Legge regionale 21 novembre 2008, n. 62
Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2008.
Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 28 novembre 2008
Art. 35
- Inserimento dell’articolo 12 ter nella l.r. 91/1998
1. Dopo l’articolo 12 bis della l.r. 91/1998 è inserito il seguente:
“
Art. 12 ter - Funzioni di vigilanza e controllo sulle utilizzazioni delle acque
1. Le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto degli obblighi e divieti contenuti nei regolamenti di cui all’articolo 12 bis, e l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dal d.lgs. 152/2006 nonché dalla presente legge, spettano alle province competenti, ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).
2. Restano ferme le competenze dei soggetti cui sono attribuiti i poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle leggi vigenti.
”.Note del Redattore:
Il testo dell' articolo prima è stato riportato in modifica alla l.r. 5 maggio 1994, n. 34 . Poi l'articolo è stato abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 79 , art. 48.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.