Legge regionale 21 novembre 2008, n. 62
Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2008.
Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 28 novembre 2008
Art. 18
-Modifiche all'articolo 4 della l.r. 16/2000
1. Il comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 25 febbraio 2008 n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica), è sostituito dal seguente:
“
1. Il comune adotta i provvedimenti di autorizzazione o concessione in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria e igiene degli alimenti, ad eccezione di quelli riservati alla Regione dall’articolo 2. Il comune inoltre adotta i provvedimenti di riconoscimento e riceve le dichiarazioni di inizio di attività ai fini della registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari e del regolamento (CE) n. 853/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Il comune dispone la revoca del provvedimento di
riconoscimento o la chiusura definitiva dello stabilimento nel caso di mancato rispetto dei requisiti
generali e specifici richiesti dalla normativa comunitaria.
”.2. Dopo il comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 16/2000 è inserito il seguente:
“
1 bis. Il comune può delegare le funzioni di cui al comma 1 alle aziende USL oppure avvalersi degli uffici delle stesse.
”.Note del Redattore:
Il testo dell' articolo prima è stato riportato in modifica alla l.r. 5 maggio 1994, n. 34 . Poi l'articolo è stato abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 79 , art. 48.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.