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Regolamento 22 agosto 2023, n. 39/R

Disposizioni in materia di poli per l’infanzia e requisiti organizzativi e strutturali dei servizi educativi per l’infanzia. Modifiche al d.p.g.r. 41/R/2013.

Bollettino Ufficiale n. 46, parte prima, dell' 1 settembre 2023

Art. 18
Ricettività e dimensionamento del nido d’infanzia. Modifiche all’articolo 25 del d.p.g.r. 41/R/2013
1. Al comma 4 dell’articolo 25 del d.p.g.r. 41/R/2013 dopo le parole “
in sede di autorizzazione
” sono inserite le seguenti: “
o in sede di valutazione in merito alla variazione del requisito della ricettività ai sensi di quanto previsto dall’articolo 50
” e dopo le parole: “
di cui al comma 3
” sono aggiunte le seguenti: “
, sentita l’azienda USL di riferimento
”.
2. Il comma 6 dell’articolo 25 del d.p.g.r. 41/R/2013 è sostituito dal seguente:
6. I comuni regolamentano le modalità per la permanenza presso il nido d'infanzia oltre il terzo anno di età per i bambini che presentano un ritardo psico-fisico ai sensi della Sito esternolegge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), prevedendo che la relativa richiesta venga valutata a seguito di parere vincolante dell’azienda USL di riferimento.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.