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Legge regionale 22 dicembre 2006, n. 64

Legge finanziaria per l'anno 2007.

Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima del 29 dicembre 2006

Capo IV
- Modifiche alla legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana)
Art. 14
1. Al comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell’Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana), dopo le parole: “
di soggetti pubblici o privati
” sono aggiunte le seguenti: “
diversi dalla Regione
”.
Art. 15
1. Dopo la lettera a) del comma 2 dell’articolo 15 della l.r. 59/1996 è aggiunta la seguente lettera:
a bis) programma delle attività comuni di cui all’articolo 16;
”.
Art. 16
1. Al comma 1 dell’articolo 16 della l.r. 59/1996 dopo le parole: “
attività comuni di
” sono inserite le seguenti: “
analisi e
”.
Art. 17
1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell’articolo 19 della l.r. 59/1996 è aggiunta la seguente:
a bis) con i contributi regionali per il finanziamento delle attività comuni definite ai sensi dell’articolo 15, comma 2, lettera a bis);
”.
2. Dopo il comma 7 dell’articolo 19 della l.r. 59/1996 è aggiunto il seguente:
7. bis Alla copertura della spesa per i contributi di cui al comma 1, lettera a bis) si provvede nel corso di ciascun esercizio a valere sulle risorse stanziate nelle UPB di riferimento per gli specifici ambiti di intervento.
”.

Note del Redattore:

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- Note soppresse.

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Articolo inserito con l.r. 20 aprile 2007,n. 21,art 1 .

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Articolo abrogato con l.r. 30 giugno 2012, n. 33 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 23 dicembre 2009, n.77 , art. 21.

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Parole abrogate con l.r. 23 dicembre 2009, n.77 , art. 21.

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Abrogato dalla data di entrata n vigore del d.p.g.r. 6 giugno 2011, n. 22/R , in base alle disposizioni dell'art. 55 della l.r. 25 febbraio 2010, n. 21 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.