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Legge regionale 22 dicembre 2006, n. 64

Legge finanziaria per l'anno 2007.

Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima del 29 dicembre 2006

Art. 17
1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell’articolo 19 della l.r. 59/1996 è aggiunta la seguente:
a bis) con i contributi regionali per il finanziamento delle attività comuni definite ai sensi dell’articolo 15, comma 2, lettera a bis);
”.
2. Dopo il comma 7 dell’articolo 19 della l.r. 59/1996 è aggiunto il seguente:
7. bis Alla copertura della spesa per i contributi di cui al comma 1, lettera a bis) si provvede nel corso di ciascun esercizio a valere sulle risorse stanziate nelle UPB di riferimento per gli specifici ambiti di intervento.
”.

Note del Redattore:

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- Note soppresse.

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Articolo inserito con l.r. 20 aprile 2007,n. 21,art 1 .

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Articolo abrogato con l.r. 30 giugno 2012, n. 33 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 23 dicembre 2009, n.77 , art. 21.

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Parole abrogate con l.r. 23 dicembre 2009, n.77 , art. 21.

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Abrogato dalla data di entrata n vigore del d.p.g.r. 6 giugno 2011, n. 22/R , in base alle disposizioni dell'art. 55 della l.r. 25 febbraio 2010, n. 21 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.