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Legge regionale 22 dicembre 2006, n. 64

Legge finanziaria per l'anno 2007.

Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima del 29 dicembre 2006

Art. 23
- Razionalizzazione della spesa di personale
1. A decorrere dall'anno 2007 sono stanziate annualmente nel bilancio regionale le risorse previste per l'anno 2006 dall' articolo 4 della legge regionale 19 aprile 2004, n. 22 (Bilancio di previsione per l'anno 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006), dall' articolo 27 bis della legge regionale 20 dicembre 2004, n. 71 (Legge finanziaria per l'anno 2005), dagli articoli 41 e 41 bis della legge regionale 27 dicembre 2005, n. 70 (Legge finanziaria per l'anno 2006), incrementate della somma di euro 610.000,00 al netto degli oneri riflessi.
2. Gli importi di cui al comma 1 confluiscono nelle risorse destinate a finanziare gli istituti di cui all'articolo 31, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro 22 gennaio 2004 (CCNL del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali per il quadriennio normativo 2002-2005 ed il biennio economico 2002-2003) e degli articoli 27 e 29 del contratto collettivo nazionale 23 dicembre 1999 (CCNL per il quadriennio normativo 1998-2001 e per il biennio economico 1998-1999 relativo all'area della dirigenza del comparto delle regioni e delle autonomie locali).
3. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 le risorse di cui al comma 1 sono imputate alla UPB 711 "Funzionamento della struttura regionale - spese correnti" del bilancio annuale 2007 e pluriennale 2007-2009.
4. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Note del Redattore:

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- Note soppresse.

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Articolo inserito con l.r. 20 aprile 2007,n. 21,art 1 .

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Articolo abrogato con l.r. 30 giugno 2012, n. 33 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 23 dicembre 2009, n.77 , art. 21.

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Parole abrogate con l.r. 23 dicembre 2009, n.77 , art. 21.

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Abrogato dalla data di entrata n vigore del d.p.g.r. 6 giugno 2011, n. 22/R , in base alle disposizioni dell'art. 55 della l.r. 25 febbraio 2010, n. 21 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.