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Legge regionale 10 luglio 2003, n. 36

Modifiche alla legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1 (Aiuti per lo svolgimento di attività di miglioramento genetico delle specie animali di interesse zootecnico)

Bollettino Ufficiale n. 29, parte prima del 18 luglio 2003

Art. 6
- Norma finanziaria
1. All'onere derivante dalla presente legge, quantificabile in 400.000 euro, si fa fronte per il corrente esercizio con le risorse iscritte nella unità previsionale di base (UPB) n. 522 "Interventi per lo sviluppo rurale, aiuti al reddito, agli investimenti e allo sviluppo delle imprese agricole, zootecniche e forestali - spese di investimento". Per ciascuno degli anni 2003 e 2004 la spesa prevista è di euro 300.000,00, che fanno carico alla medesima UPB 522.
2. Per gli esercizi successivi si farà fronte ai relativi oneri con legge di bilancio.

Note del Redattore:

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 14 gennaio 1998, n, 1 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.