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Regolamento 26 luglio 2023, n. 30/R

Regolamento di manutenzione dell’ordinamento regionale 2023.

Bollettino Ufficiale n. 40, parte prima, del 28 luglio 2023

CAPO VII
Urbanistica
Art. 27
Modifiche al titolo del d.p.g.r. 7/R/2017
1. Nel titolo del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 6 marzo 2017, n. 7/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 56, comma 6, della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 “Norme per il governo del territorio”. Formazione e gestione del sistema informativo geografico regionale) le parole “
comma 6
” sono sostituite dalle seguenti: “
comma 5
”, e le parole “
Formazione e gestione del sistema informativo geografico regionale
” sono sostituite dalle seguenti: “
Sistema informativo regionale integrato per il governo del territorio
”.
Art. 28
Modifiche al preambolo del d.p.g.r. 7/R/2017
1. Nel preambolo del d.p.g.r. 7/R/2017, al Considerato n. 16:
a) le parole “
comma 6
” sono sostituite dalle seguenti: “
comma 5
”;
b) la parola “
geografica
” è sostituita dalla seguente: “
territoriale
”;
c) le parole “
informativo geografico regionale
” sono sostituite dalle seguenti: “
informativo regionale integrato per il governo del territorio
”.
Art. 29
Oggetto. Modifiche all’articolo 1 del d.p.g.r. 7/R/2017
1. Al comma 1 e alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 1 del d.p.g.r. 7/R/2017 la parola “
geografica
” è sostituita dalla seguente: “
territoriale
”.
2. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 1 del d.p.g.r. 7/R/2017 le parole “
56, comma 1
” sono sostituite dalle seguenti: “
55, comma 4
”.
Art. 30
Sistema informativo regionale. Modifiche all’articolo 2 del d.p.g.r. 7/R/2017
1. La rubrica dell’articolo 2 del d.p.g.r. 7/R/2017 è sostituita dalla seguente:
Enti partecipanti al sistema informativo regionale integrato per il governo del territorio
”.
2. Al comma 1 dell’articolo 2 del d.p.g.r. 7/R/2017 le parole “Il sistema informativo geografico regionale, di seguito denominato “
sistema informativo
”” sono sostituite dalle seguenti: “
Il sistema informativo regionale integrato per il governo del territorio, di seguito denominato “sistema regionale””
.
3. All’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 2 del d.p.g.r. 7/R/2017 la parola “
informativo
” è sostituita dalla seguente: “
regionale
”.
4. Al comma 2 dell’articolo 2 del d.p.g.r. 7/R/2017 le parole “
sistema informativo
” sono sostituite dalle seguenti: “
sistema regionale
”, la parola “
geografici
” è sostituita dalla seguente: “
territoriali
”, e la parola “
geografica
” è sostituita dalla seguente: “
territoriale
”.
5. Al comma 3 dell’articolo 2 del d.p.g.r. 7/R/2017 la parola “
geografica
” è sostituita dalla seguente: “
territoriale
”, e la parola “
geografico
” dopo “
software
” è soppressa.
Art. 31
Base informativa territoriale regionale. Modifiche all’articolo 3 del d.p.g.r. 7/R/2017
1. Nella rubrica dell’articolo 3 del d.p.g.r. 7/R/2017 la parola “
geografica
” è sostituita dalla seguente: “
territoriale
”.
2. Il comma 1 dell’articolo 3 del d.p.g.r. 7/R/2017 è sostituito dal seguente:
1. La base informativa territoriale regionale (BIT) di cui all’
articolo 55 della l.r. 65/2014
è costituita, oltre che dai dati di base derivanti dall’attività di telerilevamento, anche dalle componenti informative indicate ai commi 2 e 3 e dai relativi metadati di documentazione indicati all’articolo 5.
”.
3. Il comma 2 dell’articolo 3 del d.p.g.r. 7/R/2017 è sostituito dal seguente:
2. La Regione provvede alla realizzazione delle basi informative di cui all’articolo 55, comma 4, lettere a) e b)
della l.r. 65/2014
.
”.
4. Al comma 4 dell’articolo 3 del d.p.g.r. 7/R/2017 la parola “
BIGR
” è sostituita dalla seguente: “
BIT
”.
5. All’alinea del comma 5 dell’articolo 3 del d.p.g.r. 7/R/2017 le parole “
del sistema informativo
” sono sostituite dalle seguenti: “
nel sistema regionale
”.
6. Al comma 6 dell’articolo 3 del d.p.g.r. 7/R/2017 la parola “
informativo
” è sostituita dalla seguente: “
regionale
”.
7. Ai commi 7, 8 e 9 dell’articolo 3 del d.p.g.r. 7/R/2017 la parola “
BIGR
” è sostituita dalla seguente: “
BIT
”.
Art. 32
Programmi di realizzazione della base informativa. Modifiche all’articolo 4 del d.p.g.r. 7/R/2017
1. Nella rubrica dell’articolo 4 del d.p.g.r. 7/R/2017 la parola “
geografica
” è sostituita dalla seguente: “
territoriale
”.
2. Al comma 6 dell’articolo 4 del d.p.g.r. 7/R/2017 la parola “
informativo
” è sostituita dalla seguente: “
regionale
”.
3. Al comma 7 dell’articolo 4 del d.p.g.r. 7/R/2017 le parole “
comma 8
” sono sostituite dalle seguenti: “
comma 7
”.
Art. 33
Metadati di documentazione. Modifiche all’articolo 5 del d.p.g.r. 7/R/2017
1. Al comma 1 dell’articolo 5 del d.p.g.r. 7/R/2017 la parola “
informativo
” è sostituita dalla seguente: “
regionale
”, e la parola “
BIGR
” è sostituita dalla seguente: “
BIT
”.
2. Al comma 2 dell’articolo 5 del d.p.g.r. 7/R/2017 le parole “
56, comma 1,
” sono sostituite dalle seguenti: “
55
”.
3. Al comma 3 dell’articolo 5 del d.p.g.r. 7/R/2017 la parola “
geografica
” è sostituita dalla seguente: “
territoriale
”.
4. Al comma 4 dell’articolo 5 del d.p.g.r. 7/R/2017 la parola “
geografiche
” è sostituita dalla seguente: “
territoriali
”.
Art. 34
Infrastruttura per l’informazione territoriale. Modifiche all’articolo 6 del d.p.g.r. 7/R/2017
1. La rubrica dell’articolo 6 del d.p.g.r. 7/R/2017 è sostituita dalla seguente: “
Infrastruttura per l’informazione territoriale
”.
2. Al comma 1 dell’articolo 6 del d.p.g.r. 7/R/2017 le parole “
L’infrastruttura geografica regionale (IGR)
” sono sostituite dalle seguenti: “
L’infrastruttura per l’informazione territoriale
”, e dopo le parole “
sistema informativo
” sono aggiunte, in fondo, le seguenti: “
regionale integrato
”.
3. Al comma 2 dell’articolo 6 del d.p.g.r. 7/R/2017 le parole “
l’infrastruttura geografica per la gestione della BIGR
” sono sostituite dalle seguenti: “
l’infrastruttura per l'informazione territoriale per la gestione della BIT
”, e le parole “
BIGR stessa
” sono sostituite dalle seguenti: “
BIT stessa
”.
4. Al comma 3 dell’articolo 6 del d.p.g.r. 7/R/2017 la parola “
dei
” è sostituita dalla seguente: “
i
”.
5. Ai commi 4 e 5 dell’articolo 6 del d.p.g.r. 7/R/2017 le parole “
L’infrastruttura geografica regionale
” sono sostituite dalle seguenti: “
L’infrastruttura per l’informazione territoriale
”.
6. Al comma 5 dell’articolo 6 del d.p.g.r. 7/R/2017 la parola “
BIGR
” è sostituita dalla seguente: “
BIT
”.
7. Al comma 6 dell’articolo 6 del d.p.g.r. 7/R/2017 le parole “
della BIGR
” sono sostitute dalle seguenti: “
dell’infrastruttura per l’informazione territoriale
”.
8. Il comma 7 dell’articolo 6 del d.p.g.r. 7/R/2017 è sostituito dal seguente:
7. La Regione assicura il coordinamento e favorisce la cooperazione con gli altri soggetti pubblici sia a livello regionale che interregionale e nazionale, nell’ottica dell’evoluzione dell’infrastruttura per l’informazione territoriale di dati territoriali geografici quale sistema integrato dei soggetti che realizzano la BIT e quale componente dell’infrastruttura nazionale di dati territoriali.
”.
Art. 35
Specifiche tecniche. Modifiche all’articolo 7 del d.p.g.r. 7/R/2017
1. Al comma 2 dell’articolo 7 del d.p.g.r. 7/R/2017 la parola “informativo” è sostituita dalla seguente: “
regionale
”.
Art. 36
Conferimento strumenti e dei dati nel sistema informativo. Modifiche all’articolo 8 del d.p.g.r. 7/R/2017
1. Nella rubrica dell’articolo 8 del d.p.g.r. 7/R/2017 la parola “
geografico
” è sostituita dalle seguenti: “
regionale integrato per il governo del territorio
”.
2. Al comma 1 dell’articolo 8 del d.p.g.r. 7/R/2017 la parola “
informativo
” è sostituita dalla seguente: “
regionale
”.
3. Al comma 2 dell’articolo 8 del d.p.g.r. 7/R/2017 la parola “
BIGR
” è sostituita dalla seguente: “
BIT
”.
Art. 37
1. Nella rubrica dell’articolo 9 del d.p.g.r. 7/R/2017 la parola “
geografica
” è sostituita dalla seguente: “
territoriale
”.
2. Al comma 1 dell’articolo 9 del d.p.g.r. 7/R/2017 le parole “
informativa geografica
” sono sostituite dalle seguenti: “
informativa territoriale
”, e le parole “
dall’infrastruttura geografica regionale
” sono sostituite dalle seguenti: “
dall’infrastruttura per l’informazione territoriale regionale
”.
3. Al comma 2 dell’articolo 9 del d.p.g.r. 7/R/2017 la parola “
BIGR
” è sostituita dalla seguente: “
BIT
”.
4. Il comma 3 dell’articolo 9 del d.p.g.r. 7/R/2017 è sostituito dal seguente:
3. Per la cessione attraverso i servizi di rete dei dati territoriali di proprietà della Regione sono adottate le licenze Creative Commons e in particolare:
a) la licenza CC-BY, nella versione di volta in volta più recente, per tutti i dati territoriali direttamente prodotti dalla Regione;
b) la licenza CC-BY-SA, nella versione di volta in volta più recente, per i dati territoriali conferiti alla BIT dagli enti, diversi dalla Regione, di cui all’articolo 2.
”.

Note del Redattore:

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Vedi Avviso di rettifica in B.U. n. 45 del 18 agosto 2023.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.