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INDICE

Art. 1 - Finalità ed oggetto della legge
Art. 2 - Destinatari
Art. 3 - Piano di indirizzo
Art. 4- Procedure di formazione e approvazione del piano di indirizzo
Art. 5 - Procedure di attuazione del piano di indirizzo
Art. 6 - Comitato di Consulenza
Art. 7 - Giornata per la pace. Conferenza regionale della pace
Art. 8 - Sistema di documentazione
Art. 9 - Norma finanziaria
Art. 10 - Abrogazione
Art. 11 - Norma transitoria
Art. 12 - Entrata in vigore

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con l.r. 15 novembre 2004, n. 61 , art. 21.

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Abrogata ai sensi della l.r. 22 maggio 2009, n. 26 , art. 56, salvo quanto disposto dall'art. 55 che qui si riporta:

“Art. 55 - Norma transitoria
1. Il primo piano integrato delle attività internazionali è adottato successivamente al programma regionale di sviluppo della legislatura successiva a quella di entrata in vigore della presente legge.
2.Fino all’adozione del primo piano integrato delle attività internazionali restano in vigore i piani adottati e vigenti.
3. Nel medesimo periodo transitorio di cui al comma 2, gli aggiornamenti dei piani adottati e vigenti di cui allo stesso comma sono effettuati ai sensi delle normative regionali in attuazione delle quali i piani stessi sono stati adottati “.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.