Regolamento 22 agosto 2023, n. 39/R
Disposizioni in materia di poli per l’infanzia e requisiti organizzativi e strutturali dei servizi educativi per l’infanzia. Modifiche al d.p.g.r. 41/R/2013.
Bollettino Ufficiale n. 46, parte prima, dell' 1 settembre 2023
Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA
EMANA
il seguente regolamento
PREAMBOLO
Visto l'articolo 117, comma sesto, della Costituzione ;
Visto l'articolo 42 dello Statuto;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107 );
Visto il decreto ministeriale 22 novembre 2021, n. 334 (Linee pedagogiche per il sistema integrato zerosei di cui all’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 );
Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 2022, n. 43 (Orientamenti nazionali per i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 5, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 );
Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) e in particolare l’articolo 4 bis;
Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 30 luglio 2013, n. 41/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” in materia di servizi educativi per la prima infanzia);
Visto il parere del Comitato di direzione espresso nella seduta del 15 giugno 2023;
Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del 10 luglio 2023, n. 796;
Visto il parere della Quinta commissione consiliare, espresso nella seduta del 19 luglio 2023;
Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali;
Visto il parere della competente struttura di cui all’articolo 18, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale del 31 gennaio 2022, n. 6;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 7 agosto 2023, n. 983;
Considerato quanto segue:
1. I servizi educativi per la prima infanzia rappresentano la prima importante tappa del percorso formativo delle bambine e dei bambini;
2. E’ necessario sostenere e sviluppare contesti di continuità educativa tra servizi per la prima infanzia e scuole dell’infanzia, al fine di garantire pari opportunità di educazione e di istruzione, di cura, di relazione e di gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali;
3. Al fine di qualificare l’azione educativa, è opportuno armonizzare i contenuti del progetto pedagogico ed educativo con quanto previsto dal d.m. istruzione 334/2021 e dal d.m. istruzione 43/2022;
4. Allo scopo di garantire il consolidamento del sistema di governance dei servizi educativi, è opportuno che i comuni, in sede di conferenza zonale per l’educazione e l’istruzione, individuino i tempi minimi necessari per lo svolgimento delle funzioni di coordinamento gestionale e pedagogico, al fine di creare condizioni omogenee sul territorio;
5. Al fine di favorire un maggior raccordo tra aziende unità sanitarie locali e i diversi soggetti che si occupano di servizi educativi, si prevede una maggiore esplicitazione dei ruoli e compiti di ciascun attore;
6. Nel rinnovato quadro normativo nazionale di riferimento, si prevede una più puntuale definizione del sistema di educazione da zero a sei anni, declinando lo stesso con quanto già attuato, in via sperimentale, nel territorio regionale;
7. In considerazione dell’imminente avvio dell’anno educativo 2023/2024, si dispone l’entrata in vigore del regolamento dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;
8. Di accogliere il parere della Quinta commissione consiliare e di adeguare conseguentemente il testo, ad eccezione del punto riguardante la disposizione che stabilisce che i comuni, nel regolamentare le modalità per la permanenza presso i servizi educativi oltre il terzo anno di età per i bambini con ritardo psico-fisico, debbano prevedere che la valutazione delle richieste avvenga a seguito di parere vincolante dell’azienda USL di riferimento. Ciò in quanto il testo è stato oggetto di concertazione con gli enti locali interessati e con le aziende USL della Regione;
Si approva il presente regolamento:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.