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Legge regionale 22 dicembre 2006, n. 64

Legge finanziaria per l'anno 2007.

Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima del 29 dicembre 2006

Capo IV
- Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive
Art. 4
- Conferma agevolazione IRAP per le nuove imprese giovanili
1. L'agevolazione imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) prevista dall' articolo 3 della legge regionale 26 gennaio 2001, n. 2 (Riduzione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive "IRAP"), prorogata dall' articolo 2 della legge regionale 19 dicembre 2003, n. 58 (Legge finanziaria per l'anno 2004), è confermata per le nuove imprese giovanili che si costituiscono nel territorio regionale nel triennio 2007-2009.
2. L'agevolazione di cui al comma 1 si applica alle condizioni e nei limiti consentiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti de minimis.
Art. 5
- Variazioni aliquota IRAP
1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 le aliquote IRAP sono soggette alle variazioni di incremento previste nell'allegato A alla presente legge.
2. Per i soggetti che hanno un periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare l'incremento di aliquota previsto dal comma 1 è applicabile a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso alla data del 1° gennaio 2007.

Note del Redattore:

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- Note soppresse.

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Articolo inserito con l.r. 20 aprile 2007,n. 21,art 1 .

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Articolo abrogato con l.r. 30 giugno 2012, n. 33 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 23 dicembre 2009, n.77 , art. 21.

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Parole abrogate con l.r. 23 dicembre 2009, n.77 , art. 21.

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Abrogato dalla data di entrata n vigore del d.p.g.r. 6 giugno 2011, n. 22/R , in base alle disposizioni dell'art. 55 della l.r. 25 febbraio 2010, n. 21 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.