Legge regionale 21 novembre 2008, n. 62
Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2008.
Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 28 novembre 2008
SEZIONE II
- Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale).
Art. 27
- Modifica all'articolo 14 della l.r. 49/1995
1. Il comma 4 dell’articolo 14 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale), è sostituito dal seguente:
“
4. Il nulla osta, nel caso in cui sia stato espressamente rilasciato e non si sia determinato per decorrenza dei termini, sostituisce, in deroga alle competenze di cui alle vigenti disposizioni, l’autorizzazione per interventi in zone soggette a vincolo idrogeologico di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani).
”.Note del Redattore:
Il testo dell' articolo prima è stato riportato in modifica alla l.r. 5 maggio 1994, n. 34 . Poi l'articolo è stato abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 79 , art. 48.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.