Regolamento 20 dicembre 2023, n. 47/R
Disposizioni in materia di medie e grandi strutture di vendita e di manifestazioni fieristiche. Modifiche al d.p.g.r. 23/R/2020.
Bollettino Ufficiale n. 70, parte prima, del 22 dicembre 2023
Art. 4
Certificazione dei dati delle manifestazioni fieristiche. Sostituzione dell’articolo 18 del d.p.g.r. 23/R/2020
1. L’articolo 18 del d.p.g.r. 23/R/2020 è sostituito dal seguente:
“
Art. 18 - Rilevazione e certificazione dei dati delle manifestazioni fieristiche (
articolo 4, comma 2, lettera f), della l.r. 62/2018 )
1. Ai fini dell'inserimento dei dati della propria manifestazione nelle statistiche europee pubblicate dall’Unione delle Fiere Internazionali (U.F.I.), gli organizzatori delle manifestazioni fieristiche autodichiarano o fanno certificare i dati attinenti agli espositori e ai visitatori.
2. La certificazione dei dati delle manifestazioni fieristiche rappresenta una modalità attivabile su base volontaria da parte degli organizzatori delle stesse ed è effettuata da organismi di certificazione accreditati dall’Ente unico nazionale di accreditamento (ACCREDIA).
3. L'autodichiarazione dei dati è effettuata sulla base delle schede di rilevazione di cui all'allegato 2 all'intesa sancita in sede di Conferenza Unificata il 6 febbraio 2014 (Intesa, ai sensi dell'
articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali per la disciplina unitaria in materia fieristica).
4. Per le finalità di cui al comma 1, l’ autodichiarazione dei dati o la certificazione degli stessi deve essere effettuata a ogni edizione di manifestazione fieristica nel corso del periodo di svolgimento della stessa, deve essere ultimata entro quaranta giorni dal termine della manifestazione ed è condizione per l’attribuzione o il mantenimento della qualifica.
5. Le schede di rilevazione di cui al comma 3 sono inviate in via telematica al SUAP entro dieci giorni dalla conclusione della rilevazione e da questo trasmesse in via telematica al competente Settore della Giunta regionale entro i successivi dieci giorni.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.