Legge regionale 21 novembre 2008, n. 62
Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2008.
Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 28 novembre 2008
Art. 15
-Modifica all'articolo 5 della l.r. 45/2007
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 5 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola), è aggiunto il seguente:
“
4 bis. Il soggetto riconosciuto IAP, anche ai sensi dell’articolo 4, presenta richiesta di cancellazione dell’iscrizione di cui al comma 2, ad ARTEA entro centoventi giorni dalla data in cui l’atto o la circostanza che ha determinato la perdita dei requisiti di cui all’articolo 2, ha avuto esito definitivo.
”.Note del Redattore:
Il testo dell' articolo prima è stato riportato in modifica alla l.r. 5 maggio 1994, n. 34 . Poi l'articolo è stato abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 79 , art. 48.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.