Menù di navigazione

Legge regionale 27 dicembre 2018, n. 74

Legge di stabilità per l'anno 2019.

Bollettino Ufficiale n. 61, parte prima, del 28 dicembre 2018





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, e l’articolo 119, commi primo e secondo, della Costituzione;


Visto l’articolo 4 dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 Sito esternodella legge 5 maggio 2009, n. 42 );


Vista la legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della Regione);


Vista la legge regionale 8 maggio 2009, n. 24 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell’economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente);


Vista la legge regionale 25 giugno 2009, n. 32 (Interventi per combattere la povertà ed il disagio sociale attraverso la redistribuzione delle eccedenze alimentari);


Vista la legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento);


Vista la legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell’Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 88/1998 e l.r. 1/2005 );


Vista la legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 (Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana);


Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l’anno 2013);


Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni". Modifiche alle leggi regionali 32/2002,67/2003,41/2005,68/2011, 65/2014);


Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016);


Vista la legge regionale 4 ottobre 2016, n. 68 (Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio 2016. Modifiche alle leggi regionali 42/1998, 32/2002, 21/2010, 66/2011, 77/2012, 77/2013, 86/2014, 70/2015, 81/2015);


Vista la legge regionale 1° agosto 2017, n. 40 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2017-2019. Modifiche alle leggi regionali 29/2009, 59/2009, 55/2011, 77/2013, 86/2014, 82/2015, 89/2016 e 16/2017);


Vista la legge regionale 27 dicembre 2017, n. 77 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità 2018);


Vista la legge regionale 27 dicembre 2017, n. 79 (Bilancio di previsione finanziario 2018-2020);


Vista la legge regionale 8 giugno 2018, n. 28 (Agenzia regionale toscana per l’impiego “ARTI”. Modifiche alla l.r. 32/2002 . Disposizioni di riordino del mercato del lavoro);


Vista la legge regionale 20 luglio 2018, n. 37 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2018 - 2020);


Visto il parere favorevole dal Consiglio delle Autonomie Locali espresso nella seduta del 10 dicembre 2018;


Visto il parere favorevole dalla Conferenza permanente delle autonomie sociali espresso nella seduta del 10 dicembre 2018;


Visto il parere favorevole dalla Commissione regionale pari opportunità espresso nella seduta del 10 dicembre 2018;


Considerato quanto segue:


Per quanto concerne il capo I (Disposizioni in materia di entrata):


1. È opportuno introdurre alcuni elementi di razionalizzazione e di armonizzazione delle disposizioni in materia di imposta regionale sulle concessioni di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato. Si riunificano nell’ambito della l.r. 2/1971 le norme in materia, attualmente contenute in una pluralità di fonti e, in particolare, nell’articolo 17, commi 1 e 2, della l.r. 68/2016 che, relativamente all'imposta regionale sulle concessioni del demanio idrico e delle relative aree, nonché sulle concessioni di derivazione di acque pubbliche di cui alla legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri), stabilisce le aliquote dell’imposta, rispettivamente nella misura del 50 e del 10 per cento del canone di concessione, a decorrere dal 1° gennaio 2016; nell’articolo 11 della l.r. 77/2012 che stabilisce al 300 per cento del canone di concessione l’aliquota dell'imposta regionale sulle concessioni statali per l’occupazione e l'uso di risorse minerarie e geotermiche, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e nell’articolo 12 della l.r. 77/2012 che, relativamente alle concessioni di beni del demanio marittimo, stabilisce l'aliquota del 25 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2013;


2. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con le previsioni di cui alla legge regionale 11 novembre 2016, n. 77 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico), e gli equilibri generali di finanza pubblica, è necessario prorogare la sospensione dell'imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), della l.r. 68/2016 anche per gli anni 2019 e 2020.


Per quanto concerne il capo II (Disposizioni di carattere finanziario):


3. Ad una rinnovata valutazione rispetto a quanto disposto con la legge regionale 27 dicembre 2016, n. 91 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell’economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente. Proroga del termine per la presentazione dei titoli abilitativi previsti dalla l.r. 24/2009 . Modifiche alla l.r. 65/2014 e misure per accelerare la realizzazione di opere e interventi da parte degli enti locali), tenuto conto dell’evoluzione della disciplina inerente alle disposizioni transitorie di cui alla legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), si rende opportuno stabilire il differimento al 31 dicembre 2020 del termine entro cui rendere applicabili le misure previste nella l.r. 24/2009 ;


4. È necessario garantire la concreta realizzazione della nuova programmazione triennale di cui all'articolo 3 della l.r. 32/2009 in tema di contrasto alla povertà attraverso le eccedenze alimentari e il progetto “Spesa per tutti”;


5. È opportuno modificare gli articoli di legge recanti la disciplina delle indennità rispettivamente del gruppo tecnico regionale di verifica di cui all'articolo 40 ter della l.r. 51/09 e del gruppo tecnico regionale di valutazione di cui all'articolo 42 della medesima legge regionale, con particolare riferimento alla necessità di specificare la disciplina inerente alla corresponsione dell'indennità di presenza dei componenti;


6. Al fine di assicurare lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Autorità portuale regionale, è necessario prevedere la sostituzione, in caso di assenza temporanea, del segretario generale;


7. È opportuno individuare nel Collegio dei revisori dei Conti della Regione Toscana l'organo di controllo interno per la relazione sui conti giudiziali degli agenti contabili della Regione, in conformità al parere della Corte dei Conti 2/2018, con relativo adeguamento dell’indennità;


8. È necessario disporre per la cessazione degli specifici fondi costituiti a norma dell'articolo 9, comma 7, della l.r. 22/2015 , in attuazione delle disposizioni di legge statali nel frattempo intervenute;


9. È necessario dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera d bis), della l.r. 23/2012 ;


10. È necessario reintegrare le dotazioni finanziarie di alcuni interventi in materia di viabilità, ove occorra anche riprogrammando risorse diminuite in variazione nell'annualità 2018;


11. È opportuno finanziare, anche per l'anno 2021, il supporto all'attività di vigilanza sul territorio pratese di cui all'articolo 1 della l.r. 77/2017 ;


12. È opportuno finanziare, anche per l'anno 2021, gli interventi di manutenzione della Via Francigena autorizzati dall'articolo 6 della l.r. 77/2017 ;


13. È necessario ribadire l’interesse della Regione alla realizzazione di interventi contro la violenza di genere, finanziandoli per il triennio di riferimento del nuovo bilancio di previsione;


14. È opportuno proseguire il finanziamento di interventi strutturali correttivi e di adeguamento dei tratti coperti che rimuovano o, almeno, riducano il rischio idraulico garantendo o ripristinando la funzionalità idraulica dei tratti dei corsi d'acqua interessati;


15. È opportuno definire ulteriormente i possibili contenuti dei rapporti dell’Agenzia regionale toscana per l’impiego (ARTI) con comuni, province e Città Metropolitana di Firenze, per la gestione delle sedi del mercato del lavoro di proprietà degli enti locali, soprattutto al fine di innalzare il livello manutentivo degli immobili allo standard delle altre sedi regionali, tenuto conto della messa a disposizione gratuita degli immobili da parte degli enti proprietari;


16. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge


CAPO I
Disposizioni in materia di entrata
Art. 1
Imposta regionale sulle concessioni statali. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 2/1971
1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della Regione), è sostituito dal seguente:
2. L'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile è commisurata:
a) relativamente alle concessioni di beni del demanio idrico e delle relative aree di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri), al 50 per cento del canone di concessione;
b) relativamente alle concessioni di derivazioni di acque pubbliche di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della l.r. 80/2015 , al 10 per cento del canone di concessione;
c) relativamente alle concessioni di beni del demanio marittimo, al 25 per cento del canone statale di concessione e del canone assunto a base di calcolo degli indennizzi di cui all'Sito esternoarticolo 8 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 4 dicembre 1993, n. 494 ;
d) relativamente alle concessioni per l’occupazione e l'uso di risorse minerarie e geotermiche, al 300 per cento del canone di concessione.
”.
2. Ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 1 della l.r. 2/1971 , dopo la parola: “
rilasciate
” sono inserite le seguenti: “
o rinnovate
”.
Art. 2
Termine per il pagamento dell'imposta. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 2/1971
1. Il comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 2/1971 è sostituito dal seguente:
1. L'imposta è corrisposta dal concessionario entro il 31 dicembre dell'anno in cui devono essere versati il canone di concessione, le somme dovute a titolo di conguaglio dei canoni anche per anni pregressi, e gli indennizzi di cui all'Sito esternoarticolo 8 del d.l. 400/1993 convertito, con modificazioni, dalla Sito esternol. 494/1993 .
”.
Art. 3
Imposta regionale sulle concessioni statali del demanio idrico di cui alla l.r. 80/2015 e addizionale regionale al canone per l'utenza di acqua pubblica. Modifiche all'articolo 17 della l.r. 68/2016
1. Al comma 4 dell'articolo 17 della legge regionale 4 ottobre 2016, n. 68 (Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio 2016. Modifiche alle leggi regionali 42/1998, 32/2002, 21/2010, 66/2011, 77/2012, 77/2013, 86/2014, 70/2015, 81/2015), le parole: “
di cui al comma 1 lettera b)
” sono sostituite dalle seguenti: “ ”.
Art. 4
Abrogazioni
1. Sono abrogate le seguenti leggi o disposizioni regionali:
a) il comma 6 dell'articolo 1 della l.r. 2/1971 ;
b) il comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 2/1971 ;
c) la legge regionale 11 agosto 1995, n. 85 (Determinazione dell’ammontare dell’imposta regionale sulle concessioni statali del demanio marittimo);
d) gli articoli 11 e 12 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l’anno 2013);
e) i commi 1 e 2 dell'articolo 17 della legge regionale 4 ottobre 2016, n. 68 (Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio 2016. Modifiche alle leggi regionali 42/1998, 32/2002, 21/2010, 66/2011, 77/2012, 77/2013, 86/2014, 70/2015, 81/2015);
f) l’articolo 33 della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 88 (Legge di stabilità per l'anno 2017).
Art. 5
Proroga del blocco dell'imposta regionale sulle concessioni di demanio idrico e delle relative aree
1. Per l’anno 2019 è ridotta del 100 per cento:
a) l’aliquota dell’imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), della l.r. 2/1971 ;
b) l’aliquota dell’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile per i canoni relativi alle concessioni uso ormeggi per occupazioni di durata pari o inferiore a sei mesi.
2. Le minori entrate derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 sono stimate in euro 2.000.000,00 per l'anno 2019 e sono imputate agli stanziamenti della Tipologia 101 “Imposte, tasse e proventi assimilati” del Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa” del bilancio di previsione 2019 – 2021, annualità 2019.
CAPO II
Disposizioni di carattere finanziario
Art. 6
Titoli abilitativi degli interventi edilizi straordinari. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 24/2009
1. Al comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 24 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell’economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente), le parole: “
31 dicembre 2018
” sono sostituite dalle seguenti: “
31 dicembre 2020
”.
Art. 7
Interventi per combattere la povertà ed il disagio sociale attraverso la redistribuzione delle eccedenze alimentari. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 32/2009
1. Dopo il comma 2 ter dell'articolo 4 della legge regionale 25 giugno 2009, n. 32 (Interventi per combattere la povertà ed il disagio sociale attraverso la redistribuzione delle eccedenze alimentari) è aggiunto il seguente:
2 quater. Per il programma pluriennale di cui all'articolo 3 ed il progetto di cui all'articolo 3 bis, è autorizzata la spesa di euro 200.000,00 per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 04 “Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019 – 2021.
”.
Art. 8
Gruppo tecnico regionale di verifica. Modifiche all’articolo 40 ter della l.r. 51/2009
1. Il comma 3 dell'articolo 40 ter della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento), è sostituito dal seguente:
3. Ai membri del gruppo di verifica compete un'indennità di presenza ed il rimborso delle spese sostenute, secondo quanto stabilito per i dirigenti regionali.
”.
2. Dopo il comma 7 dell'articolo 40 ter della l.r. 51/2009 è aggiunto il seguente:
7 bis. La Giunta regionale, con deliberazione, disciplina la corresponsione delle indennità di presenza spettanti ai componenti del gruppo di verifica, determinandone gli importi, i criteri e le modalità di erogazione; l'importo delle indennità è determinato tenendo conto della funzione dell'organismo, della complessità dell'attività che è chiamato a svolgere, dell'impegno richiesto ai componenti e delle conseguenti responsabilità.
”.
Art. 9
Gruppo tecnico regionale di valutazione. Modifiche all'articolo 42 della l.r. 51/2009
1. Il comma 3 dell'articolo 42 della l.r. 51/2009 è sostituito dal seguente:
3. Ai membri del gruppo di valutazione compete un'indennità di presenza ed il rimborso delle spese sostenute, secondo quanto stabilito per i dirigenti regionali.
”.
2. Il comma 8 bis dell'articolo 42 della l.r. 51/2009 è abrogato.
3. Il comma 9 dell'articolo 42 della l.r. 51/2009 è sostituito dal seguente:
9. La Giunta regionale, con deliberazione, disciplina la corresponsione delle indennità di presenza di cui ai commi 3 e 8, determinandone gli importi, i criteri e le modalità di erogazione; l'importo delle indennità è determinato tenendo conto della funzione dell'organismo, della complessità dell'attività che è chiamato a svolgere, dell'impegno richiesto ai componenti e delle conseguenti responsabilità.
”.
Art. 10
Segretario generale dell'Autorità portuale. Modifiche all'articolo 7 della l.r. 23/2012
1. Dopo il comma 5 bis dell'articolo 7 della legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell’Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 88/1998 e l.r. 1/2005 ), è aggiunto il seguente:
5 ter. Qualora nell'organico dell'ente non sia presente un dirigente, il segretario generale, in caso di assenza temporanea, è sostituito, previo accordo con il direttore della direzione regionale competente in materia, da quest'ultimo o da altro dirigente da lui individuato all'interno della direzione.
”.
Art. 11
Organo di controllo interno. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 40/2012
1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 (Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana) è inserita la seguente:
"
d bis) svolge il ruolo di organo di controllo interno per la relazione sui conti giudiziali degli agenti contabili della Regione;
”.
Art. 12
Indennità e rimborso spese. Modifiche all'articolo 10 della l.r. 40/2012
1. Al comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 40/2012 le parole: “
pari al 20
" sono sostituite dalle seguenti: “
pari al 22
”.”
2. Al comma 2 bis dell'articolo 10 della l.r. 40/2012 la parola: “
35
” è sostituita dalla seguente: “
37
”.
Art. 13
Sistema tangenziale di Lucca. Modifiche all'articolo 45 bis della l.r. 77/2012
1. Al comma 2 bis dell'articolo 45 bis della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l’anno 2013), le parole: “
fino all’importo massimo di euro 2.000.000,00 per l'anno 2018, di euro 4.000.000,00 per l'anno 2019 e di euro 6.500.000,00 per l'anno 2020
” sono sostituite dalle seguenti: “
pari ad euro 11.000.000,00 per l'anno 2020 e di euro 4.000.000,00 per l'anno 2021
”.
2. Il comma 3 bis dell'articolo 45 bis della l.r. 77/2017 è sostituito dal seguente:
3 bis. All'onere di spesa di cui al comma 2 bis, pari a euro 11.000.000,00 per l'anno 2020 ed euro 4.000.000,00 per l'anno 2021, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2019 – 2021, annualità 2020 e 2021.
”.
Art. 14
Unificazione dei fondi per il personale. Modifiche all'articolo 9 della l.r. 22/2015
1. Dopo il comma 10 dell'articolo 9 della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni". Modifiche alle leggi regionali 32/2002,67/2003,41/2005,68/2011,65/2014), è aggiunto il seguente:
10 bis. A decorrere dall'anno 2018 cessano gli specifici fondi costituiti a norma del comma 7 e le relative risorse confluiscono nell'ambito dei più generali fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie e della dirigenza della Regione Toscana. A seguito dell'unificazione dei fondi, cessano le disposizioni di cui al comma 5 relative al divieto di incremento del trattamento economico del personale trasferito e si applicano gli accordi sottoscritti con le rappresentanze sindacali dei lavoratori.
”.
Art. 15
Contributi straordinari per la viabilità nei Comuni di Pisa e San Giuliano. Modifiche all'articolo 26 quaterdecies della l.r. 82/2015
1. Al comma 1 dell'articolo 26 quaterdecies della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016), le parole: “
fino all'importo massimo di euro 400.000,00 per il 2018 e fino all'importo massimo di euro 400.000,00 per il 2019
” sono sostituite dalle seguenti: “
fino all'importo massimo di euro 800.000,00 per l'anno 2019
”.
2. Il comma 2 dell'articolo 26 quaterdecies della l.r. 82/2015 è sostituito dal seguente:
2. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 800.000,00 per l'anno 2019, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2019 – 2021, annualità 2019.
”.
Art. 16
Contributo straordinario al Comune di Isola del Giglio. Abrogazione dell'articolo 24 della l.r. 40/2017
1. L'articolo 24 della legge regionale 1° agosto 2017, n. 40 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2017-2019. Modifiche alle leggi regionali 29/2009, 59/2009, 55/2011, 77/2013, 86/2014, 82/2015, 89/2016 e 16/2017), è abrogato.
Art. 17
Aree demaniali portuali. Modifiche all'articolo 26 della l.r. 40/2017
1. Al comma 1 dell'articolo 26 della l.r. 40/2017 le parole: "
euro 1.000.000,00 per l'anno 2018
" sono sostituite dalle seguenti: "
euro 600.000,00 per l'anno 2019
".
2. Il comma 2 dell'articolo 26 della l.r. 40/2017 è sostituito dal seguente:
"
2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte per euro 600.000,00, con gli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 03 "Trasporto per vie d'acqua", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2019 – 2021, annualità 2019.
".
Art. 18
Contributo all'Azienda USL Toscana centro per il supporto all'attività di vigilanza sul territorio pratese. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 77/2017
1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2017, n. 77 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità 2018), è sostituito dal seguente:
1. La Giunta regionale è autorizzata a destinare la somma di euro 350.000,00 per l'anno 2018 e di euro 185.500,00 per l'anno 2019 in favore dell'Azienda USL Toscana centro, ai fini della stipula, da parte dell'azienda medesima, di un accordo di collaborazione con il Comune di Prato per lo svolgimento, da parte della polizia municipale, di attività di affiancamento nelle azioni di vigilanza effettuate nell'ambito del piano straordinario di controlli per il lavoro sicuro nell'area Toscana centro.
”.
2. Il comma 3 dell'articolo 1 della l.r. 77/2017 è sostituito dal seguente:
3. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte:
a) per euro 350.000,00 per l'anno 2018, con gli stanziamenti della Missione 3 “Ordine pubblico e sicurezza”, Programma 02 “Sistema integrato di sicurezza urbana”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018 – 2020, annualità 2018;
b) per euro 185.500,00 per l'anno 2019, con gli stanziamenti della Missione 3 “Ordine pubblico e sicurezza”, Programma 02 “Sistema integrato di sicurezza urbana”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019 – 2021, annualità 2019.
”.
Art. 19
Manutenzione dell'itinerario della Via Francigena. Modifiche all'articolo 6 della l.r. 77/2017
1. Al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 77/2017 , le parole: “
e 2020
” sono sostituite dalle seguenti: “
, 2020 e 2021
”.
2. Il comma 4 dell'articolo 6 della l.r. 77/2017 è sostituito dal seguente:
4. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 è autorizzata la spesa:
a) di euro 120.000,00 per l'anno 2018, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 7 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e la valorizzazione del turismo”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2018 – 2020, annualità 2018;
b) di euro 120.000,00 per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 7 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e la valorizzazione del turismo”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2019 – 2021.”
.
Art. 20
Interventi contro la violenza di genere. Modifiche all'articolo 9 della l.r. 77/2017
1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 77/2017 , sono aggiunte le parole: “
, 605.000,00 per l'anno 2019, 205.000,00 per ciascuno degli anni 2020 e 2021
”.
2. Dopo il comma 4 dell'articolo 9 della l.r. 77/2017 è inserito il seguente:
4 bis. Agli oneri di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 605.000,00 per l'anno 2019, 205.000,00 per l'anno 2020 e 205.000,00 per l'anno 2021, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 04 “Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019-2021.
”.
Art. 21
Estensione del sistema tramviario nell'area metropolitana fiorentina. Modifiche all'articolo 12 della l.r. 77/2017
1. Al comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 77/2017 , la parola: “
5.000.000,00
” è sostituita dalla seguente: “
6.000.000,00
”.
2. Il comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 77/2017 è sostituito dal seguente:
2. All'onere di spesa di cui al comma 1 si fa fronte:
a) per l’importo massimo di euro 2.500.000,00 per l'anno 2018 con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 02 “Trasporto pubblico locale”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2018 – 2020, annualità 2018;
b) per l'importo massimo di euro 3.500.000,00 per l'anno 2019 con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 02 “Trasporto pubblico locale”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2019 – 2021, annualità 2019.
”.
Art. 22
Manutenzione rete ciclabile. Modifiche all'articolo 14 della l.r. 77/2017
1. Al comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 77/2017 le parole: “
, per l'anno 2018,
” sono sostituite dalle seguenti: “
, per gli anni dal 2018 al 2021,
”.
2. Il comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 77/2017 è sostituito dal seguente:
2. La copertura dei finanziamenti di cui al comma 1 è assicurata:
a) fino a un massimo di euro 150.000,00 per l’anno 2018, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 1 “Spese
correnti” del bilancio di previsione 2018 – 2020, annualità 2018;
b) fino a un massimo di euro 888.000,00 per il triennio 2019-2021, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019 – 2021, secondo la seguente ripartizione:
1) euro 174.000,00 per l'anno 2019;
2) euro 214.000,00 per l'anno 2020;
3) euro 500.000,00 per l'anno 2021.
”.
Art. 23
Interventi finalizzati alla rimozione delle problematiche indotte dai tratti coperti dei corsi d'acqua. Modifiche all'articolo 18 della l.r. 77/2017
1. Al comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 77/2017 , le parole: “
, per l'anno 2018,
” sono soppresse.
2. Dopo il comma 5 dell'articolo 18 della l.r. 77/2017 è aggiunto il seguente:
5 bis. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a euro 530.000,00 per l'anno 2019 ed euro 1.000.000,00 per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 01 “Difesa del suolo”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2019 – 2021.
”.
Art. 24
Disposizioni sui beni immobili utilizzati dall’Agenzia regionale toscana per l’impiego. Modifiche all'articolo 27 della l.r. 28/2018
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 27 della legge regionale 8 giugno 2018, n. 28 (Agenzia regionale toscana per l’impiego “ARTI”. Modifiche alla l.r. 32/2002 . Disposizioni di riordino del mercato del lavoro), è inserito il seguente:
4 bis. L’Agenzia e il comune interessato, nell’ambito della ridefinizione dei rapporti di cui al comma 4, individuano l’immobile idoneo per lo svolgimento delle funzioni e, se del caso, l’immobile destinato allo svolgimento delle funzioni in via transitoria. Individuano altresì le attività e gli interventi che spettano a ciascun ente e il soggetto che vi dà attuazione, con facoltà di trasferire le risorse necessarie dal soggetto cui spettano gli interventi al soggetto attuatore. Salvo diversa determinazione dell’Agenzia in ragione del periodo di uso dell’immobile in via transitoria, all’Agenzia spettano gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
”.
2. Alla fine della lettera b) del comma 5 dell’articolo 27 della l.r. 28/2018 , sono aggiunte le parole: “
In tal caso, l’accordo può altresì prevedere che detti interventi siano o possano essere realizzati dall’ente proprietario con spesa a carico dell’Agenzia, secondo modalità di trasferimento delle risorse stabilite dal direttore dell’Agenzia.”
.
Art. 25
Disposizioni finanziarie. Modifiche all'articolo 31 della l.r. 28/2018
1. Dopo il comma 4 dell'articolo 31 della l.r. 28/2018 è inserito il seguente:
4 bis. Al finanziamento delle spese inerenti agli eventuali oneri di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 27, comma 4 bis, fino ad un massimo di euro 800.000,00 per l'anno 2019, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, Programma 01 “Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2019 – 2021, annualità 2019.
”.
Art. 26
Contributo straordinario ai comuni facenti parte dell'Unione dei comuni Amiata-Val d'Orcia e dell'Unione comuni montani Amiata Grossetana. Abrogazione dell'articolo 12 della l.r. 37/2018
1. L'articolo 12 della legge regionale 20 luglio 2018, n. 37 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2018 - 2020) è abrogato.
Art. 27
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.