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Note del Redattore:

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La legge è stata abrogata con le seguenti disposizioni regionali: l.r. 24 febbraio 2005, n. 40 , art. 144 e successivamente dall'art. 22 della l.r. 10 luglio 2006, n. 28 che ha abrogato il Capo I - Agenzia Regionale di Sanità - del Titolo VII della l.r. 8 marzo 2000, n. 22 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.