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Legge regionale 4 febbraio 2005, n. 24

Norme per la promozione della salute e della sicurezza negli ambiti domestici.

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima del 10 febbraio 2005

Art. 01
- Finalità
1. La presente legge, in coerenza con i principi indicati dalla Sito esternolegge 3 dicembre 1999, n. 493 (Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici), detta norme per la promozione della salute e della sicurezza negli ambiti domestici attraverso azioni di tutela e prevenzione, di educazione alla salute, di rilevazione dei fattori di rischio, di valutazione della sicurezza e della funzionalità degli impianti ed apparecchi installati, di valutazion e sistematica delle cause di infortunio e delle patologie indotte, attraverso azioni finalizzate allo studio, alla ricerca, anche mediante sperimentazioni e prototipizzazioni di dispositivi e prodotti per la casa, dirette al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza degli ambiti domestici.
Art. 02
- Infortuni domestici
1. Ai fini della presente legge per infortuni domestici si intendono quegli eventi di carattere accidentale che si verificano nelle abitazioni e nelle relative pertinenze che compromettono temporaneamente o definitivamente lo stato di salute delle persone.
Art. 03
- Servizio sanitario regionale
1. E' compito del Servizio sanitario regionale programmare azioni di educazione sanitaria e campagne informative, contro il rischio infortunistico negli ambiti domestici, attività di formazione continua sulla valutazione ed individuazione dei rischi presenti negli ambiti domestici, rivolte anche attraverso iniziative che migliorino e qualifichino le attività correlate agli obblighi delle imprese installatrici e di manutenzione degli impianti domestici, promuovendo la collaborazione con altri soggetti pubb lici che hanno competenza in materia.
2. Nel Piano sanitario regionale è inserito il progetto obiettivo "promozione della salute e della sicurezza negli ambiti domestici" che stabilisce obiettivi, risorse e modalità di attuazione.
3. L'agenzia regionale di sanità (ARS), ai sensi della legge regionale 8 marzo 2000, n. 22 (Riordino delle norme per l'organizzazione del Servizio sanitario regionale) assicura, in collaborazione con le aziende sanitarie, il monitoraggio degli infortuni domestici e la redazione di una relazione annuale da trasmettere alla Giunta regionale ed alle Commissioni consiliari competenti in materia sanitaria ed in materie economico-produttive.
Art. 04
- Comitato regionale di coordinamento
1. Il comitato regionale di coordinamento di cui all' Sito esternoarticolo 27 del d.lgs. 626/1994 e successive modifiche, integrato per le componenti regionali relative all'educazione alla salute e alla formazione ed aggiornamento del personale, ha tra le proprie funzioni:
a) acquisire informazioni circa la conoscenza dei rischi per la tutela della salute, derivanti da infortuni domestici;
b) definire, mediante idonee forme di collaborazione con l'INAIL, il periodico scambio di dati e informazioni relative all'assicurazione contro gli incidenti domestici;
c) offrire un'attività di consulenza e di assistenza in materia di prevenzione dagli infortuni domestici.
Art. 05
- Destinatari
1. Tutti i cittadini possono partecipare alle iniziative di cui all' articolo 1 , comma 1, della presente legge in forma individuale o associata.
2. Le iniziative di cui all' articolo 1 comma 1 sono promosse dalle Aziende unità sanitarie locali.
3. Le imprese concorrono alle finalità di cui all' articolo 1 , comma 1, attraverso:
a) campagne di sensibilizzazione ed informazione sul corretto uso e sulla sicurezza degli oggetti destinati agli ambienti domestici;
b) studi, ricerche, sperimentazioni e prototipizzazioni di prodotti che migliorino le condizioni di salute ed il grado di sicurezza negli ambiti domestici.
Art. 06
- Tipologia di interventi
1. Rientrano negli interventi di cui all' articolo 1 , comma 1, i progetti:
a) relativi a percorsi formativi ed informativi per il personale degli uffici tecnici degli enti locali sulla progettazione e realizzazione degli ambienti e degli impianti domestici effettuati dalle Aziende USL, dall'INAIL e dall'ISPELS;
b) i percorsi formativi, effettuati dalle Aziende USL e dall'INAIL o da altri soggetti o strutture accreditate, sono destinati:
b) bis: ai soggetti che svolgono lavoro in ambito domestico così come definiti dall'Sito esternoarticolo 6, comma 2, lettera a) della legge n. 493/1999 ;
b) ter: ai lavoratori ed alle lavoratrici che svolgono lavoro in ambito domestico, non a titolo gratuito;
c) le campagne informative di prevenzione ed educazione sanitaria promosse dalle Aziende USL, dall'INAIL, dall'ISPELS e dagli enti locali;
d) i progetti di studio, ricerca, monitoraggio di situazioni di rischio per la sicurezza ed il miglioramento della qualità della vita in ambito domestico, con particolare riferimento a donne anziani, bambini e disabili;
e) le iniziative di educazione alla salute contro gli infortuni domestici promosse dalle scuole di ogni ordine e grado, dalle università, in modo autonomo o in collaborazione con le aziende sanitarie;
f) le azioni di prevenzione e promozione della salute promosse dalle associazioni di rappresentanza delle lavoratrici e dei lavoratori in ambito domestico, dalle associazioni di consumatori e dalle associazioni ambientaliste, dalle associazioni femminili e familiari, anche in concorso con le Aziende USL, l'INAIL, L'ISPELS e gli Enti locali;
g) la ricerca, sperimentazione e prototipizzazione di dispositivi e prodotti per la casa di largo consumo, aventi carattere di particolare valore innovativo per la sicurezza domestica;
h) le iniziative di prevenzione e sicurezza negli ambiti domestici proposte dalle associazioni e categorie imprenditoriali.
Art. 07
- Erogazione dei contributi
1. La Giunta regionale entro il 31 ottobre di ogni anno, adotta apposita deliberazione contenente i criteri, le modalità di selezione e di erogazione dei contributi per la realizzazione degli interventi di cui all' articolo 6 , con specifico riferimento alle modalità attuative individuate per i piani integrati di salute.
2. Possono usufruire dei contributi regionali di cui al comma 1 tutti i soggetti di cui all' articolo 5 , comma 2, inoltrando apposita richiesta alle aziende USL.
3. Entro il 31 dicembre di ogni anno la Giunta regionale informa il Consiglio regionale sull'utilizzo dei contributi di cui al comma 1 e sull'andamento degli incidenti domestici presenti nel territorio regionale.
Art. 08
- Concorso finanziario di altri soggetti privati
1. Le imprese ed altri soggetti privati possono concorrere alle finalità di cui all' articolo 1 , comma 1, mediante iniziative di promozione che prevedano un concorso finanziario.
2. Le iniziative di cui al comma 1 possono avere il patrocinio della Regione Toscana.
3. La Giunta regionale, attraverso il comitato regionale di coordinamento di cui all' articolo 4 , valuta la coerenza con la presente legge delle iniziative di cui al comma 1.
4. Le somme derivanti dalle iniziative di cui al comma 1 sono destinate ad incrementare il capitolo di cui al successivo articolo 9 , comma 2.
Art. 09
- Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, determinati in euro 200.000,00 annui, si fa fronte, per l'esercizio 2005 e per i due esercizi successivi con i fondi stanziati nella U.P.B. n. 262 "Azioni programmate di cui al P.R.S. - spese correnti" del bilancio di previsione 2005-2007.
2. Per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.