Legge regionale 21 novembre 2008, n. 62
Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2008.
Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 28 novembre 2008
Art. 19
-Modifica all'articolo 7 della l.r. 16/2000
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 16/2000 è inserito il seguente:
“
1 bis. Con riferimento ai procedimenti finalizzati a garantire l’igiene degli alimenti, le aziende USL nella loro attività di vigilanza e di controllo:
a) formulano prescrizioni dirette ad assicurare il rispetto della normativa in materia di igiene alimentare;
b) dispongono il sequestro e la distruzione degli alimenti considerati pericolosi per la salute, a meno che possano essere utilizzati per scopi diversi dall’alimentazione umana;
c) dispongono il blocco ufficiale di alimenti e mangimi o la sospensione di attività o la chiusura temporanea dello stabilimento.
”.Note del Redattore:
Il testo dell' articolo prima è stato riportato in modifica alla l.r. 5 maggio 1994, n. 34 . Poi l'articolo è stato abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 79 , art. 48.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.