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Regolamento 26 luglio 2023, n. 30/R

Regolamento di manutenzione dell’ordinamento regionale 2023.

Bollettino Ufficiale n. 40, parte prima, del 28 luglio 2023

CAPO V
Organizzazione e personale
Sezione I
Personale. Modifiche al d.p.g.r. 33/R/2010
Art. 10
Modalità di copertura dei posti tramite selezione dall’esterno. Modifiche all’articolo 2 del d.p.g.r. 33/R/2010
1. Al comma 1 dell’articolo 2 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2010, n. 33/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale”), le parole “
categorie A, B, C e D
” sono sostituite dalle seguenti: “
aree degli operatori, degli operatori esperti, degli istruttori e dei funzionari e dell’elevata qualificazione
”.
2. Al comma 2 dell’articolo 2 del d.p.g.r. 33/R/2010 le parole “
categorie A e B
” sono sostituite dalle seguenti: “
aree degli operatori e degli operatori esperti
”.
Art. 11
Modalità di copertura dei posti con assunzione a tempo determinato. Modifiche all’articolo 3 del d.p.g.r. 33/R/2010
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 del d.p.g.r. 33/R/2010 le parole “
categorie A e B
” sono sostituite dalle seguenti: “
aree degli operatori e degli operatori esperti
”.
2. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 3 del d.p.g.r. 33/R/2010 le parole “categorie C e D” sono sostituite dalle seguenti: “aree degli istruttori e dei funzionari e dell’elevata qualificazione”.
Art. 12
Corso-concorso. Modifiche all’articolo 8 del d.p.g.r. 33/R/2010
1. Al comma 1 dell’articolo 8 del d.p.g.r. 33/R/2010 le parole “
alla categoria
” sono sostituite dalle seguenti: “
all’area
”.
2. Al comma 4 dell’articolo 8 del d.p.g.r. 33/R/2010 le parole “
la categoria
” sono sostituite dalle seguenti: “
l’area
”.
Art. 13
Categorie riservatarie e preferenze. Modifiche all’articolo 10 del d.p.g.r. 33/R/2010
1. La lettera a) del comma 5 dell’articolo 10 del d.p.g.r. 33/R/2010 è sostituita dalla seguente: “
a) dal numero dei figli a carico;
”.
Art. 14
Commissioni esaminatrici. Modifiche all’articolo 15 del d.p.g.r. 33/R/2010
1. Al comma 2 dell’articolo 15 del d.p.g.r. 33/R/2010 le parole “
di categoria A e B
” sono sostituite dalle seguenti: “
delle aree degli operatori e degli operatori esperti
”.
2. Al comma 3 dell’articolo 15 del d.p.g.r. 33/R/2010 le parole “
di categoria C
” sono sostituite dalle seguenti: “
dell’area degli istruttori
”.
3. Al comma 4 dell’articolo 15 del d.p.g.r. 33/R/2010 le parole “
di categoria A e B
” sono sostituite dalle seguenti: “
delle aree degli operatori e degli operatori esperti
”, e le parole “
di
categoria C
” sono sostituite dalle seguenti: “
dell’area degli istruttori
”.
4. Al comma 5 dell’articolo 15 del d.p.g.r. 33/R/2010 le parole “
di categoria non inferiore alla C
” sono sostituite dalle seguenti: “
inquadrato in area non inferiore a quella degli istruttori
”.
5. Al comma 9 dell’articolo 15 del d.p.g.r. 33/R/2010 la parola “
categorie
” è sostituita dalla seguente: “
aree
”.
Art. 15
Esclusioni e limitazioni alla trasformazione del rapporto di lavoro. Modifiche all’articolo 28 del d.p.g.r. 33/R/2010
1. Alla lettera d bis) del comma 1 dell’articolo 28 del d.p.g.r. 33/R/2010 le parole “
posizione organizzativa
” sono sostituite dalle seguenti: “
incarico di posizione di elevata qualificazione
”.
2. Al comma 2 dell’articolo 28 del d.p.g.r. 33/R/2010 le parole “
posizione organizzativa
” sono sostituite dalle seguenti: “
posizione di elevata qualificazione
”.
Art. 16
Prestazione organizzativa, programmi di direzione e piani di lavoro. Modifiche all’articolo 28 quinquies del d.p.g.r. 33/R/2010
1. Nella rubrica dell’articolo 28 quinquies del d.p.g.r. 33/R/2010, le parole “
Piano della qualità della
” sono soppresse.
2. Al comma 1 dell’articolo 28 quinquies del d.p.g.r. 33/R/2010, le parole “
il piano della qualità della prestazione organizzativa, documento programmatico annuale con proiezione triennale adottato
” sono sostituite dalle seguenti: “
la programmazione annuale con proiezione triennale della prestazione organizzativa,
”.
3. Al comma 2 dell’articolo 28 quinquies del d.p.g.r. 33/R/2010 le parole “
Nel piano della qualità
” sono sostituite dalle seguenti: “
Nella programmazione
”.
4. Al comma 3 dell’articolo 28 quinquies del d.p.g.r. 33/R/2010 le parole “
il piano della qualità
” sono sostituite dalle seguenti: “
la programmazione
”, e la parola “
categorie
” è sostituita dalla seguente: “
aree
”.
Art. 17
Sistema di misurazione e valutazione della qualità della prestazione organizzativa. Modifiche all’articolo 28 septies del d.p.g.r. 33/R/2010
1. Al comma 2 dell’articolo 28 septies del d.p.g.r. 33/R/2010 le parole “
nel piano della qualità
” sono sostituite dalle seguenti: “
nella programmazione
”.
Art. 18
Sistema di misurazione e valutazione della qualità della prestazione individuale. Modifiche all’articolo 28 octies del d.p.g.r. 33/R/2010
1. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 28 octies del d.p.g.r. 33/R/2010 le parole “
nel piano della qualità
” sono sostituite dalle seguenti: “
nella programmazione
”.
Art. 19
Sistema premiante e fasce di merito. Modifiche all’articolo 28 duodecies del d.p.g.r. 33/R/2010
1. Al comma 2 dell’articolo 28 duodecies del d.p.g.r. 33/R/2010 le parole “
nel piano della qualità
” sono sostituite dalle seguenti: “
nella programmazione
”. (1)

Vedi Avviso di rettifica in B.U. n. 45 del 18 agosto 2023.

2. Ai commi 3 e 4 dell’articolo 28 duodecies del d.p.g.r. 33/R/2010 la parola “
categorie
” è sostituita dalla seguente: “
aree
”.
Sezione II
Incentivi per funzioni tecniche
Art. 20
Incentivi per funzioni tecniche. Modifiche all’articolo 13 del d.p.g.r. 43/R/2020
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 13 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 giugno 2020, n. 43/R (Regolamento di disciplina degli incentivi per funzioni tecniche, in attuazione dell’articolo 17 della legge regionale 23 dicembre 2019, n. 79 “Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2020”) è aggiunto il seguente:
2 bis. Qualora il dirigente o il responsabile del servizio preposto alla struttura competente attestino, sotto la propria responsabilità, l’avvenuto svolgimento delle attività previste suscettibili di incentivazione, si può procedere alla liquidazione degli incentivi anche per attività svolte prima della costituzione del gruppo tecnico.
”.

Note del Redattore:

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Vedi Avviso di rettifica in B.U. n. 45 del 18 agosto 2023.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.