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Regolamento 22 agosto 2023, n. 39/R

Disposizioni in materia di poli per l’infanzia e requisiti organizzativi e strutturali dei servizi educativi per l’infanzia. Modifiche al d.p.g.r. 41/R/2013.

Bollettino Ufficiale n. 46, parte prima, dell' 1 settembre 2023

Art. 29
Poli per l’infanzia. Sostituzione dell’articolo 46 del d.p.g.r. 41/R/2013
1. L’articolo 46 del d.p.g.r. 41/R/2013 è sostituito dal seguente:
Art. 46 - Poli per l’infanzia
1. Per la realizzazione della continuità verticale, di cui all’articolo 3, comma 2, lettera c) della l.r. 32/2002 , sono istituiti, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), Sito esternodella legge 13 luglio 2015, n. 107 ), i poli per l’infanzia quali servizi che accolgono in un unico plesso o in edifici vicini più strutture di educazione e istruzione destinate a bambini dai tre mesi ai sei anni di età.
2. Tali servizi sono caratterizzati da un unico percorso educativo che rispetta gli stili di apprendimento individuali.
3. Al fine di promuovere la realizzazione dei poli per l’infanzia, la Regione stipula appositi protocolli con i soggetti istituzionali interessati.
4. Il progetto pedagogico e il progetto educativo del polo per l’infanzia prevedono l’integrazione delle attività rivolte alle diverse fasce di età accolte. Inoltre, al fine di garantire una progettazione curricolare, gli stessi trovano un raccordo anche con quanto previsto dal piano triennale dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica di riferimento.
5. I poli per l’infanzia in cui il gestore sia un unico soggetto sono denominati centri educativi integrati zerosei.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.