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Legge regionale 22 dicembre 2006, n. 64

Legge finanziaria per l'anno 2007.

Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima del 29 dicembre 2006

Art. 31
- Celebrazione del Giorno della Memoria
1. La Regione Toscana, in coerenza con quanto previsto dalla Sito esternolegge 20 luglio 2000, n. 211 (Istituzione del Giorno della Memoria in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti), che riconosce il giorno 27 gennaio come "Giorno della Memoria", organizza direttamente o attraverso soggetti pubblici e privati cerimonie, iniziative, eventi finalizzati a conservare la memoria dello sterminio del popolo ebraico e le deportazioni militari e politiche.
2. All'onere di spesa di cui al presente articolo, quantificato in euro 100.000,00, si provvede mediante gli stanziamenti iscritti nella UPB 613 "Sistema dell'educazione e dell'istruzione - spese correnti" del bilancio di previsione 2007 e pluriennale 2007-2009.

Note del Redattore:

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- Note soppresse.

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Articolo inserito con l.r. 20 aprile 2007,n. 21,art 1 .

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Articolo abrogato con l.r. 30 giugno 2012, n. 33 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 23 dicembre 2009, n.77 , art. 21.

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Parole abrogate con l.r. 23 dicembre 2009, n.77 , art. 21.

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Abrogato dalla data di entrata n vigore del d.p.g.r. 6 giugno 2011, n. 22/R , in base alle disposizioni dell'art. 55 della l.r. 25 febbraio 2010, n. 21 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.