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Legge regionale 22 dicembre 2006, n. 64

Legge finanziaria per l'anno 2007.

Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima del 29 dicembre 2006

Art. 7
- Determinazione canoni di coltivazione di risorse geotermiche
1. A decorrere dall'anno 2007 il canone dovuto dai titolari di concessioni di coltivazione di risorse geotermiche è determinato nell'importo di euro 570,07, nel rispetto ed ai sensi degli articoli 33, comma 1, lettera c) e 34, comma 5 Sito esternodel d.lgs. 112/1998 , fatto salvo l'aggiornamento di cui al comma 2.
2. L'importo di cui al comma 1, dovuto per ogni chilometro quadrato di superficie compresa entro i limiti della concessione, è aggiornato annualmente con decreto del dirigente regionale competente per materia, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo rilevato nell'anno precedente. L'aggiornamento decorre dall'anno 2007.

Note del Redattore:

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- Note soppresse.

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Articolo inserito con l.r. 20 aprile 2007,n. 21,art 1 .

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Articolo abrogato con l.r. 30 giugno 2012, n. 33 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 23 dicembre 2009, n.77 , art. 21.

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Parole abrogate con l.r. 23 dicembre 2009, n.77 , art. 21.

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Abrogato dalla data di entrata n vigore del d.p.g.r. 6 giugno 2011, n. 22/R , in base alle disposizioni dell'art. 55 della l.r. 25 febbraio 2010, n. 21 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.