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Legge regionale 20 dicembre 2004, n. 71

Legge finanziaria per l'anno 2005.

Bollettino Ufficiale n. 52, parte prima, del 29 dicembre 2004

Art. 27
- Garanzia regionale su finanziamenti assunti da società di progetto
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere nel triennio 2005-2007 garanzie fideiussorie subordinate, fino all'importo massimo di euro 250.000.000,00, in relazione alla rilevanza socio-economica e territoriale degli interventi, a fronte di finanziamenti assunti da società di progetto costituite a seguito di bandi regionali da emanare per la realizzazione e gestione di infrastrutture pubbliche ai sensi dell'articolo 37 bis e seguenti Sito esternodella legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici) e successive modifiche.
2. La Giunta regionale determina con propria deliberazione, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità ed i termini di concessione delle garanzie fideiussorie, nonché le modalità di rivalsa sulle società di progetto nei casi di escussione delle garanzie stesse.
3. Ai fini del presente articolo è istituito nello stato previsionale della spesa un apposito fondo di garanzia, determinato in euro 14.000.000,00, con contestuale pari previsione di entrata mediante gli stanziamenti iscritti, per l'entrata, nella UPB 323 "Recuperi e rimborsi", e per la spesa, nella UPB 311 "Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto - spese di investimento" del bilancio di previsione 2005 e pluriennale 2005-2007.
4. Per gli anni successivi al 2007 la copertura della spesa è assicurata con legge di bilancio.

Note del Redattore:

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 20 luglio 1996, n. 60 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 18 maggio 1998, n. 25 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 30 dicembre 1971, n. 2 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 19 dicembre 2003, n. 58 .

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Articolo inserito con l.r. 16 settembre 2005, n. 55 , art. 1.

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Articolo inserito con l.r. 16 settembre 2005, n. 55 , art. 2.

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Articolo inserito con l.r. 16 settembre 2005, n. 55 , art. 3.

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Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2005, n. 70 , art. 1.

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Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2005, n. 70 , art. 2.

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Articolo abrogato con l.r. 30 giugno 2012, n. 33 , art. 4.

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Parole abrogate con l.r. 23 dicembre 2009, n.77 , art. 20.

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Articolo abrogato con l.r. 24 dicembre 2013, n. 79 , art. 17.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.