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Legge regionale 20 dicembre 2004, n. 71

Legge finanziaria per l'anno 2005.

Bollettino Ufficiale n. 52, parte prima, del 29 dicembre 2004

Capo II
- PROGRAMMA PLURIENNALE DEGLI INVESTIMENTI. INTEGRAZIONI E AMPLIAMENTI
Art. 12
- Interventi per il completamento del patrimonio strutturale e strumentale della sanità
1. Il programma pluriennale degli investimenti contenuto nel documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF) per l'anno 2003, relativo agli interventi per il settore sanitario, compreso il patrimonio strumentale, è integrato della somma di euro 10.000.000,00 nel 2005 e di euro 15.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2006 e 2007.
2. All'onere di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante lo stanziamento iscritto nella Unità previsionale di base (UPB) 245 "Strutture tecnologiche sanitarie - spese di investimento" del bilancio di previsione 2005 e pluriennale 2005-2007.
Art. 13
- Edilizia abitativa per studenti universitari
1. Il programma pluriennale degli investimenti contenuto nel DPEF per l'anno 2003, relativo agli interventi a favore dell'edilizia abitativa per studenti universitari è integrato della somma di euro 12.000.000,00 per ciascuno degli anni 2005 e 2006 e di euro 4.000.000,00 per l'anno 2007.
2. All'onere di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante lo stanziamento iscritto nella UPB 614 "Sistema dell'educazione e dell'istruzione - spese di investimento" del bilancio di previsione 2005 e pluriennale 2005-2007.
Art. 14
- Interventi per il potenziamento delle infrastrutture telematiche
1. Il programma pluriennale degli investimenti contenuto nel DPEF per l'anno 2003, relativo agli interventi per il potenziamento delle strutture telematiche è integrato della somma di euro 5.500.000,00 per ciascuno degli anni 2006 e 2007; tali risorse sono destinate al "Programma regionale per la promozione e lo sviluppo dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale", previsto dall' articolo 7 della legge regionale 27 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale Toscana").
2. All'onere di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante lo stanziamento iscritto nella UPB 146 "Innovazione tecnologica, organizzativa e sviluppo risorse per l'attuazione delle politiche regionali - spese di investimento" del bilancio pluriennale 2005-2007.
Art. 15
- Interventi a favore della cultura
1. Il programma pluriennale di investimento strategico nel settore dei beni culturali, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 124 del 24 luglio 2002, già integrato dall' articolo 16 della l.r. 58/2003 , è ulteriormente integrato di euro 7.000.000,00 per l'anno 2005 e di euro 6.000.000,00 per l'anno 2006.
2. La Regione destina la somma complessiva di euro 15.000.000,00, suddivisa in euro 5.000.000,00 per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, per il finanziamento dell'accordo di programma quadro nel settore culturale ai sensi dall'Sito esternoarticolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e successive modifiche, che detta norme in materia di programmazione negoziata.
3. All'onere di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante lo stanziamento iscritto nella UPB 632 "Promozione e sviluppo della cultura - spese di investimento" del bilancio di previsione 2005 e pluriennale 2005-2007.
Art. 16
- Interventi a favore della mobilità
1. La Regione destina, nel triennio 2005-2007, la somma di euro 33.000.000,00 per ciascuno degli anni 2005 e 2006 e di euro 32.000.000,00 per l'anno 2007, per interventi a favore della mobilità, di cui:
a) euro 45.000.000,00 per l'acquisto di treni e materiale rotabile;
b) euro 39.000.000,00 per i piani urbani di mobilità;
c) euro 14.000.000,00 per i porti regionali.
2. Agli oneri di spesa di cui al comma 1 si provvede:
a) per gli oneri di cui alle lettere a) e b), mediante lo stanziamento iscritto nella UPB 321 "Servizi di trasporto pubblico - spese di investimento" del bilancio di previsione 2005 e pluriennale 2005-2007;
b) per gli oneri di cui alla lettera c), mediante lo stanziamento iscritto nella UPB 311 "Innovazione e sviluppo delle infrastrutture di trasporto - spese di investimento" del bilancio di previsione 2005 e pluriennale 2005-2007.
Art. 17
- Interventi a favore dell'impiantistica sportiva
1. La Regione destina la somma di euro 1.000.000,00 per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 per il miglioramento dell'impiantistica sportiva.
2. All'onere di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante lo stanziamento iscritto nella UPB 623 "Investimenti e innovazione degli impianti per la pratica delle attività motorie - spese di investimento" del bilancio di previsione 2005 e pluriennale 2005-2007.
Art. 18
- Interventi per il rilancio dell'offerta termale
1. La Regione destina, nel triennio 2005/2007, la somma di euro 9.000.000,00, di cui euro 3.000.000,00 per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, per interventi che favoriscano il rilancio dell'offerta termale.
2. All'onere di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante lo stanziamento iscritto nella UPB 532 "Interventi, incentivi e servizi per lo sviluppo delle attività turistiche e termali - spese di investimento" del bilancio di previsione 2005 e pluriennale 2005-2007.
Art. 19
- Interventi in favore delle imprese
1. Per favorire lo sviluppo delle imprese e la ricerca tecnologica la Regione destina ad interventi infrastrutturali, nel triennio 2005-2007, la somma complessiva di euro 23.000.000,00, di cui euro 10.000.000,00 per l'anno 2005, euro 8.000.000,00 per l'anno 2006 e euro 5.000.000,00 per l'anno 2007.
2. All'onere di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante lo stanziamento iscritto nella UPB 542 "Interventi, incentivi e servizi per lo sviluppo delle imprese industriali - spese di investimento" del bilancio di previsione 2005 e pluriennale 2005-2007.
Art. 20
- Interventi a favore dell'agricoltura
1. Per favorire la realizzazione di invasi idrici multifunzionali, la Regione destina, nel triennio 2005-2007, la somma complessiva di euro 19.000.000,00, di cui euro 7.000.000,00 per ciascuno degli anni 2005 e 2006 e euro 5.000.000,00 per l'anno 2007.
2. All'onere di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante lo stanziamento iscritto nella UPB 522 "Interventi per lo sviluppo rurale, aiuti al reddito, agli investimenti e allo sviluppo delle imprese agricole, zootecniche e forestali - spese di investimento" del bilancio di previsione 2005 e pluriennale 2005-2007.
Art. 21
- Istituzione fondo destinato ad interventi per favorire lo sviluppo dell'economia e l'occupazione in Toscana
1. La Regione destina nel triennio 2005-2007 la somma complessiva di euro 20.000.000,00 di cui euro 5.000.000,00 per ciascuno degli anni 2005 e 2006 e euro 10.000.000,00 per l'anno 2007, per interventi di investimento destinati a favorire lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione in Toscana così come previsto dal DPEF per l'anno 2005.
2. In attesa della definizione dei progetti da finanziare con le risorse di cui al comma 1, nel bilancio di previsione per l'anno 2005 e pluriennale 2005-2007 è istituito un apposito fondo, allocato nella UPB 742 "Fondi - spese di investimento", dal quale possono essere disposti prelievi con deliberazioni della Giunta regionale, ai sensi dell' articolo 23 , comma 3, della l.r. 36/2001 , per i progetti rientranti nell'ambito di atti di programmazione regionale.
Art. 22
- Attuazione degli interventi finanziati
1. Gli interventi di cui al presente capo sono attuati con le modalità e secondo le procedure stabilite per la realizzazione del programma pluriennale degli investimenti 2003-2005 dall' articolo 10 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 43 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

Note del Redattore:

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 20 luglio 1996, n. 60 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 18 maggio 1998, n. 25 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 30 dicembre 1971, n. 2 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 19 dicembre 2003, n. 58 .

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Articolo inserito con l.r. 16 settembre 2005, n. 55 , art. 1.

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Articolo inserito con l.r. 16 settembre 2005, n. 55 , art. 2.

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Articolo inserito con l.r. 16 settembre 2005, n. 55 , art. 3.

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Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2005, n. 70 , art. 1.

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Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2005, n. 70 , art. 2.

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Articolo abrogato con l.r. 30 giugno 2012, n. 33 , art. 4.

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Parole abrogate con l.r. 23 dicembre 2009, n.77 , art. 20.

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Articolo abrogato con l.r. 24 dicembre 2013, n. 79 , art. 17.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.