Regolamento 20 dicembre 2023, n. 47/R
Disposizioni in materia di medie e grandi strutture di vendita e di manifestazioni fieristiche. Modifiche al d.p.g.r. 23/R/2020.
Bollettino Ufficiale n. 70, parte prima, del 22 dicembre 2023
Art. 1
Documentazione istruttoria per le domande di autorizzazione alle grandi strutture di vendita. Modifiche all’articolo 3 del d.p.g.r. 23/R/2020
1. Dopo la lettera b) del comma 2 dell’articolo 3 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 9 aprile 2020, n. 23/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 “Codice del commercio”) è inserita la seguente:
“
b bis) planimetria generale a scala 1:10.000 o 1:5.000 indicante l’ubicazione della struttura;
”.2. Dopo la lettera b bis) del comma 2 dell’articolo 3 del d.p.g.r. 23/R/2020 è inserita la seguente:
“
b ter) dichiarazione del progettista abilitato che assevera la conformità del progetto ai requisiti di cui all’articolo 7 e il rispetto della dotazione di parcheggi;
”.3. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 3 del d.p.g.r. 23/R/2020 è sostituita dalla seguente:
“
c) studio trasportistico sulla viabilità circostante il sito oggetto di intervento, finalizzato a verificare la sostenibilità dell'incremento di carico veicolare sulla rete stradale. Lo studio è redatto secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma 1, lettere g) e h) e in conformità alle linee guida approvate con delibera della Giunta regionale. Nel caso in cui la previsione urbanistica venga realizzata per singoli stralci funzionali, la sostenibilità viabilistica deve essere valutata in relazione all’intero comparto, ambito o area di trasformazione comunque denominati e rappresentati nel piano operativo di cui all’
articolo 95 della l.r. 65/2014 ”.4. Al comma 4 dell’articolo 3 del d.p.g.r. 23/R/2020 le parole “
la relativa documentazione
” sono sostituite dalle seguenti: “la documentazione di cui al comma 2, lettere a), b), b bis), b ter), c) ed e)
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.