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Legge regionale 4 febbraio 2005, n. 24

Norme per la promozione della salute e della sicurezza negli ambiti domestici.

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima del 10 febbraio 2005

Art. 03
- Servizio sanitario regionale
1. E' compito del Servizio sanitario regionale programmare azioni di educazione sanitaria e campagne informative, contro il rischio infortunistico negli ambiti domestici, attività di formazione continua sulla valutazione ed individuazione dei rischi presenti negli ambiti domestici, rivolte anche attraverso iniziative che migliorino e qualifichino le attività correlate agli obblighi delle imprese installatrici e di manutenzione degli impianti domestici, promuovendo la collaborazione con altri soggetti pubb lici che hanno competenza in materia.
2. Nel Piano sanitario regionale è inserito il progetto obiettivo "promozione della salute e della sicurezza negli ambiti domestici" che stabilisce obiettivi, risorse e modalità di attuazione.
3. L'agenzia regionale di sanità (ARS), ai sensi della legge regionale 8 marzo 2000, n. 22 (Riordino delle norme per l'organizzazione del Servizio sanitario regionale) assicura, in collaborazione con le aziende sanitarie, il monitoraggio degli infortuni domestici e la redazione di una relazione annuale da trasmettere alla Giunta regionale ed alle Commissioni consiliari competenti in materia sanitaria ed in materie economico-produttive.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.