Legge regionale 21 novembre 2008, n. 62
Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2008.
Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 28 novembre 2008
SEZIONE I
- Modifiche alla legge regionale 3 novembre 1998, n. 79 (Norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale)
Art. 1
- Modifiche all'art. 18 della l.r. 79/1998
1. Il comma 4 dell’articolo 18 della legge regionale 3 novembre 1998, n. 79 (Norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale), è sostituito dal seguente:
“
4. Fatto salvo quanto disposto al comma 4 bis, non è consentito procedere a valutazione di impatto ambientale in sanatoria, relativamente a progetti già realizzati.
”.2. Dopo il comma 4 dell’articolo 18 della l.r. 79/1998, è inserito il seguente:
“
4 bis. In caso di annullamento in sede giurisdizionale o di autotutela di autorizzazioni o concessioni rilasciate previa valutazione d’impatto ambientale, o di annullamento della pronuncia di compatibilità ambientale, l’autorità competente provvede ai sensi dell’articolo 29, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) nel testo risultante dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4.
”.Note del Redattore:
Il testo dell' articolo prima è stato riportato in modifica alla l.r. 5 maggio 1994, n. 34 . Poi l'articolo è stato abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 79 , art. 48.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.