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Regolamento 22 agosto 2023, n. 39/R

Disposizioni in materia di poli per l’infanzia e requisiti organizzativi e strutturali dei servizi educativi per l’infanzia. Modifiche al d.p.g.r. 41/R/2013.

Bollettino Ufficiale n. 46, parte prima, dell' 1 settembre 2023

Art. 30
Standard generali dei centri educativi integrati zerosei. Sostituzione dell’articolo 47 del d.p.g.r. 41/R/2013
1. L’articolo 47 del d.p.g.r. 41/R/2013 è sostituito dal seguente:
Art. 47 - Standard generali dei centri educativi integrati zerosei
1. Il centro zerosei accoglie bambini da tre mesi a sei anni in un'unica struttura in cui si svolgono, in modo integrato, le attività rivolte ai bambini delle diverse fasce di età.
2. Gli standard di riferimento, i titoli di studio degli educatori e i rapporti numerici con i bambini frequentanti derivano dalla combinazione e integrazione di quelli definiti dal presente regolamento, per i servizi educativi per la prima infanzia, e dalla normativa vigente, per le scuole dell’infanzia.
3. Il progetto educativo sviluppa l’integrazione delle attività rivolte alle diverse età accolte attraverso adeguate modalità di organizzazione degli spazi, dei gruppi dei bambini e dei turni del personale.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.