Menù di navigazione

Legge regionale 14 dicembre 2009, n. 75

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2009.

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 18 dicembre 2009

SEZIONE XIX
- Modifiche alla legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 - (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana).
Art. 41
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana), è aggiunto il seguente:
2 bis. Al personale assegnato all'ufficio di collegamento di cui all'articolo 14, successivamente alla data del 31 dicembre 2009, l'indennità mensile è corrisposta fino al 50 per cento di quella spettante ai sensi dei commi 1 e 2.
”.
Art. 42
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 23 della l.r. 26/2009 è aggiunto il seguente:
3 bis. Il Consiglio regionale, con deliberazione dell’Ufficio di presidenza, può approvare progetti d’intervento nelle materie di cui alla presente legge da finanziare con risorse del proprio bilancio, in coerenza con quanto previsto dal piano integrato delle attività internazionali. La deliberazione dell’Ufficio di presidenza è comunicata alla Giunta regionale che assicura gli adempimenti attuativi, d’intesa con lo stesso Ufficio di presidenza.
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 42.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 42.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 1 , art. 32.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.