Legge regionale 21 novembre 2008, n. 62
Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2008.
Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 28 novembre 2008
Art. 36
- Inserimento dell’articolo 12 quater nella l.r. 91/1998
1. Dopo l’articolo 12 ter della l.r. 91/1998 è aggiunto il seguente:
“
Art. 12 quater
Sanzioni per la violazione delle disposizioni dei regolamenti regionali
1. Ove non diversamente sanzionate, le violazioni degli obblighi e divieti contenuti nel regolamenti di cui all’articolo 12 bis comportano l’applicazione della sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 6.000,00.
”.Note del Redattore:
Il testo dell' articolo prima è stato riportato in modifica alla l.r. 5 maggio 1994, n. 34 . Poi l'articolo è stato abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 79 , art. 48.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.