Menù di navigazione

Legge regionale 20 dicembre 2004, n. 71

Legge finanziaria per l'anno 2005.

Bollettino Ufficiale n. 52, parte prima, del 29 dicembre 2004

Art. 23 ter
- Contributo in favore della Fondazione Toscana per la prevenzione dell'usura - ONLUS (6)

Articolo inserito con l.r. 16 settembre 2005, n. 55 , art. 2.

1. Per l'anno 2005 è autorizzato un contributo di euro 51.000,00 in favore della "Fondazione Toscana per la prevenzione dell'usura - ONLUS" con sede presso l'Arciconfraternita di Misericordia di Siena, quale sostegno alla realizzazione del progetto di prevenzione dell'usura e del sovraindebitamento.
2. Il contributo è erogato con vincolo di destinazione; al termine dell'esercizio finanziario la Fondazione Toscana per la prevenzione dell'usura - ONLUS presenta alla Giunta regionale una relazione complessiva sull'attività svolta, dando atto dell'utilizzazione del contributo.
3. All'onere di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante lo stanziamento iscritto al pertinente capitolo della UPB 112 "Interventi regionali per la sicurezza della comunità toscana - spese correnti" del bilancio di previsione 2005/2007 - annualità 2005.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 20 luglio 1996, n. 60 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 18 maggio 1998, n. 25 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 30 dicembre 1971, n. 2 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 19 dicembre 2003, n. 58 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 16 settembre 2005, n. 55 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 16 settembre 2005, n. 55 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 16 settembre 2005, n. 55 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2005, n. 70 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2005, n. 70 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 30 giugno 2012, n. 33 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole abrogate con l.r. 23 dicembre 2009, n.77 , art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 24 dicembre 2013, n. 79 , art. 17.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.