Legge regionale 20 dicembre 2004, n. 71
Legge finanziaria per l'anno 2005.
Bollettino Ufficiale n. 52, parte prima, del 29 dicembre 2004
Art. 22
- Attuazione degli interventi finanziati
1. Gli interventi di cui al presente capo sono attuati con le modalità e secondo le procedure stabilite per la realizzazione del programma pluriennale degli investimenti 2003-2005 dall' articolo 10 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 43 (Legge finanziaria per l'anno 2003).
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.