Legge regionale 7 gennaio 2019, n. 3
Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2018.
Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima, dell' 11 gennaio 2019
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l'articolo 4 dello Statuto;
Vista la legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 );
Vista la legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana);
Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);
Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);
Vista la legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro);
Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell’Assemblea legislativa regionale);
Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);
Vista la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa);
Vista la legge regionale 16 ottobre 2009, n. 58 (Norme in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico);
Vista la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA”, di autorizzazione integrata ambientale “AIA” e di autorizzazione unica ambientale “AUA”);
Vista la legge regionale 1° agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private);
Vista la legge regionale 4 luglio 2013, n. 34 (Disciplina del sostegno regionale alle imprese di informazione. Modifiche alla l.r. 35/2000 , alla l.r. 22/2002 ed alla l.r. 32/2002 );
Vista la legge regionale 2 agosto 2013, n. 46 (Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali);
Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);
Vista la legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995 , l.r. 65/1997 , l.r. 78/1998 , l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014 );
Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016);
Vista la legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale);
Vista la legge regionale 13 dicembre 2017, n. 73 (Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo);
Vista la legge regionale 20 luglio 2018, n. 37 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2018 - 2020);
Vista la legge regionale 24 luglio 2018, n. 41 (Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 “Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni”. Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014 );
Vista la legge regionale 1 ottobre 2018, n. 53 (Riapertura dei termini per la regolarizzazione agevolata dell'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato. Modifiche alla l.r. 57/2017 , alla l.r. 77/2016 ed alla l.r. 69/2011 );
Vista la legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del Commercio);
Considerato quanto segue:
1. È necessario procedere all'inserimento di una nuova disposizione nella l.r. 1/2009 per la declinazione normativa della competenza dirigenziale relativa al trattamento dei dati personali nell'ambito del nuovo sistema di “Data protection” regionale;
2. Le disposizioni degli articoli 5, 6, 7 e 8, adeguano la l.r. 4/2008 con la previsione, per il Consiglio regionale, di disposizioni sulla competenza dirigenziale relativa al trattamento dei dati personali nell’ambito del nuovo sistema di Data protection regionale, analogamente a quanto viene disposto per i dirigenti della Giunta regionale;
3. Si adegua, sia per la Giunta regionale, sia per il Consiglio regionale, la durata degli incarichi dirigenziali a quanto previsto dall’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), in ossequio alla giurisprudenza costituzionale che ha eliminato il meccanismo di spoil system con riferimento agli incarichi dirigenziali che comportino l’esercizio di compiti di gestione, quindi non relativi a posizioni apicali. Gli incarichi dirigenziali dunque non possono avere durata inferiore a tre anni né superiore a cinque;
4. È necessario l'adeguamento della l.r. 1/2009 e della l.r. 4/2008 al nuovo testo dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), che attualmente prevede la cadenza triennale per l'adozione del piano del fabbisogno di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance;
5. È opportuno dare all'oggetto disciplinato dall’articolo 32, comma 6, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2010, n. 33/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale”) una più corretta collocazione nell’ambito della l.r. 1/2009 ;
6. Il regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 2018, n. 76 (Regolamento recante modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico), prevede casi di obbligatorietà di svolgimento del dibattito pubblico per le opere pubbliche nazionali. La l.r. 46/2013 stabilisce che, anche in alcune fattispecie di opere nazionali, si svolga il dibattito pubblico disciplinato dalla stessa l.r. 46/2013 : è quindi necessario evitare la duplicazione di processi partecipativi su uno stesso oggetto;
7. È opportuno eliminare dall’ordinamento la l.r. 22/2006 , istitutiva della Fondazione del Consiglio regionale della Toscana, in quanto la stessa è stata dichiarata estinta nel 2017, essendo divenuto impossibile il raggiungimento dello scopo dell’ente;
8. La legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino), prevede che le commissioni di degustazione, cioè gli organismi da incaricare per l'esecuzione dell'esame organolettico dei vini a denominazione di origine protetta (DOP), vengano individuate dai competenti organismi di controllo per le relative denominazioni di origine controllata e garantita (DOCG) e denominazioni di origine controllata (DOC) e non più dalle regioni, secondo le procedure e le modalità stabilite con un decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano. Tale decreto doveva essere adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore della stessa l.r. 238/2016 e, quindi, entro l'11 gennaio 2018, ma a oggi non risulta ancora emanato. È pertanto necessario prorogare la durata in carica delle commissioni di degustazione fino al 31 dicembre 2019;
9. Al fine di adempiere l’impegno assunto con il Governo per evitare l'impugnazione della legge regionale 25 maggio 2018, n. 25 (Disposizioni in materia di valutazioni ambientali in attuazione del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 . Modifiche alla l.r. 10/2010 e alla l.r. 46/2013 ) è necessario abrogare alcune norme della l.r. 10/2010 novellate dalla stessa l.r. 25/2018 , che presentano profili di contrasto con la direttiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati e con la normativa statale di recepimento, come recentemente modificata dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 (Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114 ). Tale abrogazione è necessaria per eliminare la previsione di obblighi informativi non pertinenti alla procedura di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) e di modalità di espletamento della VIA difformi dal modello procedurale del provvedimento autorizzatorio unico regionale, introdotto dal citato d.lgs. 104/2017 ;
10. È necessario, al fine di evitare una pronuncia di illegittimità costituzionale, eliminare la disposizione relativa all’assegnazione al Consorzio per la Zona industriale Apuana del contributo straordinario di euro 500.000,00 stanziato sull’esercizio di bilancio 2018, per il possibile contrasto con la disciplina europea relativa agli aiuti di Stato ed in particolare con l'articolo 108, paragrafo 3 del Trattato 25 marzo 1957 (Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) e articolo 45, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea). Di conseguenza si modifica l'articolo 32 septies della l.r. 82/2015 , e si abroga l'articolo 3 della l.r. 37/2018 ;
11. Anche al fine di un efficace completamento del percorso di concertazione sul piano regionale cave (PRC), è opportuno prorogare il termine per l'adozione del medesimo PRC previsto dall'articolo 57 della l.r. 35/2015 ;
12. È opportuno procedere a una serie di adeguamenti (terminologici, di rinvii normativi) alla l.r. 86/2016 in materia di turismo;
13. È necessario modificare gli articoli 7 bis, 14, 17 e 18 della l.r. 32/2002 per aggiornare i rinvii normativi, contenuti nelle citate disposizioni, ai cambiamenti sopravvenuti nelle discipline relative, rispettivamente, al trattamento dei dati personali, ai percorsi di istruzione e formazione professionale, ai contratti pubblici e agli indicatori di accertamento delle condizioni economiche per l'accesso ad alcune prestazioni;
14. È opportuno precisare che la previsione, inserita dalla legge regionale 3 luglio 2018, n. 33 (Disposizioni procedurali in materia di viabilità regionale e accordi di programma per opere pubbliche di interesse strategico regionale. Modifiche all'articolo 24 della l.r. 10 dicembre 1998, n. 88 e all'articolo 4 della l.r. 1 agosto 2011, n. 35 ), secondo cui la variante acquista efficacia una volta divenuta efficace la determinazione conclusiva del procedimento, senza la necessità di ulteriori adempimenti, non intende prescindere dall'accertamento delle condizioni previste dalla vigente normativa ai fini dell'applicazione della VAS, volendosi riferire esclusivamente agli adempimenti connessi all'approvazione della variante che dovrà essere effettuata nel rispetto di tutte le disposizioni in materia ambientale;
15. La legge regionale 27 dicembre 2017, n. 80 (Disposizioni in materia di programmazione settoriale. Modifiche alle leggi regionali 31/2000, 22/2002, 40/2005, 14/2007, 53/2008, 9/2010, 21/2010, 65/2014, 69/2014, 1/2015, 22/2016) ha operato un vasto adeguamento delle norme regionali in materia di programmazione settoriale per coordinarle con il nuovo assetto degli strumenti di programmazione definito dalla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 ). A seguito di tale operazione sono rimaste alcune disposizioni da coordinare, e vi si provvede con la presente legge;
16. Si rende opportuno, in seguito alla prima applicazione della norma, prevedere che non sia consentita la nomina a direttore amministrativo o a direttore sanitario o a direttore dei servizi sociali in modo consecutivo presso la medesima azienda sanitaria o presso il medesimo ente del servizio sanitario regionale per una durata complessiva dei relativi incarichi superiore a dieci anni;
17. In relazione alle strutture regionali del governo clinico è necessario adeguare il testo dell'articolo 43 alle modifiche della l.r. 40/2005 apportate con la legge regionale 24 luglio 2018, n. 40 (Disposizioni in materia di procedura di nomina delle figure apicali delle aziende sanitarie, in materia di programmazione di area vasta ed in materia di organismi sanitari regionali. Modifiche alla l.r. 40/2005 );
18. È necessario colmare una lacuna normativa che si è venuta a creare con la soppressione dei direttori della programmazione di area vasta, operata dalla l.r. 40/2018 ;
19. È opportuno, al fine di rendere più agevole la lettura del testo, accorpare all’interno dello stesso articolo 49 septies della l.r. 40/2005 , dedicato alla struttura di supporto all'Organismo toscano per il governo clinico (OTGC), le due disposizioni che attribuiscono al dirigente regionale del settore competente in materia di governo clinico il ruolo di segretario delle due articolazioni interne dell’OTGC;
20. È opportuno integrare l’articolo 100 della l.r. 40/2005 al fine di specificare che le aziende sanitarie verso le quali l’Ente di supporto tecnico amministrativo regionale (ESTAR) esercita le sue funzioni possono essere tutte quelle ricomprese nel capo I (Aziende sanitarie) del titolo IV (Ordinamento) della medesima l.r. 40/2005 ;
21. È necessario equiparare le modalità di convocazione della conferenza di copianificazione per i piani strutturali intercomunali a quelle previste per i singoli comuni;
22. È opportuno disciplinare il divieto di rinomina in qualità di membro della commissione per il paesaggio operante in forma associata per i soggetti già precedentemente nominati nelle singoli commissioni comunali del paesaggio, avendo già operato per parte del territorio dell'Unione;
23. È necessario chiarire che la norma transitoria della l.r. 41/2018 intende escludere dall’ambito della sua applicazione i piani attuativi convenzionati e gli interventi già convenzionati alla data della sua entrata in vigore;
Approva la presente legge:
CAPO I
Affari istituzionali
Art. 1
Disposizione finanziaria. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 53/2018
1. Al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 1 ottobre 2018, n. 53 (Riapertura dei termini per la regolarizzazione agevolata dell'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato. Modifiche alla l.r. 57/2017 , alla l.r. 77/2016 ed alla l.r. 69/2011 ), le parole: “
Missione 2
” sono sostituite dalle seguenti: “Missione 20
” in entrambe le ricorrenze.Art. 2
Disposizioni per la semplificazione della gestione amministrativa delle procedure negoziate sotto soglia. Modifiche all’articolo 35 ter della l.r. 38/2007 (1)
1. Il secondo periodo del comma 1 dell’articolo 35 ter della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro) è sostituito dal seguente: “Nell’avviso di manifestazione di interesse è indicato che sono invitati tutti gli operatori economici che hanno manifestato interesse, l’intenzione di avvalersi della facoltà di cui al primo capoverso e le modalità di verifica, anche a campione, dell’assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione.”.
2. Al comma 2 dell’articolo 35 ter della l.r. 38/2007 le parole: “nel bando” sono sostituite dalle seguenti: “ nell'avviso”.
Art. 3
Disposizioni in materia di compensi per la progettazione e per le altre attività tecniche di cui all’articolo 93 del d.lgs.163/2006 . Modifiche all'articolo 71 bis della l.r. 38/2007
1. Al comma 1 dell'articolo 71 bis della l.r. 38/2007 dopo le parole: “
opere pubbliche
” sono aggiunte le seguenti: “e le altre attività tecniche di cui al medesimo
articolo 93 del d.lgs. 163/2006 ”.2. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 71 bis della l.r. 38/2007 , dopo le parole: “
le attività di progettazione
” sono aggiunte le seguenti: “e le altre attività tecniche di cui all'
articolo 93 del d.lgs. 163/2006 ”.Art. 4
Dirigenti. Inserimento dell'articolo 9 bis nella l.r. 1/2009
1. Dopo l'articolo 9 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) inserito il seguente:
“
Art. 9 bis - Soggetti delegati al trattamento dei dati personali
1. I dirigenti esercitano le competenze delegate dalla Giunta regionale in materia di protezione dei dati personali per i trattamenti attribuiti ai medesimi e alla struttura di cui sono
responsabili. Le
medesime competenze sono delegate all'Avvocato generale, al Direttore generale e ai direttori per
i trattamenti relativi alle attività ad essi riservate.
”.Art. 5
Funzioni in materia di protezione dei dati personali. Segretario generale. Modifiche all’articolo 18 della l.r. 4/2008
1. Dopo la lettera j) del comma 2 dell’articolo 18 della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale) è aggiunta la seguente:
“
j bis) esercita le competenze delegate dall’Ufficio di presidenza in materia di protezione dei dati personali per i trattamenti relativi alle competenze attribuite ad esso medesimo e alla struttura posta a suo diretto riferimento.
”.Art. 6
Funzioni in materia di protezione dei dati personali. Direttori di area. Modifiche all’articolo 19 della l.r. 4/2008
1. Dopo la lettera h) del comma 2 dell’articolo 19 della l.r. 4/2008 è aggiunta la seguente:
“
h bis) esercita le competenze delegate dall’Ufficio di presidenza in materia di protezione dei dati personali per i trattamenti attribuiti alla struttura posta a suo diretto riferimento.
”.Art. 7
Funzioni in materia di protezione dei dati personali. Dirigenti di settore. Modifiche all’articolo 20 della l.r. 4/2008
1. Dopo la lettera f) del comma 1 dell’articolo 20 della l.r. 4/2008 è aggiunta la seguente:
“
f bis) esercita le competenze delegate dall’Ufficio di presidenza in materia di protezione dei dati personali per i trattamenti attribuiti alla struttura di cui è responsabile.
”.Art. 8
Funzioni in materia di protezione dei dati personali. Posizioni dirigenziali individuali. Modifiche all’articolo 22 della l.r. 4/2008
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 22 della l.r. 4/2008 è aggiunto il seguente:
“
1 bis). Il titolare di posizione dirigenziale individuale esercita le competenze ad esso delegate dall’Ufficio di presidenza in materia di protezione dei dati personali.
”.Art. 9
Durata incarichi dirigenziali e modifica degli incarichi assegnati. Incarichi di responsabile di settore. Modifiche all'articolo 17 della l.r. 1/2009
1. Il comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:
“
1. Ai dirigenti a tempo indeterminato gli incarichi di responsabile di settore sono attribuiti con decreto del Direttore generale o del direttore per una durata non inferiore a tre anni nè superiore a cinque e sono rinnovabili.
”.2. Dopo il comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 1/2009 è inserito il seguente:
“
1 bis. La disposizione di cui al comma 1 è efficace a decorrere dalla nomina del Direttore generale e dei direttori nella legislatura successiva a quella di entrata in vigore del presente comma. In prima applicazione gli incarichi di cui al comma 1 sono attribuiti entro sessanta giorni dalla nomina del Direttore generale e dei direttori, e fino a tale data sono mantenuti gli incarichi precedentemente attribuiti.
”.Art. 10
Durata degli incarichi dirigenziali. Sostituzione dell’articolo 25 della l.r. 4/2008
1. L’articolo 25 della l.r. 4/2008 è sostituito dal seguente:
“
Art. 25 - Durata degli incarichi dirigenziali
1. L’incarico di direttore di area, di dirigente di settore e di dirigente di posizione dirigenziale individuale è attribuito per una durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque ed è rinnovabile.
”.Art. 11
Mobilità dei dirigenti. Modifiche all'articolo 18 della l.r. 1/2009 (2)
1. Il comma 2 dell'articolo 18 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:
“
2. Nel corso dell'incarico dirigenziale il Direttore generale e i direttori, per specifiche esigenze organizzative, possono:
a) sentiti i dirigenti interessati, disporre la modifica dell'incarico ai dirigenti della struttura di cui sono responsabili;
b) sentiti i dirigenti interessati, assegnarli ad altro incarico di livello corrispondente;
c) assegnare un incarico di differente livello, esclusivamente previo consenso del dirigente interessato.”.
Art. 12
Mobilità, trasferimento e comando dei dirigenti. Modifiche all’articolo 25 bis della l.r. 4/2008
1. Al comma 2 dell’articolo 25 bis della l.r. 4/2008 dopo le parole: “
Consiglio regionale
” sono inserite le seguenti: “o modificare l’incarico attribuito
”.2. Alla fine del comma 2 dell’articolo 25 bis della l.r. 4/2008 è aggiunto il seguente periodo: “
Può inoltre assegnare un incarico di differente livello, esclusivamente previo consenso del dirigente interessato, sentito il direttore di area.
”.Art. 13
Programmazione del fabbisogno di personale. Modifiche all’articolo 23 della l.r. 1/2009
1. Il comma 1 dell'articolo 23 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:
“
1. La Giunta regionale, su proposta del Direttore generale, determina con deliberazione gli indirizzi per la programmazione triennale del fabbisogno di personale.
”.Articolo 14
Programmazione del fabbisogno di personale. Competenze del Consiglio regionale e del suo Ufficio di presidenza. Modifiche all’articolo 11 della l.r. 4/2008
1. La lettera d) del comma 4 dell’articolo 11 della l.r. 4/2008 è sostituita dalla seguente:
“
d) la determinazione degli indirizzi per la programmazione triennale del fabbisogno di personale, su proposta del segretario generale;
”.Art. 15
Incarichi extraimpiego autorizzabili. Modifiche all’articolo 33 della l.r. 1/2009
1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 33 della l.r. 1/2009 , dopo le parole: “
società sportive dilettantistiche,
” è inserita la seguente: “associazioni,
”.Art. 16
Vigilanza. Modifiche all'articolo 34 octies della l.r. 40/2009
1. Al comma 3 dell'articolo 34 octies della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa) dopo le parole: “
Presidente della Giunta regionale.
” sono aggiunte le seguenti: “In caso di parità prevale il voto del Presidente della Giunta regionale
”.Art. 17
Partecipazione alle politiche regionali. Modifiche al preambolo della l.r. 46/2013
1. Nel preambolo della legge regionale 2 agosto 2013, n. 46 (Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali) dopo il capoverso “
Vista la risoluzione Consiglio regionale 19 dicembre 2012, n. 168 (In merito agli orientamenti per la revisione della
legge regionale 27 dicembre 2007, n. 69 “Norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali”);
” è inserito il seguente visto: “
Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 10 maggio
2018, n. 76 (Regolamento recante modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico);
”.Art. 18
Interventi, progetti e opere oggetto di Dibattito Pubblico. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 46/2013 (3)
1. Dopo la lettera b) del comma 4 dell’articolo 8 della l.r. 46/2013 è aggiunta la seguente:
“
b bis) per le opere nazionali di cui al comma 5, quando il regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 2018, n. 76 (Regolamento recante modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico) prevede lo svolgimento del dibattito pubblico ivi disciplinato.”.
Art. 19
Fondazione del Consiglio regionale. Abrogazione della l.r. 22/2006
1. La legge regionale 9 giugno 2006, n. 22 (Costituzione della Fondazione del Consiglio regionale della Toscana) è abrogata.
CAPO II
Agricoltura
Art. 20
Commissioni di degustazione. Norme transitorie. Modifiche all'articolo 12 della l.r. 73/2017
1. Al comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 13 dicembre 2017, n. 73 (Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo) le parole: “
31 dicembre 2018
” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2019
”.CAPO III
Ambiente
Art. 21
Disposizioni per la procedura di verifica di assoggettabilità. Modifiche all’articolo 48 della l.r. 10/2010
1. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 48 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA”, di autorizzazione integrata ambientale “AIA” e di autorizzazione unica ambientale “AUA”) è abrogata.
Art. 22
Provvedimento autorizzatorio unico. Modifiche all’articolo 73 bis della l.r. 10/2010
1. I commi 6 e 7 dell’articolo 73 bis della l.r. 10/2010 sono abrogati.
Art. 23
Contributo finanziario al Consorzio ZIA. Modifiche all’articolo 32 septies della l.r. 82/2015
1. Al comma 2 dell’articolo 32 septies della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016) le parole: “
euro 1.200.00,00
” sono sostituite dalle seguenti: “euro 700.000,00
”.2. Il comma 3 ter dell’articolo 32 septies della l.r. 82/2015 è abrogato.
Art. 24
Consorzio ZIA. Abrogazione dell’articolo 3 della l.r. 37/2018 .
1. L'articolo 3 della legge regionale 20 luglio 2018, n. 37 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2018–2020) è abrogato.
Art. 25
Validità dei piani regionali e provinciali per le attività estrattive. Modifiche all’articolo 57 della l.r. 35/2015
1. Al comma 1 dell’articolo 57 della legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995 , l.r. 65/1997 , l.r. 78/1998 , l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014 ) le parole: “
il 31 dicembre 2018
” sono sostituite dalle seguenti: “il 30 giugno 2019
”.CAPO IV
Attività produttive
Art. 26
Regolamento di attuazione. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 86/2016
1. La lettera r) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale) è sostituita dalla seguente:
“
r) i titoli di studio universitari per l’accesso diretto all’esame per l’esercizio della professione di guida turistica, di cui all’articolo 105, comma 1, lettera a);
”.2. La lettera s) del comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 86/2016 è sostituita dalla seguente:
“
s) i titoli di studio per l’accesso diretto all’esame per l’esercizio della professione di accompagnatore turistico, ci cui all’articolo 115, comma 1;
”.3. La lettera u) del comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 86/2016 è sostituita dalla seguente:
“
u) i titoli di studio universitari per l’accesso diretto all’esame per l’esercizio della professione di guida ambientale, di cui all’articolo 123, comma 1, lettera a).
”.Art. 27
Cabina di regia del turismo. Modifiche all'articolo 14 della l.r. 86/2016
1. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 14 della l.r. 86/2016 , le parole: “
delle attività di promozione turistica previste dal piano annuale di promozione di cui all’
articolo 3 della legge regionale 4 marzo 2016, n. 22 (Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. Riforma dell'Agenzia di promozione economica della Toscana “APET”. Modifiche alla
l.r. 53/2008 in tema di artigianato artistico e tradizionale)
” sono sostituite dalle seguenti: “degli indirizzi per l’elaborazione del programma operativo dell’Agenzia regionale di promozione turistica, di cui all’
articolo 6 bis della l.r. 22/2016 ”.Art. 28
Composizione e servizi degli alberghi diffusi. Modifiche all'articolo 22 della l.r. 86/2016
1. Al comma 6 dell'articolo 22 della l.r. 86/2016 , le parole: “
dalla struttura principale
” sono sostituite dalle seguenti: “dai singoli alloggi
”.Art. 29
Divieti di vendita e di affitto. Modifiche all’articolo 30 della l.r. 86/2016
Art. 30
Commercializzazione di servizi turistici. Modifiche all'articolo 31 della l.r. 86/2016
1. Il comma 1 dell'articolo 31 della l.r. 86/2016 è sostituito dal seguente:
“
1. Le strutture ricettive di cui al presente capo possono vendere direttamente al cliente i servizi turistici in conformità alle disposizioni di cui al capo I del titolo VI dell’allegato 1 al
decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'
articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 , nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai
prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio in materia di ordinamento e mercato del turismo).
”.Art. 31
Locazioni turistiche. Modifiche all'articolo 70 della l.r. 86/2016
1. Al comma 1 dell'articolo 70 della l.r. 86/2016 , le parole: “
del
decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'
articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 , nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio in materia di ordinamento e mercato del turismo)
” sono sostituite dalle seguenti: “dell’allegato 1 al
d.lgs. 79/2011 ”.Art. 32
Stabilimenti balneari. Modifiche all'articolo 75 della l.r. 86/2016
1. Al comma 2 dell'articolo 75 della l.r. 86/2016 , le parole: “l
e cure elioterapiche
” sono sostituite dalle seguenti: “i trattamenti elioterapici
”.2. Al comma 5 dell'articolo 75 della l.r. 86/2016 , la parola: “
ricettiva
” è sostituita dalla seguente: “ricreativa”
.Art. 33
Definizione e attività delle agenzie di viaggio e turismo. Modifiche all'articolo 87 della l.r. 86/2016
1. Al comma 2 dell'articolo 87 della l.r. 86/2016 , le parole: “
34 del
” sono sostituite dalle seguenti: “33, comma 1, lettera c) dell’allegato 1 al
”.Art. 34
Garanzie a favore del viaggiatore. Polizze assicurative. Modifiche all'articolo 91 della l.r. 86/2016
1. La rubrica dell'articolo 91 della l.r. 86/2016 è sostituita dalla seguente: “
Garanzie a favore del viaggiatore
”.2. Al comma 1 dell'articolo 91 della l.r. 86/2016 , le parole: “
turista, ai sensi degli articoli 19 e 50, comma 1,
del d.lgs. 79/2011 , per il risarcimento dei danni di cui agli articoli 44, 45 e 47 del medesimo decreto
” sono sostituite dalle seguenti: “viaggiatore, ai sensi dell’articolo 47, comma 1, dell’allegato 1 al
d.lgs. 79/2011 ”.3. Al comma 2 dell'articolo 91 della l.r. 86/2016 , le parole: “
dell’articolo 50, commi 2 e 3,
del d.lgs. 79/2011 ” sono sostituite dalle seguenti: “dell’articolo 47, commi 2 e 3, dell’allegato 1 al
d.lgs. 79/2011 ”.Art. 35
Esercizio dell’attività di organizzazione di viaggio. Modifiche all'articolo 97 della l.r. 86/2016
1. Al comma 5 dell'articolo 97 della l.r. 86/2016 , le parole: “
titolo I, capo I del
” sono sostituite dalle seguenti: “titolo VI, capo I, dell’allegato 1 al
”.Art. 36
Organizzazione occasionale di viaggi. Modifiche all'articolo 98 della l.r. 86/2016
1. Al comma 1 dell'articolo 98 della l.r. 86/2016 , dopo la parola: “
cinque
” sono inserite le seguenti: “per gli enti pubblici e di due per le organizzazioni
”.Art. 37
Sanzioni amministrative. Modifiche all'articolo 102 della l.r. 86/2016
1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 102 della l.r. 86/2016 è abrogata.
2. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 102 della l.r. 86/2016 le parole: “
, oppure contravviene all'obbligo di stipulare la polizza assicurativa di cui all'articolo 97, comma 2
” sono soppresse.3. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 102 della l.r. 86/2016 è abrogata.
Art. 38
Sanzioni amministrative. Modifiche all'articolo 112 della l.r. 86/2016
1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 112 della l.r. 86/2016 , le parole: “
di cui al d.m. Beni culturali 11 dicembre 2015
” sono sostituite dalle seguenti: “ai sensi dell’articolo 104, comma 3
”.Art. 39
Definizione dell'attività di accompagnatore turistico. Modifiche all'articolo 114 della l.r. 86/2016
1. Al comma 1 dell'articolo 114 della l.r. 86/2016 , le parole: “
all'articolo 6 del
” sono sostituite dalle seguenti: “all'articolo 6 dell’allegato 1 al
”.Art. 40
Definizione dell'attività di guida ambientale. Modifiche all'articolo 122 della l.r. 86/2016
1. Al comma 1 dell'articolo 122 della l.r. 86/2016 , le parole: “
all'articolo 6 del
” sono sostituite dalle seguenti: “all'articolo 6 dell’allegato 1 al
”.Art. 41
Esercizio della professione. Modifiche all'articolo 123 della l.r. 86/2016
1. Al numero 1 della lettera a) del comma 1 dell'articolo 123 della l.r. 86/2016 , le parole: “
tra quelli indicati nel regolamento,
” sono soppresse. Art. 42
Corsi di qualificazione e specializzazione. Modifiche all’articolo 125 della l.r. 86/2016
1. Al comma 2 dell’articolo 125 della l.r. 86/2016 la parola: “
specialità
” è sostituita dalla seguente: “articolazione
”.Art. 43
Allegato A. Inserimento dell’articolo 160 bis nella l.r. 86/2016
1. Dopo l’articolo 160 della l.r. 86/2016 è inserito il seguente:
“
Art. 160 bis - Inserimento dell’Allegato A nella
l.r. 86/2016 Art. 44
Vendita all'ingrosso e al dettaglio. Modifiche all'articolo 26 della l.r. 62/2018
1. Nel primo periodo del comma 2, dell'articolo 26 della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del Commercio), dopo le parole: "
previa comunicazione al SUAP
" sono inserite le parole: "o alla CCIAA
".Art. 45
Modifiche all'allegato A della l.r. 62/2018
1. Nell'allegato A alla l.r. 62/2018 al punto “2. Area commerciale metropolitana Livorno - Pisa”, nell'elencazione dei comuni inseriti in tale area, il Comune di “
Lorenzana
” è sostituito dal Comune di “Crespina Lorenzana
”.CAPO V
Istruzione e formazione
Art. 46
Anagrafe regionale degli studenti. Modifiche all’articolo 7 bis della l.r. 32/2002
1. Al comma 5 dell’articolo 7 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) le parole: “
dal
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
” sono sostituite dalle seguenti: “dalla normativa statale vigente in materia di trattamento dei dati personali
”.2. Al comma 7 dell’articolo 7 bis della l.r. 32/2002 le parole: “
di cui al
d.lgs. 196/2003 ” sono sostituite dalle seguenti: “vigenti in materia di trattamento dei dati personali
”.Art. 47
Istruzione e formazione professionale. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 32/2002
1. La lettera b) del comma 3 dell’articolo 14 della l.r. 32/2002 è sostituita dalla seguente:
“
b) dalle istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale, attivati in via sussidiaria ai sensi dell'
articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 (Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'
articolo 117 della Costituzione , nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d),
della legge 13 luglio 2015, n. 107 ) nel rispetto delle modalità realizzative definite dagli accordi tra la Regione e l’ufficio scolastico regionale ai sensi dell’
articolo 7, comma 2, del d.lgs. 61/2017 .
”.2. La lettera b) del comma 5 dell’articolo 14 della l.r. 32/2002 è sostituita dalla seguente:
“
b) ai criteri generali definiti con decreto ministeriale ai sensi dell’
articolo 7, comma 1, del d. lgs. 61/2017 , per favorire il raccordo tra il sistema di istruzione professionale e il sistema di istruzione e
formazione professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e
formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale.
”.Art. 48
Modalità di attuazione dell’offerta di formazione professionale. Modifiche all’articolo 17 della l.r. 32/2002
1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 17 della l.r. 32/2002 , le parole: “decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
(Codice dei contratti pubblici relativi, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE)
” sono sostituite dalle seguenti: “decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici)
”.Art. 49
Modalità di attivazione e di svolgimento dei tirocini non curriculari. Modifiche all'articolo 17 ter della l.r. 32/2002
1. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 17 ter della l.r. 32/2002 le parole: “
gli istituti di alta formazione e specializzazione artistica e musicale abilitati
” sono sostituite dalle seguenti: “le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica abilitate
”.Art. 50
Accertamento della situazione economica per l’accesso alle prestazioni. Modifiche all’articolo 18 della l.r. 32/2002
1. Al comma 1 dell’articolo 18 della l.r. 32/2002 , le parole: “
di cui al
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell’
articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 )
” sono sostituite dalle seguenti: “di cui alla normativa statale vigente
”.CAPO VI
Mobilità e infrastrutture
Art. 51
Disposizioni procedurali in materia di viabilità. Modifiche all'articolo 24 della l.r. 88/1998
1. Al comma 1 ter dell’articolo 24 della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ) dopo le parole: “
una volta divenuta efficace la determinazione
conclusiva del procedimento
” sono aggiunte le seguenti: “, nel rispetto della normativa statale e regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS)
”.CAPO VII
Programmazione regionale
Art. 52
Programmi e piani in corso. Modifiche all'articolo 91 della l.r. 39/2000
1. Al comma 1 dell'articolo 91 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana) la parola: “
Programma
” è sostituita dalla seguente: “piano
”.Art. 53
Programmazione delle strategie di semplificazione. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 40/2009
1. Al comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 40/2009 le parole: “
di cui alla
legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale)
” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’
articolo 7 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla
l.r. 20/2008 )
”.Art. 54
Riduzione degli oneri amministrativi. Sito istituzionale regionale per le imprese. Modifiche all'articolo 41 della l.r. 40/2009
1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 41 della l.r. 40/2009 , le parole: “
di cui all’
articolo 5 sexies della legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività
produttive)
” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’
articolo 12 della legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 (Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese)
”.Art. 55
Procedimenti edilizi per gli impianti produttivi di beni e servizi. Modifiche all'articolo 45 della l.r. 40/2009
1. Al comma 1 dell'articolo 45 della l.r. 40/2009 le parole: “
In deroga a quanto previsto dall’
articolo 82, comma 1, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio)
” sono sostituite dalle seguenti: “In deroga a quanto previsto dall'
articolo 141 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio)
”.2. Al comma 2 dell'articolo 45 della l.r. 40/2009 le parole: “
86 della
l.r. 1/2005 ” sono sostituite dalle seguenti: “149 della
l.r. 65/2014 ”.Art. 56
Rischio sismico. Strumenti ed attività. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 58/2009
1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 16 ottobre 2009, n. 58 (Norme in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico) le parole: “
95 della
legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio)
” sono sostituite dalle seguenti: “156 della
legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio)
”.Art. 57
Funzioni regionali. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 35/2011
1. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 1 agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private) le parole: “
ai sensi della
legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale)
” sono sostituite dalle seguenti: “ai sensi della
legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla
l.r. 20/2008 )
”.Art. 58
Tipologia e programmazione degli interventi. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 34/2013
1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 4 luglio 2013, n. 34 (Disciplina del sostegno regionale alle imprese di informazione. Modifiche alla l.r. 35/2000 , alla l.r. 22/2002 ed alla l.r. 32/2002 ) è sostituito dal seguente:
“
2. Gli interventi sono previsti nell’ambito degli strumenti di programmazione di cui all’articolo 6, comma 1, lettere b) e d),
della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla
l.r. 20/2008 ).
”.2. Al comma 5 dell'articolo 4 della l.r. 34/2013 le parole “
di programmazione economica e finanziaria
” sono sostituite dalle seguenti: “ di economia e finanza regionale (DEFR)
”.CAPO VIII
Sanità e coesione sociale
Art. 59
La programmazione di area vasta. Modifiche all'articolo 9 della l.r. 40/2005
1. Al comma 7 dell’articolo 9 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) le parole: “
L'Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica (ISPO)
” sono sostituite dalle seguenti: “L’Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO)
”.Art. 60
Strumenti e procedure di valutazione. Modifiche all’articolo 20 bis della l.r. 40/2005
1. Al comma 1 dell’articolo 20 bis della l.r. 40/2005 le parole: “
l'Istituto per la prevenzione oncologica (ISPO)
” sono sostituite dalle seguenti: “l’Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO)
”.Art. 61
Nomina a direttore amministrativo o a direttore sanitario o a direttore dei servizi sociali. Modifiche all’articolo 40 della l.r. 40/2005
1. Il comma 12 dell’articolo 40 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
“
12. Non è consentita la nomina a direttore amministrativo o a direttore sanitario o a direttore dei servizi sociali in modo consecutivo presso la medesima azienda sanitaria o presso il medesimo ente del servizio sanitario regionale per una durata complessiva dei relativi incarichi superiore a dieci anni.
”.Art. 62
Le strutture regionali del governo clinico. Modifiche all’articolo 43 della l.r. 40/2005
1. La lettera d) del comma 5 dell’articolo 43 della l.r. 40/2005 è sostituita dalla seguente:
“
d) nel caso in cui la funzione di responsabile richieda un impegno a tempo pieno l’incarico è conferito con decreto del Presidente della Giunta regionale e si applicano le disposizioni di cui all’articolo 43 bis;
”.Art. 63
Responsabili delle strutture regionali del governo clinico a tempo pieno. Inserimento dell’articolo 43 bis nella l.r. 40/2005
1. Dopo l'articolo 43 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
“
Art. 43 bis - Responsabili delle strutture regionali del governo clinico a tempo pieno
1. Il conferimento dell’incarico di responsabile, a tempo pieno, di una struttura regionale del governo clinico a un dipendente della Regione o di un ente del servizio sanitario regionale o di un altro ente regionale, determina il collocamento in aspettativa senza assegni ed il diritto al mantenimento del posto.
2. L'incarico di responsabile di una struttura regionale del governo clinico è regolato da apposito contratto di diritto privato, redatto secondo uno schema tipo approvato dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui all’articolo 43, comma 4, lettera b). Il contratto disciplina anche
le cause di decadenza e revoca dell’incarico.
3. Nel caso di cui al comma 1, l'amministrazione di appartenenza provvede a effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sull'intero trattamento economico, comprensivi delle quote a carico del dipendente, e a richiedere il rimborso di tutto l'onere da essa sostenuto alla Regione che procede al recupero della quota a carico dell'interessato.
4. Nel caso in cui l'incarico di responsabile della struttura regionale di governo clinico a tempo pieno sia conferito a un dipendente di altra amministrazione pubblica, l'amministrazione di appartenenza provvede ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, comprensivi delle quote a carico del dipendente, sulla base della retribuzione che il dipendente percepiva all'atto del collocamento in aspettativa o alla quale avrebbe avuto diritto, secondo la normale progressione economica all'interno dell'amministrazione stessa, se fosse rimasto in servizio, comprensivi delle quote a carico del dipendente, richiedendo successivamente all'azienda unità sanitaria locale il rimborso di tutto l'onere sostenuto. Qualora il trattamento economico effettivamente corrisposto per l'incarico conferito sia superiore alla retribuzione figurativa già assoggettata a contribuzione da parte dell'amministrazione di appartenenza, la Regione provvede autonomamente ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti su tale differenza.
5. Il trattamento contributivo di cui ai commi 3 e 4 esclude ogni altra forma di versamento.
”.Art. 64
Ufficio di coordinamento. Modifiche all’articolo 49 quinquies della l.r. 40/2005
1. Alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 49 quinquies della l.r. 40/2005 le parole: “
, con funzioni di segretario
” sono soppresse.Art. 65
Comitato tecnico scientifico. Modifiche all’articolo 49 sexies della l.r. 40/2005
1. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 49 sexies della l.r. 40/2005 le parole: “
, comma 1, lettere a), b), c), f) g), h) ed i)
” sono soppresse.Art. 66
Struttura di supporto dell’Organismo toscano per il governo clinico. Modifiche all’articolo 49 septies della l.r. 40/2005
1. Al comma 2 dell’articolo 49 septies della l.r. 40/2005 le parole “
con funzioni di segretario del Comitato tecnico scientifico
” sono sostituite dalle seguenti: “che svolge funzioni di segretario dell’ufficio di coordinamento e del Comitato tecnico scientifico
”.Art. 67
La rete formativa del servizio sanitario regionale per la formazione continua. Modifiche all’articolo 51 della l.r. 40/2005
1. Al comma 3 dell’articolo 51 della l.r. 40/2005 le parole: “
dall'ISPO di cui alla
legge regionale 4 febbraio 2008, n. 3 (Istituzione e organizzazione dell'Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica “ISPO”. Gestione liquidatoria del Centro per lo Studio e la Prevenzione Oncologica “CSPO”)
” sono sostituite dalle seguenti “dall’ISPRO di cui alla
legge regionale 14 dicembre 2017, n. 74 (Disciplina dell’Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica “ISPRO”)
”.Art. 68
Istituzione e natura giuridica dell’Ente di supporto tecnico amministrativo regionale. Modifiche all’articolo 100 della l.r. 40/2005
1. Al comma 1 dell’articolo 100 della l.r. 40/2005 , dopo le parole: “
aziende sanitarie
” sono inserite le seguenti: “di cui al titolo IV capo I
”.Art. 69
Norma finanziaria. Modifiche all’articolo 143 della l.r. 40/2005
1. Nell’alinea del comma 2 ter dell’articolo 143 della l.r. 40/2005 le parole: “
di cui al comma 3
” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al comma 2 bis
”.CAPO IX
Urbanistica
Art. 70
Disposizioni per la pianificazione intercomunale. Adozione e approvazione del piano strutturale intercomunale. Modifiche all'articolo 23 della l.r. 65/2014
1. Il comma 6 dell'articolo 23 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) è sostituito dal seguente:
“
6. Qualora la proposta di piano strutturale intercomunale preveda trasformazioni al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato che comportino impegni di suolo non edificato, l’ente responsabile dell’esercizio associato richiede alla Regione la convocazione della conferenza di copianificazione di cui all’articolo 25 alla quale partecipano la Regione, la provincia, la città metropolitana, l’ente responsabile dell’esercizio associato e i comuni associati, nonché, su indicazione della Regione, i legali rappresentanti dei comuni eventualmente interessati dagli effetti territoriali derivanti dalle previsioni. La conferenza decide a maggioranza dei presenti entro sessanta giorni dallo svolgimento della prima riunione.
”.Art. 71
Conferenza di copianificazione. Varianti mediante approvazione del progetto. Modifiche all'articolo 34 della l.r. 65/2014
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 34 della l.r. 65/2014 è aggiunto il seguente:
“
1 bis. Qualora la variante urbanistica comporti nuovo impegno di suolo non edificato fuori dal perimetro del territorio urbanizzato è richiesto in via preventiva il pronunciamento positivo della conferenza di copianificazione di cui all’articolo 25.
”.Art. 72
Correzione errore materiale. Modifiche all'articolo 134 della l.r. 65/2014
1. Al comma 2 dell'articolo 134 della l.r. 65/2014 dopo le parole: “all’articolo 70, comma 3, lettera a)”, le parole: “
ed e)
” sono sostituite dalla seguente: “e
”.Art. 73
Commissioni per il paesaggio in forma associata. Modifiche all'articolo 153 della l.r. 65/2014
1. Dopo il comma 5 dell'articolo 153 della l.r. 65/2014 è inserito il seguente:
“
5 bis. Il divieto di nomina come membro della commissione è relativo all'intero ambito dell'unione per i soggetti già precedentemente nominati per un singolo comune, prima della costituzione dell'unione stessa.
”.Art. 74
Correzione errori materiali. Modifiche all'articolo 229 della l.r. 65/2014
1. Al comma 2 bis dell'articolo 229 della l.r. 65/2014 le parole: “
comma 1
” sono sostituite, nelle tre occasioni in cui ricorrono, dalle seguenti: “comma 2
”. 2. Al comma 3 dell'articolo 229 della l.r. 65/2014 le parole: “
operativo ai sensi dei commi 1 e 2
” sono sostituite dalle seguenti: “operativo ai sensi del comma 2
”.Art. 75
Correzione errori materiali e precisazione terminologica. Modifiche all’articolo 17 della l.r. 41/2018
1. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 17 della legge regionale 24 luglio 2018, n. 41 (Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 “Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni”. Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014 ) le parole: “
ai piani diretti
” sono sostituite dalle seguenti: “agli interventi
”.Note del Redattore:
La Corte costituzionale con sentenza n. 39 del 28 gennaio 2020 si è espressa dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2 della l.r. 3/2019, articolo che modifica la l.r. 38/2007.
La Corte costituzionale con sentenza n. 39 del 28 gennaio 2020 si è espressa dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 11 della l.r. 3/2019.
La Corte costituzionale con sentenza n. 39 del 28 gennaio 2020 si è espressa dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 18 della l.r. 3/2019.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.