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Legge regionale 22 dicembre 2006, n. 64

Legge finanziaria per l'anno 2007.

Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima del 29 dicembre 2006

Capo V
- Determinazione canoni di concessione di coltivazione di sostanze minerali e di risorse geotermiche
Art. 6
- Determinazione canoni di coltivazione di sostanze minerali
1. A decorrere dall'anno 2007 il canone dovuto dai titolari di concessioni minerarie è determinato nell'importo di euro 34,20, nel rispetto ed ai sensi degli articoli 33, comma 1, lettera c) e 34, comma 5 Sito esternodel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione Sito esternodel Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 ), fatto salvo l'aggiornamento di cui al comma 3.
2. L'importo di cui al comma 1 è dovuto per ettaro di superficie compresa entro i limiti della concessione; il canone minimo è determinato in euro 534,41.
3. Gli importi di cui al presente articolo sono aggiornati annualmente con decreto del dirigente regionale competente per materia, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo rilevata nell'anno precedente. L'aggiornamento decorre dall'anno 2007.
Art. 7
- Determinazione canoni di coltivazione di risorse geotermiche
1. A decorrere dall'anno 2007 il canone dovuto dai titolari di concessioni di coltivazione di risorse geotermiche è determinato nell'importo di euro 570,07, nel rispetto ed ai sensi degli articoli 33, comma 1, lettera c) e 34, comma 5 Sito esternodel d.lgs. 112/1998 , fatto salvo l'aggiornamento di cui al comma 2.
2. L'importo di cui al comma 1, dovuto per ogni chilometro quadrato di superficie compresa entro i limiti della concessione, è aggiornato annualmente con decreto del dirigente regionale competente per materia, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo rilevato nell'anno precedente. L'aggiornamento decorre dall'anno 2007.

Note del Redattore:

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- Note soppresse.

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Articolo inserito con l.r. 20 aprile 2007,n. 21,art 1 .

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Articolo abrogato con l.r. 30 giugno 2012, n. 33 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 23 dicembre 2009, n.77 , art. 21.

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Parole abrogate con l.r. 23 dicembre 2009, n.77 , art. 21.

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Abrogato dalla data di entrata n vigore del d.p.g.r. 6 giugno 2011, n. 22/R , in base alle disposizioni dell'art. 55 della l.r. 25 febbraio 2010, n. 21 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.