Legge regionale 25 giugno 2002, n. 22
Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni.
Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima del 3 luglio 2002
Art. 17
- Sviluppo dell'informazione e della comunicazione pubblica
1. La Regione considera lo sviluppo e qualificazione dei servizi di informazione, di comunicazione e di relazioni con il pubblico degli enti locali un obiettivo fondamentale per l'attuazione del diritto dei cittadini ad essere informati.
2. La Regione assicura il coordinamento e l'integrazione in rete degli URP della Toscana e delle altre strutture preposte alle attività di informazione e comunicazione.
Note del Redattore:
Il comma 3 dell’ articolo 6 della legge regionale 64/2010 prevede che la riduzione dei componenti, da sette a cinque, decorra dal primo rinnovo del CORECOM Toscana successivo alla data di entrata in vigore della legge di modifica.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.