Legge regionale 22 dicembre 2006, n. 64
Legge finanziaria per l'anno 2007.
Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima del 29 dicembre 2006
Capo IV
- Modifiche alla legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana)
Art. 14
- Modifiche all' articolo 2 della l.r. 59/1996
1. Al comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell’Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana), dopo le parole: “
di soggetti pubblici o privati
” sono aggiunte le seguenti: “diversi dalla Regione
”.Art. 15
- Modifiche all' articolo 15 della l.r. 59/1996
1. Dopo la lettera a) del comma 2 dell’articolo 15 della l.r. 59/1996 è aggiunta la seguente lettera:
“
a bis) programma delle attività comuni di cui all’articolo 16;
”.Art. 16
- Modifiche all' articolo 16 della l.r. 59/1996
1. Al comma 1 dell’articolo 16 della l.r. 59/1996 dopo le parole: “
attività comuni di
” sono inserite le seguenti: “analisi e
”.Art. 17
- Modifiche all' articolo 19 della l.r. 59/1996
1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell’articolo 19 della l.r. 59/1996 è aggiunta la seguente:
“
a bis) con i contributi regionali per il finanziamento delle attività comuni definite ai sensi dell’articolo 15, comma 2, lettera a bis);
”.2. Dopo il comma 7 dell’articolo 19 della l.r. 59/1996 è aggiunto il seguente:
“
7. bis Alla copertura della spesa per i contributi di cui al comma 1, lettera a bis) si provvede nel corso di ciascun esercizio a valere sulle risorse stanziate nelle UPB di riferimento per gli specifici ambiti di intervento.
”.Note del Redattore:
Abrogato dalla data di entrata n vigore del d.p.g.r. 6 giugno 2011, n. 22/R , in base alle disposizioni dell'art. 55 della l.r. 25 febbraio 2010, n. 21 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.