 30 maggio 2011, n. 20 , art. 4.

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Parola inserita con l.r. 30 maggio 2011, n. 20 , art. 4.

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Comma inserito con l.r. 30 maggio 2011, n. 20 , art. 5.

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Articolo inserito con l.r. 30 maggio 2011, n. 20 , art. 6.

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Lettera aggiunta con l.r. 30 maggio 2011, n. 20 , art. 7.

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La legge regionale 30 maggio 2011, n. 20 all’articolo 8 dispone che:

“ 1. Ai fini della prima applicazione dell’articolo 50, comma 1 bis, lettera b), sono presi in considerazione i trasferimenti dei posti cinema avvenuti successivamente all’entrata in vigore delle presente legge.
2. Ai fini della prima applicazione dell’articolo 51, comma 1 quater, si considerano i posti cinema resisi disponibili al 31 dicembre 2011” .
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Lettera abrogata con l.r. 14 febbraio 2012, n. 5 , art. 11.

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Comma così sostituito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 40.

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Comma abrogato con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 41.

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Comma inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 42.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 1.

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Parole soppresse con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 1.

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Parola così sostituita con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 1.

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Parole aggiunte con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 2.

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Parola così sostituita con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 3.

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Parola così sostituita con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 3.

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Lettera così sostituita con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 4.

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Parole soppresse con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 4.

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Parola così sostituita con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 4.

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Lettera aggiunta con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 4.

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Parola soppressa con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 5.

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Parole soppresse con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 6.

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Comma soppresso con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 6.

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Nota soppressa.

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Parola così sostituita con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 7.

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Note soppresse.

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Parole prima sostituite con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 39. Poi le parole sono così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 81.

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Comma così sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 40.

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Comma così sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 41.

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Parole soppresse con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 42.

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Comma così sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 43.

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Articolo prima sostituito con l.r. 9 agosto 2016, n. 59 , art. 1 ed ora abrogato con l.r. 13 novembre 2018, n. 61, art. 12 .

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 3.

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Articolo così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 75.

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Articolo abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 76.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 77.

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Rubrica così sostituita con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 78.

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Alinea così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 78.

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Comma abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 78.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 79.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 80.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 81.

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Parole soppresse con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 82.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 82.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 83.

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Parole soppresse con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 84.

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Parole soppresse con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 85.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 85.

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Alinea così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 85.

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Comma così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 85.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 86.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 87.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 88.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 89.

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Comma prima sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 90, ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2017, n. 80, art. 14.

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Comma abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 91.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 92.

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Articolo così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 93.

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Parole aggiunte con l.r. 11 dicembre 201 9 , n. 7 8, art. 2 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.