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Legge regionale 20 dicembre 2004, n. 71

Legge finanziaria per l'anno 2005.

Bollettino Ufficiale n. 52, parte prima, del 29 dicembre 2004

Art. 25
- Incremento una tantum del contributo ordinario annuale all' ARPAT
1. Il contributo ordinario annuale in favore dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), determinato ai sensi dell' articolo 21 della l.r. 58/2003 ed a valere sulle risorse destinate al finanziamento della spesa sanitaria di parte corrente, è incrementato per l'annualità 2005 di euro 470.000,00 allo scopo di consentire il recupero del differenziale fra il tasso di inflazione programmato e l'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale (NIC) riscontrato nell'anno 2003.
2. All'onere di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante lo stanziamento iscritto nella UPB 264 "Servizi di prevenzione - spese correnti" del bilancio di previsione 2005 e pluriennale 2005-2007.

Note del Redattore:

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 20 luglio 1996, n. 60 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 18 maggio 1998, n. 25 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 30 dicembre 1971, n. 2 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 19 dicembre 2003, n. 58 .

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Articolo inserito con l.r. 16 settembre 2005, n. 55 , art. 1.

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Articolo inserito con l.r. 16 settembre 2005, n. 55 , art. 2.

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Articolo inserito con l.r. 16 settembre 2005, n. 55 , art. 3.

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Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2005, n. 70 , art. 1.

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Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2005, n. 70 , art. 2.

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Articolo abrogato con l.r. 30 giugno 2012, n. 33 , art. 4.

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Parole abrogate con l.r. 23 dicembre 2009, n.77 , art. 20.

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Articolo abrogato con l.r. 24 dicembre 2013, n. 79 , art. 17.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.