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Regolamento 22 agosto 2023, n. 39/R

Disposizioni in materia di poli per l’infanzia e requisiti organizzativi e strutturali dei servizi educativi per l’infanzia. Modifiche al d.p.g.r. 41/R/2013.

Bollettino Ufficiale n. 46, parte prima, dell' 1 settembre 2023




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO



Visto l'Sito esternoarticolo 117, comma sesto, della Costituzione ;


Visto l'articolo 42 dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), Sito esternodella legge 13 luglio 2015, n. 107 );


Visto il decreto ministeriale 22 novembre 2021, n. 334 (Linee pedagogiche per il sistema integrato zerosei di cui all’Sito esternoarticolo 10, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 );


Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 2022, n. 43 (Orientamenti nazionali per i servizi educativi per l’infanzia di cui all’Sito esternoarticolo 5, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 );


Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) e in particolare l’articolo 4 bis;


Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 30 luglio 2013, n. 41/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” in materia di servizi educativi per la prima infanzia);


Visto il parere del Comitato di direzione espresso nella seduta del 15 giugno 2023;


Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del 10 luglio 2023, n. 796;


Visto il parere della Quinta commissione consiliare, espresso nella seduta del 19 luglio 2023;


Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali;


Visto il parere della competente struttura di cui all’articolo 18, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale del 31 gennaio 2022, n. 6;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 7 agosto 2023, n. 983;


Considerato quanto segue:


1. I servizi educativi per la prima infanzia rappresentano la prima importante tappa del percorso formativo delle bambine e dei bambini;


2. E’ necessario sostenere e sviluppare contesti di continuità educativa tra servizi per la prima infanzia e scuole dell’infanzia, al fine di garantire pari opportunità di educazione e di istruzione, di cura, di relazione e di gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali;


3. Al fine di qualificare l’azione educativa, è opportuno armonizzare i contenuti del progetto pedagogico ed educativo con quanto previsto dal d.m. istruzione 334/2021 e dal d.m. istruzione 43/2022;


4. Allo scopo di garantire il consolidamento del sistema di governance dei servizi educativi, è opportuno che i comuni, in sede di conferenza zonale per l’educazione e l’istruzione, individuino i tempi minimi necessari per lo svolgimento delle funzioni di coordinamento gestionale e pedagogico, al fine di creare condizioni omogenee sul territorio;


5. Al fine di favorire un maggior raccordo tra aziende unità sanitarie locali e i diversi soggetti che si occupano di servizi educativi, si prevede una maggiore esplicitazione dei ruoli e compiti di ciascun attore;


6. Nel rinnovato quadro normativo nazionale di riferimento, si prevede una più puntuale definizione del sistema di educazione da zero a sei anni, declinando lo stesso con quanto già attuato, in via sperimentale, nel territorio regionale;


7. In considerazione dell’imminente avvio dell’anno educativo 2023/2024, si dispone l’entrata in vigore del regolamento dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;


8. Di accogliere il parere della Quinta commissione consiliare e di adeguare conseguentemente il testo, ad eccezione del punto riguardante la disposizione che stabilisce che i comuni, nel regolamentare le modalità per la permanenza presso i servizi educativi oltre il terzo anno di età per i bambini con ritardo psico-fisico, debbano prevedere che la valutazione delle richieste avvenga a seguito di parere vincolante dell’azienda USL di riferimento. Ciò in quanto il testo è stato oggetto di concertazione con gli enti locali interessati e con le aziende USL della Regione;


Si approva il presente regolamento:


Art. 1
Classificazione dei servizi. Modifiche all’articolo 2 del d.p.g.r. 41/R/2013
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 2 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 30 luglio 2013, n. 41/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” in materia di servizi educativi per la prima infanzia) è inserito il seguente:
2 bis. I servizi di cui al comma 2 possono accogliere i bambini del territorio, nei limiti della ricettività autorizzata.
”.
2. Il comma 3 dell’articolo 2 del d.p.g.r. 41/R/2013 è abrogato.
Art. 2
Forme di gestione dei servizi. Modifiche all’articolo 3 del d.p.g.r. 41/R/2013
1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 3 del d.p.g.r. 41/R/2013 sono soppresse le seguenti parole: “
che garantiscono la qualità del servizio educativo attraverso la centralità del progetto pedagogico e del progetto educativo, di cui all’articolo 5
”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 del d.p.g.r. 41/R/2013 è aggiunto il seguente:
1 bis. Tutti i servizi pubblici e privati garantiscono la qualità del servizio educativo attraverso la centralità del progetto pedagogico e del progetto educativo, di cui all’articolo 5.
”.
Art. 3
Partecipazione delle famiglie. Modifiche all’articolo 4 del d.p.g.r. 41/R/2013
1. Al comma 1 dell’articolo 4 del d.p.g.r. 41/R/2013 dopo le parole: “
durante la frequenza
” sono aggiunte le seguenti: “
, denominati consigli dei servizi
”.
Art. 4
Progetto pedagogico e progetto educativo del servizio. Modifiche all’articolo 5 del d.p.g.r. 41/R/2013
1. Il comma 1 dell’articolo 5 del d.p.g.r. 41/R/2013 è sostituito dal seguente:
1. In coerenza con gli orientamenti per i servizi educativi per l’infanzia, di cui al decreto ministeriale 24 febbraio 2022, n. 43 (Orientamenti nazionali per i servizi educativi per l’infanzia di cui all’Sito esternoarticolo 5, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 ), ogni singolo servizio educativo elabora il progetto pedagogico e il progetto educativo, che costituiscono il riferimento per l’azione educativa.
”.
Art. 5
Funzioni di coordinamento gestionale e pedagogico dei servizi. Modifiche all’articolo 6 del d.p.g.r. 41/R/2013
1. Al comma 2 dell’articolo 6 d.p.g.r. 41/R/2013 sono soppresse le seguenti parole: “
Per i servizi educativi accreditati
”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 6 del d.p.g.r. 41/R/2013 è inserito il seguente:
2 bis. Per garantire la supervisione sul gruppo degli operatori le funzioni di coordinamento gestionale e pedagogico di norma sono svolte da personale esterno al gruppo educativo del singolo servizio.
”.
3. Alla lettera b) del comma 3 dell’articolo 6 del d.p.g.r. 41/R/2013 prima della parola “
monitoraggio
” è inserita la seguente: “
elaborazione,
”.
4. Dopo il comma 3 dell’articolo 6 del d.p.g.r. 41/R/2013 è aggiunto il seguente:
3 bis. Il monte ore minimo per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo è di quindici ore per ciascun servizio educativo e per ogni anno educativo.
”.
Art. 6
Funzioni di coordinamento gestionale e pedagogico comunali. Modifiche all’articolo 7 del d.p.g.r. 41/R/2013
1. Alla lettera e) del comma 4 dell’articolo 7 del d.p.g.r. 41/R/2013 dopo le parole: “
dei relativi risultati
” sono aggiunte le seguenti: “
, ivi compreso il sistema di qualità elaborato dalla Regione
”.
2. Dopo la lettera l) del comma 4 dell’articolo 7 del d.p.g.r. 41/R/2013 sono aggiunte le seguenti:
l bis) funzioni di vigilanza e controllo per gli ambiti di propria competenza; l ter) supporto nella progettazione degli spazi dei servizi.
”.
3. Dopo il comma 4 dell’articolo 7 del d.p.g.r. 41/R/2013 è aggiunto il seguente:
4 bis. I comuni stabiliscono il monte ore minimo delle funzioni di cui al presente articolo sulla base dei criteri definiti dalla conferenza zonale per l’educazione e l’istruzione di cui all’articolo 6 ter della l.r. 32/2002 , di seguito denominata conferenza zonale. I criteri sono elaborati tenuto conto della numerosità e tipologia dei servizi educativi e delle forme di gestione presenti sul territorio.
”.
Art. 7
Organismi di coordinamento gestionale e pedagogico zonali. Modifiche all’articolo 8 del d.p.g.r. 41/R/2013
1. Il comma 1 dell’articolo 8 del d.p.g.r. 41/R/2013 è sostituito dal seguente:
1. Al fine di garantire al contempo coerenza e dinamismo progettuale nell’ambito del sistema integrato territoriale dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia, le conferenze zonali costituiscono, al proprio interno, organismi di coordinamento gestionale e pedagogico anche sulla base di quanto definito dal decreto ministeriale 22 novembre 2021, n. 334 (Linee pedagogiche per il sistema integrato zerosei di cui all’Sito esternoarticolo 10, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 ).
”.
2. Il comma 3 dell’articolo 8 del d.p.g.r. 41/R/2013 è sostituito dal seguente:
3. Gli organismi di cui al comma 1 sono presieduti da un referente, individuato dalla conferenza zonale, fra il personale dei comuni che ne fanno parte. In essi trovano rappresentanza, secondo le modalità previste dalla conferenza zonale:
a) i titolari dei servizi educativi pubblici;
b) i responsabili dei servizi educativi dei comuni;
c) i gestori dei servizi educativi pubblici;
d) i titolari dei servizi educativi privati attivi in ambito zonale;
e) i referenti del sistema territoriale di offerta delle scuole dell’infanzia, come previsto dalle intese con l’ufficio scolastico regionale.
”.
3. Alla lettera a) del comma 4 dell’articolo 8 del d.p.g.r. 41/R/2013 dopo le parole: “
del territorio
” sono aggiunte le seguenti: “
provenienti dal sistema informativo regionale, dall’osservatorio regionale educazione e istruzione, nonché da specifiche azioni di monitoraggio
”.
4. Alla lettera b) del comma 4 dell’articolo 8 del d.p.g.r. 41/R/2013 dopo le parole “
nei servizi
” sono aggiunte le seguenti: “
e percorsi di formazione congiunta per educatori dei servizi educativi per la prima infanzia e insegnanti della scuola dell’infanzia
”.
5. La lettera e) del comma 4 dell’articolo 8 del d.p.g.r. 41/R/2013 è sostituita dalla seguente:
e) agevolano una progettualità coerente, con particolare riferimento alla costruzione di percorsi di continuità verticale tra servizi educativi e scuole dell’infanzia, finalizzati anche alla costituzione di poli per l’infanzia di cui all’articolo 45 bis e percorsi di continuità orizzontale.
”.
6. Dopo il comma 4 dell’articolo 8 del d.p.g.r. 41/R/2013 è aggiunto il seguente:
4 bis. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 4 è previsto un monte ore minimo annuale di cinquanta ore, garantendo almeno quattro riunioni all’anno.
”.
Art. 8
Funzioni delle aziende unità sanitarie locali. Modifiche all’articolo 9 del d.p.g.r. 41/R/2013
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 9 del d.p.g.r. 41/R/2013 dopo la parola “
informazione
” è inserita la seguente: “
, formazione
”.
Art. 9
Decorrenza temporale dell'anno educativo e termine per l'iscrizione ai nidi comunali. Modifiche all’articolo 10 bis del d.p.g.r. 41/R/2013
1. Il comma 2 dell’articolo 10 bis del d.p.g.r. 41/R/2013 è sostituito dal seguente:
2. Il termine per l’iscrizione ai servizi che rientrano nel sistema pubblico dell’offerta, di cui all’articolo 10, comma 1 è fissato dai comuni entro il 30 aprile, ferma restando la facoltà, da parte del comune, di accogliere iscrizioni successivamente a tale data.
”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 10 bis del d.p.g.r. 41/R/2013 è inserito il seguente:
2 bis. Con deliberazione della Giunta regionale può essere prevista una scadenza successiva a quella del 30 aprile.
”.
Art. 10
Personale dei servizi. Modifiche all’articolo 11 del d.p.g.r. 41/R/2013
1. Al comma 4 dell’articolo 11 del d.p.g.r. 41/R/2013 dopo le parole “
Alle attività di
” è inserita la seguente: “
progettazione,
”.
2. Dopo il comma 4 dell’articolo 11 del d.p.g.r. 41/R/2013 è aggiunto il seguente:
4 bis. Alla partecipazione del personale ausiliario alle attività di programmazione, partecipazione delle famiglie e formazione è dedicato un monte ore non inferiore al 3 per cento del complessivo tempo di lavoro individuale.
”.
Art. 11
Formazione. Modifiche all’articolo 12 del d.p.g.r. 41/R/2013
1. Al comma 2 dell’articolo 12 del d.p.g.r. 41/R/2013 dopo le parole “
di iniziative formative
” sono inserite le seguenti: “
e di ricerca-azione
”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 12 del d.p.g.r. 41/R/2013 è inserito il seguente:
2 bis. I soggetti che svolgono funzioni di coordinamento pedagogico frequentano annualmente percorsi di formazione inerenti alle materie pedagogiche, gestionali e organizzative per almeno quindici ore annue.
”.
Art. 12
Titoli di studio del personale ausiliario. Modifiche all’articolo 14 del d.p.g.r. 41/R/2013
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 14 del d.p.g.r. 41/R/2013 è inserito il seguente:
2 bis. Il personale ausiliario addetto alla preparazione dei pasti per i bambini di età inferiore ai dodici mesi, come previsto all’articolo 22, comma 2 bis, oltre al requisito di cui al comma 2, deve possedere l’attestato di frequenza del corso per addetti con mansione alimentare complessa.
”.
2. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 14 del d.p.g.r. 41/R/2013 è inserito il seguente:
2 ter. Il personale ausiliario addetto allo sporzionamento, oltre al requisito di cui al comma 2, deve possedere l’attestato di frequenza del corso per addetti con mansione alimentare di tipo semplice.
”.
3. Il comma 3 dell’articolo 14 del d.p.g.r. 41/R/2013 è abrogato.
Art. 13
Elenco comunale degli educatori. Modifiche all’articolo 18 del d.p.g.r. 41/R/2013
1. Al comma 3 dell’articolo 18 del d.p.g.r. 41/R/2013 la parola “
promuovono
” è sostituita dalle seguenti: “
possono promuovere
”.
Art. 14
Standard di base e funzionalità degli spazi. Modifiche all’articolo 19 del d.p.g.r. 41/R/2013
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 19 del d.p.g.r. 41/R/2013 è inserito il seguente:
4 bis. Al fine di garantire la qualità dei contesti, la progettazione degli spazi dei servizi educativi tiene conto anche della valutazione dei soggetti che svolgono il coordinamento gestionale e pedagogico, di cui all’articolo 7.
”.
2. Al comma 6 dell’articolo 19 del d.p.g.r. 41/R/2013 dopo le parole: “
dei bambini
” sono inserite le seguenti: “
segnalati e
”.
Art. 15
Nido d'infanzia. Modifiche all’articolo 21 del d.p.g.r. 41/R/2013
1. Al comma 1 dell’articolo 21 del d.p.g.r. 41/R/2013 la parola “
consente
” è sostituita dalla seguente: “
prevede
”.
Art. 16
Caratteristiche degli spazi interni del nido d’infanzia. Modifiche all’articolo 22 del d.p.g.r. 41/R/2013
1. Alla lettera d) del comma 2 dell’articolo 22 del d.p.g.r. 41/R/2013 dopo le parole: “
della struttura
” sono aggiunte le seguenti: “
, fermo restando quanto previsto al comma 2 bis
”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 22 del d.p.g.r. 41/R/2013 è inserito il seguente:
2 bis. Qualora il servizio accolga bambini di età inferiore ai dodici mesi e non sia presente una cucina, i pasti destinati solo a questa fascia d’età, possono essere preparati nello spazio destinato allo sporzionamento. Tale spazio è dotato di un frigorifero, attrezzature per la sanificazione, attrezzature per la cottura degli alimenti, un punto acqua e uno spazio per lo stoccaggio degli alimenti, in conformità alle norme igienico-sanitarie vigenti, e non è accessibile ai bambini.
”.
3. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 22 del d.p.g.r. 41/R/2013 è inserito il seguente:
2 ter. Gli addetti allo svolgimento delle attività di cui al comma 2 bis utilizzano gli spazi generali del personale ausiliario ed educativo.
”.
Art. 17
Standard dimensionali per gli spazi interni del nido d’infanzia. Modifiche all’articolo 23 del d.p.g.r. 41/R/2013
1. Nell’alinea del comma 2 dell’articolo 23 del d.p.g.r. 41/R/2013 dopo le parole “
comma 2, lettera b)
” sono inserite le seguenti: “
oltre ad un’adeguata possibilità di areazione,
”.
Art. 18
Ricettività e dimensionamento del nido d’infanzia. Modifiche all’articolo 25 del d.p.g.r. 41/R/2013
1. Al comma 4 dell’articolo 25 del d.p.g.r. 41/R/2013 dopo le parole “
in sede di autorizzazione
” sono inserite le seguenti: “
o in sede di valutazione in merito alla variazione del requisito della ricettività ai sensi di quanto previsto dall’articolo 50
” e dopo le parole: “
di cui al comma 3
” sono aggiunte le seguenti: “
, sentita l’azienda USL di riferimento
”.
2. Il comma 6 dell’articolo 25 del d.p.g.r. 41/R/2013 è sostituito dal seguente:
6. I comuni regolamentano le modalità per la permanenza presso il nido d'infanzia oltre il terzo anno di età per i bambini che presentano un ritardo psico-fisico ai sensi della Sito esternolegge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), prevedendo che la relativa richiesta venga valutata a seguito di parere vincolante dell’azienda USL di riferimento.
”.
Art. 19
Modalità di offerta del servizio del nido d’infanzia. Modifiche all’articolo 26 del d.p.g.r. 41/R/2013
1. Al comma 2 dell’articolo 26 del d.p.g.r. 41/R/2013 le parole: “
Ciascun bambino può frequentare il nido d’infanzia per un massimo di dieci ore giornaliere.
” sono sostituite dalle seguenti: “
Ciascun bambino deve frequentare il nido d’infanzia dal lunedì al venerdì, da un minimo di quattro ore giornaliere fino a un massimo di dieci.
”.
2. Il comma 3 dell’articolo 26 del d.p.g.r. 41/R/2013 è sostituito dal seguente:
3. Il servizio educativo prevede obbligatoriamente la fruizione del pranzo, anche per la frequenza giornaliera minima di quattro ore.
”.
3. Dopo il comma 3 dell’articolo 26 del d.p.g.r. 41/R/2013 è inserito il seguente:
3 bis. Per i bambini di età superiore ai dodici mesi è possibile acquisire i pasti all’esterno, da ditta autorizzata secondo le procedure di sicurezza alimentare in base al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari.
”.
4. Il comma 4 dell’articolo 26 del d.p.g.r. 41/R/2013 è sostituito dal seguente:
4. La preparazione dei pasti per i bambini di età inferiore a dodici mesi è effettuata all’interno della struttura.
”.
Art. 20
Rapporto numerico tra educatori e bambini del nido d’infanzia. Modifiche all’articolo 27 del d.p.g.r. 41/R/2013
1. Il comma 3 dell’articolo 27 del d.p.g.r. 41/R/2013 è sostituito dal seguente:
3. I comuni stabiliscono l’adeguatezza numerica del personale ausiliario sulla base dei criteri definiti dalla conferenza zonale. I criteri sono elaborati tenuto conto delle tipologie dei servizi, della ricettività degli stessi, dell’età dei bambini accolti, degli orari di funzionamento e delle specifiche funzioni effettivamente svolte.
”.
Art. 21
Caratteristiche degli spazi interni dello spazio gioco. Modifiche all’articolo 29 del d.p.g.r. 41/R/2013
1. Alla lettera d bis) del comma 2 dell’articolo 29 del d.p.g.r. 41/R/2013 le parole: “
di colazione o merenda, se prevista
” sono sostituite dalle seguenti: “
della merenda, se ne è prevista
” e le parole: “
di colazione o merenda
” sono sostituite dalle seguenti: “
della merenda
”.
Art. 22
Standard dimensionali per gli spazi interni dello spazio gioco. Modifiche all’articolo 30 del d.p.g.r. 41/R/2013
1. Nell’alinea del comma 2 dell’articolo 30 del d.p.g.r. 41/R/2013 dopo le parole “
comma 2, lettera b)
” sono inserite le seguenti: “
oltre ad un’adeguata possibilità di areazione,
”.
Art. 23
Organizzazione degli spazi destinati ai bambini dello spazio gioco. Modifiche all’articolo 31 del d.p.g.r. 41/R/2013
1. Al comma 2 dell’articolo 31 del d.p.g.r. 41/R/2013 la parola “
essere
” è soppressa.
Art. 24
Ricettività e dimensionamento dello spazio gioco. Modifiche all’articolo 32 del d.p.g.r. 41/R/2013
1. Al comma 1 dell’articolo 32 del d.p.g.r. 41/R/2013 la parola “
sei
” è sostituita dalla seguente: “
sette
”.
2. Al comma 4 dell’articolo 32 del d.p.g.r. 41/R/2013 dopo le parole “
in sede di autorizzazione
” sono inserite le seguenti: “
o in sede di valutazione in merito alla variazione del requisito della ricettività ai sensi di quanto previsto dall’articolo 50
” e dopo le parole: “
di cui al comma 3
” sono aggiunte le seguenti: “
, sentita l’azienda USL di riferimento
”.
3. Il comma 6 dell’articolo 32 del d.p.g.r. 41/R/2013 è sostituito dal seguente:
6. I comuni regolamentano le modalità per la permanenza presso lo spazio gioco oltre il terzo anno di età per i bambini che presentano un ritardo psico-fisico ai sensi della Sito esternolegge 5 febbraio    1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), prevedendo che la relativa richiesta venga valutata a seguito di parere vincolante dell’azienda USL di riferimento.
”.
Art. 25
Standard dimensionali per gli spazi interni del centro per bambini e famiglie. Modifiche all’articolo 37 del d.p.g.r. 41/R/2013
1. Nell’alinea del comma 2 dell’articolo 37 del d.p.g.r. 41/R/2013 dopo le parole “
comma 2, lettera c)
” sono inserite le seguenti: “
, oltre ad un’adeguata possibilità di areazione,
”.
Art. 26
Ricettività e dimensionamento del centro per bambini e famiglie. Modifiche all’articolo 39 del d.p.g.r. 41/R/2013
1. Al comma 3 dell’articolo 39 del d.p.g.r. 41/R/2013 dopo le parole “
in sede di autorizzazione
” sono inserite le seguenti: “
o in sede di valutazione in merito alla variazione del requisito della
ricettività ai sensi di quanto previsto dall’articolo 50
” e dopo le parole: “
di cui al comma 2
” sono aggiunte le seguenti: “
, sentita l’azienda USL di riferimento
”.
2. Il comma 5 dell’articolo 39 del d.p.g.r. 41/R/2013 è sostituito dal seguente:
5. I comuni regolamentano le modalità per la permanenza presso il centro per bambini e famiglie oltre il terzo anno di età per i bambini che presentano un ritardo psico-fisico ai sensi della Sito esternolegge 5 febbraio   1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), prevedendo che la relativa richiesta venga valutata a seguito di parere vincolante dell’azienda USL di riferimento.
”.
Art. 27
Servizio educativo in contesto domiciliare. Modifiche all’articolo 42 del d.p.g.r. 41/R/2013
1. Il comma 1 dell’articolo 42 del d.p.g.r. 41/R/2013 è sostituito dal seguente:
1. Il servizio educativo in contesto domiciliare è un servizio educativo per piccoli gruppi di bambini, realizzato presso un’abitazione, che prevede l'affidamento quotidiano e continuativo dei bambini a educatori qualificati.
”.
2. Il comma 5 dell’articolo 42 del d.p.g.r. 41/R/2013 è sostituito dal seguente:
5. Il comune che autorizza i servizi educativi in contesto domiciliare realizza il coordinamento pedagogico di cui all’articolo 7, favorisce un’interazione con gli altri servizi educativi e promuove l’aggiornamento professionale degli educatori.
”.
Art. 28
Modalità di offerta del servizio del servizio educativo in contesto domiciliare. Modifiche all’articolo 44 del d.p.g.r. 41/R/2013
1. Al comma 3 dell’articolo 44 del d.p.g.r. 41/R/2013 le parole: “
può prevedere modalità di iscrizione e frequenza diversificate
” sono sostituite dalle seguenti: “
prevede un affidamento quotidiano dei bambini
” e dopo le parole: “
fruizione del pranzo
” sono inserite le seguenti: “
, il cui menù è approvato dall’azienda USL di riferimento,
”.
Art. 29
Poli per l’infanzia. Sostituzione dell’articolo 46 del d.p.g.r. 41/R/2013
1. L’articolo 46 del d.p.g.r. 41/R/2013 è sostituito dal seguente:
Art. 46 - Poli per l’infanzia
1. Per la realizzazione della continuità verticale, di cui all’articolo 3, comma 2, lettera c) della l.r. 32/2002 , sono istituiti, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), Sito esternodella legge 13 luglio 2015, n. 107 ), i poli per l’infanzia quali servizi che accolgono in un unico plesso o in edifici vicini più strutture di educazione e istruzione destinate a bambini dai tre mesi ai sei anni di età.
2. Tali servizi sono caratterizzati da un unico percorso educativo che rispetta gli stili di apprendimento individuali.
3. Al fine di promuovere la realizzazione dei poli per l’infanzia, la Regione stipula appositi protocolli con i soggetti istituzionali interessati.
4. Il progetto pedagogico e il progetto educativo del polo per l’infanzia prevedono l’integrazione delle attività rivolte alle diverse fasce di età accolte. Inoltre, al fine di garantire una progettazione curricolare, gli stessi trovano un raccordo anche con quanto previsto dal piano triennale dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica di riferimento.
5. I poli per l’infanzia in cui il gestore sia un unico soggetto sono denominati centri educativi integrati zerosei.
”.
Art. 30
Standard generali dei centri educativi integrati zerosei. Sostituzione dell’articolo 47 del d.p.g.r. 41/R/2013
1. L’articolo 47 del d.p.g.r. 41/R/2013 è sostituito dal seguente:
Art. 47 - Standard generali dei centri educativi integrati zerosei
1. Il centro zerosei accoglie bambini da tre mesi a sei anni in un'unica struttura in cui si svolgono, in modo integrato, le attività rivolte ai bambini delle diverse fasce di età.
2. Gli standard di riferimento, i titoli di studio degli educatori e i rapporti numerici con i bambini frequentanti derivano dalla combinazione e integrazione di quelli definiti dal presente regolamento, per i servizi educativi per la prima infanzia, e dalla normativa vigente, per le scuole dell’infanzia.
3. Il progetto educativo sviluppa l’integrazione delle attività rivolte alle diverse età accolte attraverso adeguate modalità di organizzazione degli spazi, dei gruppi dei bambini e dei turni del personale.
”.
Art. 31
Requisiti e procedimento di autorizzazione. Modifiche all’articolo 50 del d.p.g.r. 41/R/2013
1. Al comma 9 dell’articolo 50 del d.p.g.r. 41/R/2013 dopo le parole: “
al funzionamento
” sono aggiunte le seguenti: “
anche in fase di rinnovo con variazioni,
” e dopo le parole: “
tecniche e sanitarie
” sono aggiunte le seguenti: “
, coordinata dal referente pedagogico individuato dalla stessa conferenza zonale
”.
Art. 32
Requisiti e procedimento per l’accreditamento. Modifiche all’articolo 51 del d.p.g.r. 41/R/2013
1. Alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 51 del d.p.g.r. 41/R/2013 la parola “
venti
” è sostituita dalla seguente: “
venticinque
”.
2. Alla lettera d) del comma 3 dell’articolo 51 del d.p.g.r. 41/R/2013 dopo le parole: “
della qualità
” sono aggiunte le seguenti: “
, ivi compreso il sistema di qualità elaborato dalla Regione,
”.
Art. 33
Vigilanza sui servizi educativi. Modifiche all’articolo 54 del d.p.g.r. 41/R/2013
1. Al comma 1 dell’articolo 54 del d.p.g.r. 41/R/2013 dopo le parole: “
regolamenti comunali
” sono aggiunte le seguenti: “
con l’obiettivo di garantire il monitoraggio e il miglioramento continuo dei servizi del proprio territorio
”.
Art. 34
Abrogazione
1. L’articolo 48 del d.p.g.r. 41/R/2013 è abrogato.
Art. 35
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.