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Regolamento 6 aprile 2023, n. 17/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia). Esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici. Disciplina della prestazione energetica degli edifici. Attestato di prestazione energetica. (2)

Parole soppresse con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 2 .

. (1)

Il presente regolamento entra in vigore il 28 aprile 2023.

Bollettino Ufficiale n. 20, parte prima, del 13 aprile 2023




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO


Visto l’articolo 117, comma terzo e comma sesto, e l’Sito esternoarticolo 118, comma primo, della Costituzione ;


Visto l’articolo 42 dello Statuto;


Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – GDPR);


Vista la Sito esternolegge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia);


Vista la Sito esternolegge 3 agosto 2013, n. 90 (Conversione in legge, con modificazioni, Sito esternodel decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 , recante disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale);


Visto il Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio, e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'Sito esternoarticolo 4, comma 4, della l. 9 gennaio 1991, n. 10 );


Visto il Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.);


Visto il Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), Sito esternodel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 );


Visto il Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75 (Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell’Sito esternoarticolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 );


Visto il Sito esternodecreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva UE 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE);


Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 febbraio 2014 (Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 74/2013 );


Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2015 (Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici);


Vista la legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della “Rete telematica regionale Toscana”);


Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia) e in particolare l’articolo 23 sexies;


Vista la legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione);


Vista la legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza);


Vista la legge regionale 23 novembre 2009, n. 71 (Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 “Disposizioni in materia di energia”);


Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);


Vista la legge regionale 16 dicembre 2016, n. 22 (Disposizioni per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di uso razionale dell’energia. Modifiche alle leggi regionali 39/2005, 87/2009 e 22/2015);


Vista la legge regionale 16 dicembre 2016, n. 85 (Disposizioni per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di uso razionale dell'energia. Modifiche alle leggi regionali 39/2005, 87/2009 e 22/2015);


Vista la legge regionale 6 luglio 2022, n. 24 (Attività di monitoraggio e controllo degli attestati di prestazione energetica e degli impianti termici. Disposizioni in materia di attività dell'Agenzia regionale recupero risorse “ARRR” S.p.A. ed in materia di energia. Modifiche alla L.R. n. 87/2009 e L.R. n. 39/2005 );


Vista la deliberazione della Giunta regionale del 4 giugno 2018, n. 585 (Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" (GDPR) - Indicazioni alle strutture regionali per la formulazione di linee guida in materia di protezione dati al fine di garantire la compliance dei trattamenti al GDPR) mediante la quale la Giunta regionale in qualità di titolare del trattamento ha ridefinito i ruoli data protection e le connesse responsabilità all’interno della propria organizzazione, in ottemperanza alle normative statali di riferimento;


Visto il regolamento interno della Giunta regionale 31 gennaio 2022, n. 6;


Visto il parere positivo del Comitato Direzionale espresso nella seduta del 10 novembre 2022;


Visti i pareri della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4, del Regolamento interno della Giunta regionale Toscana 31 gennaio 2022, n. 6;


Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale 28 novembre 2022, n. 1348, di adozione dello schema di regolamento ai fini dell’acquisizione del parere della Commissione consiliare competente previsto dall’articolo 42 dello Statuto regionale;


Visto il parere favorevole della Seconda Commissione consiliare, espresso nella seduta del 7 febbraio 2023;


Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4, del Regolamento interno della Giunta regionale Toscana 31 gennaio 2022, n. 6;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 27 marzo 2023, n. 335;


Considerato quanto segue:


1. l’articolo 23 sexies della l.r. 39/2005 prevede un regolamento di attuazione che disciplini, in particolare:


a) le attività di esercizio, manutenzione, controllo ed ispezione degli impianti termici degli edifici che svolgono i servizi di climatizzazione, sia invernale che estiva, nonché di preparazione dell’acqua calda sanitaria, in applicazione del Sito esternod.lgs. 192/2005 ;


b) un sistema regionale di certificazione energetica degli edifici;


c) i contenuti del registro dei medi impianti termici civili nonché le modalità e i tempi di implementazione e aggiornamento dello stesso;


d) relativamente agli impianti termici di climatizzazione e preparazione della acqua calda sanitaria, in coerenza con i contenuti del Sito esternod.p.r. 74/2013 che costituiscono riferimento minimo inderogabile ai sensi dell’articolo 10 del medesimo decreto, le modalità di conduzione, manutenzione e controllo a cura dei responsabili di impianto; i termini e le modalità per l’invio dei rapporti attestanti l’avvenuta manutenzione e controllo in ottemperanza alle norme; le modalità degli accertamenti e delle ispezioni;


2. è necessario disciplinare le modalità di conduzione, manutenzione e controllo degli impianti termici degli edifici al fine di assicurarne l'efficienza energetica;


3. è necessario regolare il sistema dei controlli, accertamenti ed ispezioni sulla manutenzione degli impianti termici al fine di assicurare il complessivo corretto esercizio degli impianti;


4. è necessario che le funzioni di competenza della Regione, ai fini dell'efficienza energetica, siano coordinate e complementari alle funzioni svolte, anche da altri soggetti pubblici, sugli stessi impianti per la tutela ambientale, la sicurezza e la salute della collettività;


5. è necessario disciplinare le modalità di organizzazione, di gestione, di implementazione del sistema informativo regionale sulla efficienza energetica degli edifici e dei relativi impianti, in modo tale da assicurare l’utilizzo condiviso e l'interazione dei dati tra comuni, province e Regione;


6. è necessario disciplinare le modalità di formazione e di trasmissione dell'attestato di prestazione energetica che assume particolare rilievo, in quanto funzionale ad inserire gli immobili in un sistema di classificazione energetica, in grado di fornire ai potenziali acquirenti e locatari un'informazione oggettiva in merito all'efficienza energetica degli edifici e, di conseguenza, migliorare la trasparenza del mercato immobiliare;


7. il Sito esternod.lgs. 192/2005 e il Sito esternod.p.r. 74/2013 , nonchè il Sito esternod.lgs. 152/2006 prevedono un sistema di controlli, accertamenti ed ispezioni, che coinvolge anche gli impianti termici alimentati a fonte rinnovabile e, pertanto, risulta necessario disciplinare modalità di monitoraggio energetico per tutti gli impianti termici da biocombustibile solido, a prescindere dalla loro potenzialità;


8. in attuazione di quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, lettera h ter), della l.r. 39/2005 , è necessario disciplinare l'attività di vigilanza della Regione sugli attestati di prestazione energetica rilasciati dai soggetti certificatori, dettando le prescrizioni essenziali alle quali tali verifiche si uniformano;


9. è necessario precisare le modalità e le tempistiche di compilazione dei libretti di impianto che accompagnano lo stesso in tutta la sua vita utile;


10. è necessario precisare i casi e le modalità del controllo di efficienza energetica da svolgersi da parte dei manutentori;


11. l'articolo 23 ter della l.r. 39/2005 prevede l’istituzione di un sistema informativo regionale sull'efficienza energetica degli edifici, che comprende l’archivio informatico degli attestati di prestazione energetica e il catasto regionale degli impianti di climatizzazione;


12. nell'archivio informatico degli attestati di prestazione confluiscono direttamente gli attestati di prestazione energetica trasmessi dai soggetti certificatori, attraverso l’infrastruttura di rete regionale di identificazione ed accesso prevista dalla l.r. 1/2004 , secondo le procedure informatiche appositamente definite per la gestione del sistema informativo regionale sull'efficienza energetica degli edifici;


13. è necessario indicare e disciplinare i flussi informativi e le procedure necessarie a costituire ed implementare il catasto degli impianti nonché l’archivio informatico degli attestati di prestazione energetica da gestirsi in modalità telematica e stabilire che i singoli soggetti interessati possano dialogare con il catasto in via telematica, consentendo al contempo di interagire con il Portale Nazionale sulla prestazione energetica nell’edilizia, istituito presso ENEA, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 8 del decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 48 (Attuazione della direttiva UE 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica);


14. è necessario prevedere che la struttura regionale competente individui idonee modalità informatiche che consentano la trasmissione immediata dei dati al sistema informativo regionale sull'efficienza energetica degli edifici nel rispetto della l.r. 1/2004 , che disciplina l'infrastruttura di rete regionale, e della l.r. 54/2009 , che promuove la sistemazione organica dei processi e delle procedure amministrative attraverso la loro digitalizzazione;


15. è necessario assegnare un codice univoco ad ogni impianto, al fine di consentire la corretta individuazione di ciascuno di essi per tutta la durata dell’utilizzo;


16. al fine di consentire la corretta archiviazione dell’attestato di prestazione energetica, è necessario stabilire che esso sia registrato nel sistema informativo regionale sull’efficienza energetica secondo un numero di identificazione univoco e progressivo;


17. è necessario definire le modalità di accreditamento dei soggetti a cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici da integrare nel sistema informativo regionale;


18. in attuazione dell’articolo 23 bis della l.r. 39/2005 è necessario definire la modalità di predisposizione ed esposizione al pubblico delle informazioni relative alla prestazione energetica degli edifici pubblici mediante apposita “targa energetica”;


19. é necessario prevedere disposizioni transitorie relative ai generatori alimentati da fonte biomassa, macchine frigorifere, pompe di calore, unità cogenerative ed impianti alimentati da teleriscaldamento, da applicare fino al momento dell'emanazione delle disposizioni previste dalla normativa statale di riferimento;


20. ai sensi di quanto disposto dall’articolo 3, comma 1, lettera h sexies), e dall’articolo 23 sexies, comma 1, lettera f bis), della l.r. 39/2005 e della normativa statale di riferimento, è necessario prevedere disposizioni transitorie relative all’iscrizione nel registro dei medi impianti termici civili di cui all'Sito esternoarticolo 284, comma 2 ter, del d.lgs 152/2006 già in esercizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento;


21. è necessario stabilire che, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, restano abrogati (3)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 3 .

:


a) il decreto del Presidente della Giunta regionale 3 marzo 2015, n. 25/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 23 sexies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 “Disposizioni in materia di energia”. Esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici);


b) il decreto del Presidente della Giunta regionale 25 febbraio 2010, n. 17/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 23 sexies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 “Disposizioni in materia di energia”. Disciplina della certificazione energetica degli edifici. Attestato di certificazione energetica);


22. di accogliere tutti i suggerimenti redazionali riportati nel parere favorevole della Seconda Commissione consiliare e di adeguare conseguentemente il testo;


Si approva il presente regolamento:


Titolo I
Disposizioni comuni e principi generali
Capo I
Disposizioni comuni e principi generali
Art.1
Esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici. Prestazione energetica degli edifici e attestato di prestazione energetica (“APE”)
1. Relativamente all’esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici il presente regolamento di attuazione si applica agli impianti termici di climatizzazione invernale edestiva nonché di preparazione dell’acqua calda sanitaria, installati nella Regione, come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera l tricies), Sito esternodel d.lgs. 192/2005 .
2. In conformità con quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera l tricies), Sito esternodel d.lgs.192/2005 , sono assimilati ad impianti di climatizzazione di pari potenza gli impianti di produzione di acqua calda sanitaria, ad eccezione di quelli dedicati esclusivamente a tale servizio per singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate. Tra le singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate sono da intendersi compresi:
a) gli edifici residenziali monofamiliari;
b) le singole unità immobiliari utilizzate come sedi di attività professionali, commerciali o associative, che prevedono un uso di acqua calda sanitaria comparabile a quello tipico di una destinazione puramente residenziale.
3. Quando gli impianti sono installati in unità immobiliari aventi destinazione d'uso, diverse da quelle indicate al comma 2, sono assimilati agli impianti termici di climatizzazione.
4. Ai sensi di quanto stabilito dall’Sito esternoarticolo 3, comma 3, del d.lgs. 192/2005 , il presente regolamento non si applica agli impianti inseriti in cicli di processo, quali gli impianti di produzione di calore non destinati alla climatizzazione degli ambienti o per mezzo dei quali la climatizzazione è effettuata su locali destinati ad ospitare apparecchi o sostanze che necessitano di temperature controllate.
5. Gli impianti disattivati o mai attivati, come nel caso di impianti collocati in edifici oggetto di ristrutturazione o comunque posti nella condizione di non poter funzionare, quali gli impianti non collegati alla rete di distribuzione dell'energia o a serbatoi di combustibili o, comunque, privi di approvvigionamento, sono esentati dal rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 18 del capo II del titolo II del presente regolamento, fino alla riattivazione o alla prima attivazione degli impianti stessi.
6. Relativamente alla prestazione energetica degli edifici e l’attestato di prestazione energetica, il presente regolamento si applica a tutte le categorie di edifici nei casi previsti dall’Sito esternoarticolo 6 del d.lgs. 192/2005 , ad eccezione delle tipologie di edifici escluse dall’Sito esternoarticolo 3, comma 3, del d.lgs. 192/2005 e dal decreto ministeriale emanato ai sensi dell’Sito esternoarticolo 6, comma 12, del d.lgs. 192/2005 .
Art. 2
Definizioni di riferimento
1. Il presente regolamento fa riferimento alle definizioni contenute:
a) nell'articolo 2, commi 1 e 2, nonchè nell'allegato A Sito esternodel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/1991/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia);
b) nei regolamenti emanati ai sensi dell’Sito esternoarticolo 4, comma 1 quinquies, del d.lgs. 192/2005 ;
c) nel decreto ministeriale emanato ai sensi dell’Sito esternoarticolo 6, comma 12, del d.lgs. 192/2005 .
2. Oltre a quanto previsto dal comma 1, ai fini del presente regolamento, si intendono:
a) per “locale adibito alla permanenza delle persone”, lo spazio coperto, delimitato da ogni lato da pareti di qualsiasi materiale, quando è parte degli edifici ricompresi nelle categorie di destinazione d'uso di cui all'Sito esternoarticolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'Sito esternoart. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 ), ivi compresi i locali, le verande chiuse o i vani tecnici di tali edifici;
b) per “categorie di edifici”, le categorie indicate all’Sito esternoarticolo 3 del d.p.r. 412/1993 , individuate in base alla loro destinazione d’uso;
c) per “classe energetica”, ai sensi di quanto previsto nell’Allegato 1 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, l’intervallo convenzionale, delimitato da soglie di riferimento, all’interno del quale si colloca la prestazione energetica dell’edificio, volto a rappresentarla in modo sintetico. La classe energetica è determinata attraverso l'indice di prestazione energetica globale dell'edificio, espresso in energia primaria non rinnovabile, relativamente ai servizi energetici presenti realmente nell’edificio o simulati, nei casi previsti dalla legge; i servizi energetici eventualmente presenti sono la climatizzazione invernale, la climatizzazione estiva, la produzione di acqua calda sanitaria, la ventilazione meccanica, l’illuminazione, il trasporto di persone o cose.
Art. 3
Compiti, adempimenti e attività della Regione e di ARRR S.p.A.
1. Per quanto non diversamente disposto nel presente regolamento, nell’ambito di applicazione di cui all’articolo 1, i compiti, gli adempimenti e le attività della Regione sono svolti dalla stessa, avvalendosi di ARRR S.p.A., ai sensi dell’articolo 3, comma 1 bis, della l.r. 39/2005 .
Capo II
Sistema informativo regionale sull’efficienza e sulla prestazione energetica degli edifici e dei relativi impianti
Art. 4
Organizzazione del SIERT
(Articolo 23 ter, commi 2 e 3, della l.r. 39/2005 e articolo 22 bis, commi 1 e 2, della l.r. 39/2005 )
1. Il sistema informativo regionale sull'efficienza e sulla prestazione energetica degli edifici e dei relativi impianti, (di seguito “SIERT”), istituito ai sensi dell’articolo 23 ter della l.r. 39/2005 comprende l'archivio informatico degli attestati di prestazione energetica, nonché il catasto degli impianti di climatizzazione e si articola, in due moduli:
a) il modulo, denominato “modulo APE”, che raccoglie e gestisce gli attestati di prestazione energetica;
b) il modulo denominato “modulo CIT” che gestisce ed organizza il catasto degli impianti termici nonché il registro dei medi impianti termici civili.
2. Ai sensi dell’articolo 22 bis della l.r. 39/2005 , il SIERT comprende, altresì, il sistema di riconoscimento degli ispettori degli impianti termici, integrato nel modulo CIT e quello degli ispettori delle attestazioni della prestazione energetica degli edifici, nel modulo APE.
Art. 5
Accesso al SIERT
1. Ai sensi dell’articolo 23 quater, comma 1, della l.r. 39/2005 , accedono al SIERT i soggetti di seguito indicati, ognuno relativamente ai dati ed alle funzioni strettamente necessarie ai propri adempimenti, secondo le modalità telematiche specificate sul sito internet del SIERT medesimo:
a) la Regione;
b) ARRR S.p.A.;
c) il proprietario dell'unità immobiliare;
d) chi detiene l’unità immobiliare, in base ad un titolo legittimo;
e) l'amministratore di condominio, di cui agli articoli 1129 e 1130 del codice civile;
f) l'intestatario della fornitura di combustibile;
g) il responsabile dell’esercizio e della manutenzione dei medi impianti termici civili;
h) il distributore di combustibile;
i) il terzo responsabile, come definito dall’Sito esternoarticolo 7, comma 1, del d.lgs. 192/2005 e secondo quanto disposto dall’Sito esternoarticolo 6 del d.p.r. 74/2013 ;
l) il manutentore, l’installatore ed il conduttore dell'impianto termico;
m) l'ispettore incaricato delle ispezioni impianti termici;
n) il tecnico certificatore;
o) società o ente di certificazione;
p) l'ispettore incaricato del controllo degli attestati di prestazione energetica;
q) i notai;
r) i comuni e le unioni dei comuni.
2. Al fine di garantire la corretta informazione ai responsabili di impianto ed ai proprietari delle unità immobiliari circa gli operatori e tecnici abilitati ad effettuare per loro conto le attività di cui al presente regolamento, ivi incluso gli ispettori incaricati ad eseguire le ispezioni, sono pubblicati sul sito del SIERT gli elenchi dei manutentori, dei tecnici certificatori e degli ispettori di cui rispettivamente ai punti l), m), n), p).
3. Le modalità di accesso al SIERT sono strettamente personali e non sono cedibili a terzi.
Art. 6
Catasto degli impianti termici
1. Ai fini della formazione e dell’implementazione del catasto degli impianti termici, indicato come “modulo CIT” ai sensi dell’articolo 23 ter, comma 2, lettera a), della l.r. 39/2005 , i distributori di combustibile e le aziende di distribuzione dell’energia, compresi i gestori delle reti di teleriscaldamento e i distributori di energia elettrica per gli impianti termici degli edifici, comunicano entro il 31 marzo di ogni anno, relativamente a tutti gli impianti riforniti nell’anno precedente, mediante il SIERT, i seguenti dati:
a) l’ubicazione;
b) il soggetto titolare dell’impianto, fornendo il codice fiscale e le generalità di tale soggetto;
c) per gli impianti collegati alla rete di distribuzione dell'energia elettrica, il codice identificativo del punto di prelievo (di seguito, indicato “POD”) nonché, per impianti collegati anche alla rete di distribuzione del gas naturale, il codice numerico univoco del punto di riconsegna (di seguito, indicato “PDR”).
2. Ai fini dell’individuazione degli impianti termici non accatastati, la Regione può richiedere ai comuni gli elementi descrittivi essenziali degli impianti termici pertinenti agli edifici ubicati nel territorio comunale.
Art. 7
Registro dei medi impianti termici civili
1. Nel catasto degli impianti termici, secondo quanto indicato dall’articolo 23 ter, comma 2, lettera a), è integrato anche il registro dei medi impianti termici civili di cui all’Sito esternoarticolo Sito esterno284, comma 2 quater, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale) ed indica, per ciascun impianto iscritto, i seguenti dati:
a) nome, cognome e sede legale del responsabile dell'esercizio e della manutenzione;
b) sede dell’impianto;
c) la classificazione secondo le definizioni dell’articolo 268, comma 1, lettere da gg bis) a gg septies) Sito esternodel d.lgs.152/2006 ;
d) la classificazione dei combustibili utilizzati (biomassa solida, altri combustibili solidi, gasolio, altri combustibili liquidi, gas naturale, altri combustibili gassosi) e relativi quantitativi;
e) la potenza termica nominale al focolare;
f) il numero previsto di ore operative;
g) data di messa in esercizio.
2. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 43, l’iscrizione nel catasto dei dati relativi ai medi impianti termici civili è effettuata almeno 60 giorni prima della messa in esercizio o della modifica dell’impianto.
3. Le modalità operative e procedurali per l’iscrizione nel catasto ai sensi del comma 2, sono disciplinate mediante deliberazione della Giunta regionale.
Art. 8
Catasto degli attestati di prestazione energetica
1. Ai sensi dell’articolo 5 del decreto ministeriale 26 giugno 2015, ARRR S.p.A., per conto della Regione, gestisce ed organizza, mediante il SIERT, i dati delle attestazioni di prestazione energetica (di seguito, indicati “APE”), provvedendo ad effettuare, entro il 31 marzo di ogni anno, la trasmissione dei dati relativi all'ultimo anno trascorso al Sistema Informativo istituito dall’articolo 6 del citato decreto, che costituisce la banca dati nazionale per la raccolta dei dati relativi agli APE. I dati da inserire nel catasto degli APE del SIERT, indicato come “modulo APE” ai sensi dell’articolo 23 ter, comma 2, lettera b), della l.r. 39/2005 , sono quelli richiesti dal sistema informativo sugli APE di cui all’articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015.
2. Il codice identificativo di cui al Format dell’APE, riportato nell’Appendice B del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, è generato esclusivamente dal modulo APE del SIERT ed è univoco e progressivo.
3. L’APE è validamente compiuto quando è dotato del codice di identificazione di cui al comma 2 che lo individua univocamente.
4. Possono registrarsi nel modulo APE del SIERT i soggetti certificatori, iscritti al proprio ordine o collegio professionale dove esistente, che siano in possesso dei requisiti richiesti dal Sito esternod.p.r. 75/2013 .
Titolo II
Esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici
Capo I
Utilizzo del Modulo CIT del SIERT
Art. 9
Iscrizione del manutentore all’elenco regionale
1. Al fine dell’accatastamento dell’impianto di cui all’articolo 10 e della trasmissione del rapporto di controllo dell’efficienza energetica di cui all’articolo 11, i soggetti in possesso dei requisiti previsti per le imprese abilitate all’installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'Sito esternoarticolo 11 quaterdecies, comma 13, lettera a), della legge 2 dicembre 2005, n. 248 , recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici), si registrano al modulo CIT del SIERT mediante la procedura illustrata sul sito web del SIERT.
Art. 10
Accatastamento dell’impianto
(Articolo 23 ter, commi 1, 2 e 3, della l.r. 39/2005 )
1. L'identificazione dell'impianto è univocamente garantita dal codice catasto generato dal modulo CIT del SIERT. Ad ogni impianto sono correlati generatori, soggetti, dichiarazioni, rapporti di controllo e di ispezione, documenti allegati, contributi versati.
2. Ai sensi dell’articolo 2 comma 1, lettera l tricies), Sito esternodel d.lgs. 192/2005 , l’impianto termico è costituito da sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché dagli organi di regolazione e controllo, caratterizzanti il sistema edificio/impianto, al quale attribuire un unico codice catasto.
3. Al momento della prima messa in esercizio dell’impianto, i manutentori o gli installatori, nell’ambito dell’attività di cui all’articolo 11 del presente regolamento, accatastano sul modulo CIT, gli impianti da loro manutenuti o installati, generando l’apposito codice catasto e riportando i contenuti delle schede del libretto d’impianto di cui al decreto 10 febbraio 2014 (Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013 ) e gli elementi descrittivi dell’impianto nel modulo CIT, secondo le modalità telematiche specificate sul sito internet del SIERT. In caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, i tecnici manutentori aggiornano la sezione “generatori“ relativa all’impianto su cui intervengono e trasmettono il nuovo rapporto di controllo di efficienza energetica di cui all’articolo 19, comma 3, dimostrando di aver versato il contributo di cui all’articolo 22.
4. Tutti gli apparecchi alimentati a biocombustibile solido sono accatastati sul modulo CIT del SIERT a prescindere dalla loro potenzialità, secondo quanto indicato nella deliberazione della Giunta regionale prevista dall’articolo 23 ter, comma 3, della l.r. 39/2005 .
5. La deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 4 prevede un procedimento semplificato per effettuare la registrazione nel modulo CIT degli apparecchi a biocombustibile solido con potenza inferiore ai valori di soglia di cui all’allegato A del presente regolamento, aventi potenza termica nominale inferiore a 10 kilowatt, già in esercizio alla data di acquisto di efficacia della deliberazione medesima.
6. Nel caso in cui l'impianto sia composto da più generatori, il codice catasto è unico e ricomprende anche gli apparecchi a biomassa, aventi potenza termica nominale inferiore a 10 kilowatt.
7. Il responsabile dell'impianto fornisce tutte le informazioni ai manutentori e agli installatori, al fine della corretta individuazione nel modulo CIT di tale impianto.
Art. 11
Trasmissione dei rapporti di controllo di efficienza energetica
1. I manutentori e gli installatori registrano nel modulo CIT i rapporti di controllo di cui all’articolo 19, specificando i dati tecnici rilevati in sede di controllo, e ne effettuano la successiva trasmissione, seguendo le procedure indicate sul sito del SIERT.
2. I dati di cui al comma 1 corrispondono a quelli contenuti nella copia rilasciata al responsabile d’impianto. Qualora, in base a controlli effettuati sull'archivio delle dichiarazioni, sia riscontrata la mancata corrispondenza tra i dati del CIT e la documentazione del responsabile, si provvede alla correzione d’ufficio delle dichiarazioni trasmesse.
3. Ad ogni trasmissione del rapporto di controllo ai sensi dell’articolo 19, comma 6, il sistema produce un’apposita ricevuta.
Art. 12
Relazione di monitoraggio
1. Con la cadenza indicata dai decreti attuativi di cui all’Sito esternoarticolo 8, comma 4, del d.lgs. 48/2020 , ARRR S.p.A. redige e trasmette alla struttura regionale competente una relazione contenente le informazioni sul controllo, sulla manutenzione, sull’accertamento e sull’ispezione degli impianti termici degli edifici nonché sugli APE, al fine di implementare il portale nazionale sulla prestazione energetica degli edifici di cui all’Sito esternoarticolo 4 quater, comma 1, del d.lgs. 192/2005 .
2. Con decreto del dirigente della struttura regionale competente sono indicati i dati necessari di cui al comma 1 e le modalità di trasmissione degli stessi, in linea con quanto stabilito con i decreti di cui all’Sito esternoarticolo 4 quater, comma 4, del d.lgs. 192/2005 . Sono indicate, altresì, le procedure, in termini di erogazione dei servizi e di gestione dei flussi informativi, indicate dai protocolli d'intesa di cui al decreto del ministero della transizione ecologica 4 agosto 2022, n. 304 (Modalità per il funzionamento del Portale nazionale sulla prestazione energetica degli edifici, istituito presso l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile “ENEA”).
Capo II
Esercizio, manutenzione e controllo degli impianti termici
Art. 13
Documentazione a corredo degli impianti termici
1. Gli impianti termici sono muniti di:
a) libretto di impianto per la climatizzazione di cui all'articolo 18, comma 6;
b) istruzioni di uso e manutenzione dell’impianto rese, ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 3, dai manutentori o installatori dell’impianto;
c) libretti di istruzione di uso e manutenzione dei singoli generatori, bruciatori e apparecchiature dell'impianto forniti dai produttori;
d) “dichiarazione di conformità” o “dichiarazione di rispondenza” ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'Sito esternoarticolo 11 quaterdecies, comma 13, lettera a), della legge n. 248 del 2 dicembre 2005 , recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici);
e) rapporto di controllo e manutenzione di cui all'articolo 17, comma 6, di seguito indicato come “rapporto di manutenzione”, nonché “rapporto di controllo di efficienza energetica” di cui all’articolo 19, comma 3, di seguito denominato “RCEE”;
f) codice identificativo dell'impianto, di seguito indicato come “codice catasto”, di cui all'articolo 10 comma 1, nel caso di impianti al servizio di più unità immobiliari, tabella prevista dall'Sito esternoarticolo Sito esterno4, comma 7, del d.p.r. 74/2013 ;
g) documentazione di cui al decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 1 dicembre 1975 (Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione) laddove obbligatoria per tale tipologia di impianto;
h) documentazione di cui alla normativa in materia di prevenzione incendi, ove prevista per tale tipologia di impianto;
i) documentazione prevista dalla Sito esternoparte V, Titolo II, del d.lgs. 152/2006 , per gli impianti termici civili come individuati dagli articoli 282 e 283 dello stesso decreto, da allegarsi al libretto di impianto per quelli già in esercizio o alla dichiarazione di conformità di cui al d.m. 37/2008 per quelli nuovi o modificati.
Art. 14
Limiti di esercizio degli impianti termici e valori massimi delle temperature in ambiente
1. Durante il funzionamento dell'impianto termico di climatizzazione invernale ed estiva sono rispettati i valori massimi delle temperature in ambiente indicati dall’Sito esternoarticolo 3 del d.p.r. 74/2013 , fatte salve le ordinanze del Sindaco di cui all’Sito esternoarticolo 5 del d.p.r. 74/2013 e i provvedimenti più restrittivi adottati a livello statale.
2. L'esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale è effettuato nel rispetto dei limiti temporali indicati dall’Sito esternoarticolo 4 del d.p.r. 74/2013 , fatte salve le ordinanze del Sindaco di cui all’Sito esternoarticolo 5 del d.p.r. 74/2013 e i provvedimenti più restrittivi adottati a livello statale.
Art. 15
Termoregolazione e contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati
1. I condomini e gli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici sono dotati di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore per singola unità immobiliare, ai sensi e con le modalità previste dal Sito esternodecreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE).
2. Il responsabile di impianto, o il terzo responsabile qualora nominato, garantisce il corretto funzionamento e la necessaria manutenzione dei sistemi di cui al comma 1.
3. L’installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione è segnalata nella apposita sezione del libretto di impianto di cui all’articolo 18, comma 6.
4. Il corretto funzionamento dei sistemi installati è soggetto a controllo periodico da parte del manutentore dell’impianto, che provvede a segnalare eventuali situazioni di non conformità nel rapporto di controllo di cui agli articoli 17 e 19.
5. Il mancato assolvimento dell'obbligo di installazione dei sistemi di cui al comma 1 è soggetto alla relativa sanzione di cui all'Sito esternoarticolo 16 del d.lgs. 102/2014 .
Art. 16
Responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico
1. L'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica in edilizia sono affidati al responsabile dell'impianto come identificato dall’allegato A al Sito esternod.lgs. 192/2005 , che può delegarle ad un terzo, secondo quanto previsto dall’Sito esternoarticolo 6, comma 2, del d.p.r. 74/2013 .
2. Il responsabile dell’impianto ed il terzo responsabile sono soggetti alle disposizioni dell’articolo 6 del Sito esternod.p.r. 74/2013 .
3. Le modifiche concernenti il soggetto responsabile dell’impianto sono comunicate a ARRR S.p.A. per mezzo della modulistica approvata con decreto del dirigente della struttura competente e resa disponibile nel sito internet del SIERT:
a) a cura del nuovo responsabile, entro 10 giorni lavorativi se tale modifica è conseguente alla nomina di un terzo responsabile o di un nuovo responsabile di condominio;
b) a cura del nuovo responsabile, entro 30 giorni lavorativi se tale modifica è dovuta al subentro di un nuovo proprietario o occupante;
c) a cura del terzo responsabile, entro 2 giorni lavorativi in caso di sua revoca, rinuncia o decadenza ai sensi dell'Sito esternoarticolo 6, comma 4, del d.p.r. 74/2013 .
4. Gli adempimenti di cui al comma 3 possono essere delegati dal responsabile direttamente all’operatore incaricato della trasmissione del rapporto di controllo, ai sensi dell’articolo 11. Di tale delega è fatta menzione nel RCEE.
5. Ai fini di cui all’articolo 1 comma 5 del presente Regolamento, la disattivazione dell’impianto è comunicata a ARRR S.p.A. per mezzo della modulistica approvata con decreto del dirigente della struttura competente e resa disponibile nel sito internet del SIERT a cura del soggetto responsabile dell’impianto entro trenta giorni.
6. Nei casi di impianti con potenza nominale al focolare superiore a 0,232 megawatt, il responsabile oppure, ove delegato, il terzo responsabile, provvede anche al rispetto degli obblighi relativi alla conduzione dell'impianto ai sensi dell’Sito esternoarticolo 287 del d.lgs. 152/2006 , ivi compresa l'individuazione della figura del conduttore.
Art. 17
Controllo e manutenzione e degli impianti termici
1. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell’impianto sono svolte da ditte abilitate ai sensi del d.m. 37/2008. Per gli impianti con apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra, il personale e la ditta manutentrice sono certificati ai sensi del Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146 (Regolamento di esecuzione del regolamento UE n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento CE n. 842/2006).
2. Le operazioni di cui al comma 1 sono svolte conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni di uso e manutenzione dell’impianto fornite dalla impresa installatrice.
3. Per impianti esistenti privi delle istruzioni di uso e manutenzione di cui al comma 2 spetta alla ditta incaricata della manutenzione dell’impianto fornire le stesse istruzioni.
4. Nel caso in cui, ai fini delle ispezioni previste all’articolo 20 risultino assenti le istruzioni d’uso e manutenzione, per le periodicità di cui al comma 2 è preso a riferimento l’intervallo più stringente pari ad un anno solare.
5. Le istruzioni di uso e manutenzione sono redatte facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi o alle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o apparecchio o dispositivo, conformemente a quanto disposto dall’articolo 7, commi 2, 3 e 4, Sito esternodel d.p.r. 74/2013 .
6. Al termine delle operazioni di controllo e manutenzione previste al presente articolo, l’operatore incaricato dal responsabile di impianto redige e sottoscrive in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà un rapporto di controllo e manutenzione in cui sono riportate le attività effettuate e specificato se attività derivanti dalle istruzioni di cui al comma 2 o da altro evento. Il rapporto, da redigere secondo i modelli di cui alle pertinenti norme UNI, indica la scadenza del successivo intervento programmato.
7. Una copia del rapporto di controllo e manutenzione, sottoscritta per presa visione e per ricevuta, è rilasciata al responsabile dell’impianto che la conserva e la allega al libretto di cui all’articolo 18. Un’altra copia è conservata a cura del manutentore per un periodo non inferiore a 5 anni per eventuali verifiche documentali nell’ambito dell’attività ispettiva di cui all’articolo 20 del presente regolamento. Il rilascio di tale rapporto non è soggetto all'obbligo di trasmissione al modulo CIT del SIERT né al pagamento del contributo regionale di cui all'articolo 22.
8. Qualora il soggetto manutentore rilevi nella sua attività situazioni di immediato pericolo provvede:
a) alla tempestiva interruzione del funzionamento dell’impianto, che può essere riattivato solo dopo i necessari interventi,
b) ad informare senza indugio il responsabile dell’impianto, imponendo il divieto di utilizzo dello stesso fino ad esecuzione dei necessari interventi;
c) a trasmettere il più tempestivamente possibile e comunque entro i successivi 5 giorni, nell'apposita sezione del CIT, copia del rapporto di controllo e manutenzione indicante per esteso le anomalie che hanno determinato la pericolosità dell’impianto. L'inoltro per via informatica non è soggetto al pagamento del contributo regionale di cui all’articolo 22.
Art. 18
Obblighi di controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici
1. I controlli di efficienza energetica di cui al presente articolo sono obbligatori per gli impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale non minore di 10 kilowatt, per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale non minore di 12 kilowatt indipendentemente dalla fonte energetica utilizzata e per le unità cogenerative ed impianti alimentati da teleriscaldamento di cui all’allegato A del Sito esternod.p.r. 74/2013 . In caso di macchine frigorifere o pompe di calore, i controlli di cui al presente articolo sono obbligatori solo quando la potenza utile, in una delle modalità di utilizzo per la climatizzazione invernale o per quella estiva, è maggiore o uguale a 12 kilowatt.
2. I controlli di efficienza energetica sono realizzati nei casi di:
a) prima messa in esercizio dell'impianto, a cura dell'installatore;
b) sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, quali il generatore di calore;
c) interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l'efficienza energetica.
3. I controlli di cui al comma 2, lettere a) e b), sono effettuati entro il termine di 30 giorni dalla posa e collegamento dell’apparecchio. Nel caso in cui l’impianto, oltre tale termine, non sia messo in servizio in quanto non utilizzato, il responsabile ne dà comunicazione scritta agli uffici territoriali competenti di ARRR S.p.A., specificando le motivazioni del mancato collaudo.
4. I controlli di efficienza energetica successivi a quelli di cui ai commi 2 e 3, sono effettuati secondo la periodicità riportata nella tabella di cui all'allegato A al presente regolamento.
5. In caso di mancato rispetto, senza adeguata giustificazione, della tempistica riportata al comma 3, relativamente all’effettuazione del primo rapporto di controllo di efficienza energetica successivo all’installazione o alla sostituzione di un nuovo impianto o gruppo termico con generatore di calore a fiamma alimentato a gas, metano o gpl e con potenza inferiore a 100 kilowatt di potenza, il successivo controllo è effettuato dopo due anni.
6. Gli impianti termici sono muniti di un “libretto di impianto per la climatizzazione” conforme all’ allegato I del d.m. 10 febbraio 2014. L’impresa installatrice, la ditta incaricata della manutenzione e il responsabile dell’impianto provvedono alla compilazione delle schede di rispettiva competenza contenute nel suddetto libretto.
7. Il libretto comprende una scheda che identifica l’impianto e il suo responsabile.
8. Il libretto, unitamente al codice catasto, è conservato a cura del responsabile dell’impianto presso l’unità immobiliare o la centrale termica in cui questo è collocato per tutta la sua durata in esercizio.
9. In caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell’immobile o unità immobiliare i libretti di impianto sono consegnati, a cura del responsabile dell’impianto all’avente causa, debitamente aggiornati, con gli eventuali allegati.
Art. 19
Modalità di controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici
1. Il controllo di efficienza energetica verifica:
a) il sottosistema di generazione come definito nell'Allegato A del Sito esternod.lgs. 192/2005 ;
b) la presenza e la funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati;
c) la presenza e la funzionalità dei sistemi di trattamento dell'acqua, dove previsti.
2. Oltre a quanto previsto al comma 1, è verificato:
a) nel caso di generatori di calore, che il rendimento di combustione, misurato alla massima potenza termica effettiva del focolare del generatore di calore nelle condizioni di normale funzionamento in conformità alle norme tecniche UNI in vigore, rispetti i valori limite di cui all’allegato B al Sito esternod.p.r. 74/2013 , fatto salvo quanto previsto all’articolo 42;
b) nel caso di macchine frigorifere e pompe di calore, che siano rispettati i valori limite di efficienza energetica di cui all'Sito esternoarticolo 8, comma 9, del d.p.r. 74/2013 , fatto salvo quanto previsto all’articolo 42;
c) nel caso di unità cogenerative, che siano rispettati i valori limite di efficienza energetica di cui all'Sito esternoarticolo 8, comma 10, del d.p.r. 74/2013 , fatto salvo quanto previsto all’articolo 42.
3. Ai fini delle verifiche di cui ai commi 1 e 2, il controllo di efficienza energetica accerta quanto indicato nei rispettivi modelli di RCEE di cui agli allegati II, III, IV e V del d.m. 10 febbraio 2014.
4. Nel caso di mancato rispetto dei valori limite di cui al comma 2 si applica quanto prescritto dall’articolo 8, commi 7, 8, 9, 10, Sito esternodel d.p.r. 74/2013 .
5. Nel caso di impianti soggetti alla misurazione in opera del rendimento e del tiraggio per l’evacuazione dei prodotti della combustione, le operazioni di controllo e manutenzione sono effettuate con strumentazione idonea. Lo strumento di misurazione è sottoposto a regolare manutenzione secondo quanto prescritto nelle specifiche istruzioni fornite dal produttore ed è verificato e tarato secondo le indicazioni di cui alle pertinenti norme UNI.
6. Al termine delle operazioni di controllo e manutenzione previste dal presente articolo, l’operatore incaricato dal responsabile di impianto redige e sottoscrive, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, il RCEE di cui al comma 3. Per i gruppi termici alimentati a biocombustibile solido, è compilato lo specifico modello approvato con decreto del dirigente della struttura regionale competente.
7. Il rapporto è compilato in ogni sua parte, ed indica la segnalazione di eventuali carenze che possono determinare condizioni di grave pericolo, o di altre anomalie o difformità tali da non generare situazioni di pericolo immediato, nonché i provvedimenti che il responsabile dell’impianto è tenuto ad adottare ed i relativi tempi massimi di attuazione.
8. Nel rapporto di controllo di efficienza energetica sono riportati il codice fiscale del responsabile dell'esercizio e manutenzione di cui all'articolo 16, nonché il codice catasto dell’impianto, di cui all'articolo 10 e il codice univoco attestante il versamento del relativo onere generato secondo le procedure di cui all’articolo 22, commi 1 e 2.
9. Una copia del rapporto di controllo di efficienza energetica è rilasciata al responsabile dell’impianto, che la conserva e la allega al libretto di cui all’articolo 18. Una copia è conservata a cura del manutentore per un periodo non inferiore a 5 anni per eventuali verifiche documentali nell’ambito dell’attività ispettiva di cui all’articolo 20.
10. Entro i 60 giorni successivi alla redazione del rapporto di controllo di efficienza energetica, il manutentore trasmette il rapporto stesso per via telematica tramite il modulo CIT del SIERT. Qualora il rapporto di controllo di efficienza energetica riportasse delle prescrizioni che ne vietino l’utilizzo per ragioni di sicurezza, la trasmissione è compiuta il più tempestivamente possibile e comunque non oltre 5 giorni dalla compilazione del rapporto.
11. La validità della registrazione presso il modulo CIT del SIERT, relativo agli interventi obbligatori di cui all’articolo 18, è altresì subordinata alla corresponsione da parte del responsabile dell’impianto del contributo previsto all’articolo 22. I rapporti privi dell’evidenza del versamento dei contributi, secondo le modalità indicate nelle istruzioni pubblicate nel sito internet del SIERT non sono validamente compiuti.
12. Qualora il mancato pagamento del contributo derivi da un rifiuto esplicito del responsabile dell’impianto, di tale rifiuto è fatta esplicita menzione nel RCEE. In tale ipotesi, tramite l’apposita funzionalità resa disponibile nel modulo CIT del SIERT e secondo il procedimento indicato nel manuale pubblicato sul sito internet del SIERT, il manutentore comunica tale fattispecie.
13. Il modulo CIT del SIERT, per ogni RCEE, rilascia la ricevuta di avvenuto inserimento a sistema, recante l’indicazione dei soggetti responsabili degli impianti termici per i quali è stato effettuato il versamento del contributo di cui all’articolo 22.
Capo III
Accertamento ed ispezione sugli impianti termici
Art. 20
Generalità sugli accertamenti e le ispezioni sugli impianti termici
1. ARRR S.p.A. effettua per conto della Regione, gli accertamenti e le ispezioni necessarie per la verifica dell’osservanza delle norme per il contenimento dei consumi energetici nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici. A tal fine, provvede con l’ausilio del modulo CIT del SIERT all’accertamento dei rapporti di controllo di efficienza energetica pervenuti e, qualora se ne rilevi la necessità, ad attivare le procedure finalizzate ad ottenere gli adeguamenti tecnici e documentali.
2. Il responsabile di impianto notifica gli avvenuti adeguamenti tecnici e documentali di cui al comma 1, entro il termine massimo di 90 giorni dalla ricezione della comunicazione che indica le non conformità rilevate. Il responsabile dell’impianto termico può, per motivi a lui non imputabili e comunque sulla base di adeguate motivazioni tecniche o procedurali o autorizzative, chiedere una proroga del termine suddetto.
3. L’avvenuto adeguamento è attestato attraverso l’apposito modulo, redatto sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Tale modulo è corredato di nuovo RCEE nel caso in cui la non conformità riguardi dei parametri relativi alla prova di efficienza energetica, relativi alla combustione o al tiraggio.
4. Qualora dall'accertamento si rilevi la segnalazione da parte del manutentore di carenze che possono determinare condizioni di potenziale pericolo, ARRR S.p.A., provvede ad informare il comune competente per territorio per l’assunzione dei necessari provvedimenti, inviando al responsabile d’impianto e a chi ha redatto il RCEE la diffida all’uso dell’impianto per mezzo di comunicazione con prova di consegna, con richiesta di messa a norma entro un termine non superiore a 15 giorni, prorogabile esclusivamente per comprovati motivi tecnici.
5. Qualora siano decorsi i termini indicati nella comunicazione di diffida senza che sia pervenuta la documentazione relativa all’avvenuto adeguamento, è programmata una specifica ispezione atta ad accertare l’eventuale mantenimento in esercizio dell’impianto diffidato o la rimozione delle cause di cui sopra. Per gli impianti alimentati tramite la rete del gas naturale, qualora il responsabile non provveda a rimuovere le cause di potenziale pericolo indicate al comma 4, dandone successiva comunicazione nei termini e nelle modalità indicate nella diffida d’uso, o nell’eventuale ispezione programmata, ARRR S.p.A informa l'impresa di distribuzione per le misure cautelari previste dall’Sito esternoarticolo 16, comma 6, del d.lgs.23 maggio 2000, n. 164 (Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’Sito esternoarticolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144 ), informando contestualmente della segnalazione la competente struttura regionale ed il comune territorialmente competente.
6. Le ispezioni sono effettuate su impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale non minore di 10 kilowatt e di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale non minore di 12 kilowatt.
7. Ai fini degli obiettivi di miglioramento dell'efficienza energetica, le ispezioni sono programmate in base ai seguenti criteri:
a) gli impianti termici soggetti agli obblighi di trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica, laddove questo non risulti pervenuto secondo la periodicità di cui all’allegato A del presente regolamento o sia privo del contributo di cui all’articolo 22 comma 1;
b) gli impianti termici per i quali a seguito dell’accertamento documentale permangano, anche dopo la richiesta di adeguamenti tecnici e documentali, elementi di criticità legati alla sicurezza;
c) impianti dotati di generatori o macchine frigorifere con anzianità superiore a 15 anni;
d) impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale superiore a 100 kilowatt: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni due anni;
e) impianti dotati di macchine frigorifere con potenza termica utile nominale superiore ai 100 kilowatt: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni quattro anni;
f) impianti dotati di generatori a gas con potenza termica utile nominale superiore a 100 kilowatt e impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale compresa tra 20 e 100 kilowatt: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni quattro anni.
8. Per gli impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale compresa tra 10 e 100 kilowatt, alimentati a gas, metano o gpl e per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale compresa tra 12 e 100 kilowatt, l’accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica inviato dal manutentore o terzo responsabile ai sensi dell’articolo 19, comma 10, è ritenuto sostitutivo dell’ispezione. Al fine di garantire adeguate modalità di verifica dei relativi rapporti di controllo di efficienza energetica, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) sono disposte apposite ispezioni in misura non superiore all’1 per cento dei rapporti trasmessi nell’arco del biennio.
9. Per gli impianti alimentati mediante combustibile solido biomassa o legna, nel quadro dell’azione di risanamento della qualità dell’aria realizzata dalla Regione, la campionatura è determinata dai provvedimenti adottati mediante la deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 23 ter della l.r. 39/2005 .
10. La verifica del rispetto delle prescrizioni di efficienza energetica di cui all’articolo 18, può essere effettuata anche attraverso procedure automatizzate nell’ambito del modulo CIT del SIERT. In tale ipotesi, è inviata immediata comunicazione dell’esito del controllo al responsabile dell’impianto il quale è tenuto a provvedere entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione alla regolarizzazione della sua posizione, per mezzo del versamento del relativo onere mediante il proprio manutentore a seguito dell’intervento di controllo di efficienza energetica.
Art. 21
Modalità di ispezione degli impianti termici
1. L’ispezione è diretta a verificare l’osservanza alle norme relative al contenimento dei consumi energetici nell’esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici di cui al presente regolamento. Essa comprende una valutazione dell’efficienza energetica del generatore, una stima del suo corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale ed estiva dell’edificio con riferimento al progetto dell’impianto, se disponibile, e una consulenza sui possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell’impianto in modo economicamente conveniente.
2. La stima del corretto dimensionamento non è ripetuta nelle successive ispezioni se non vi sono state modifiche dell'impianto o del fabbisogno energetico dell’immobile.
3. Oltre alle tradizionali attività di ispezione, senza oneri aggiuntivi a carico del responsabile d’impianto, nell’ambito dei controlli di cui all’articolo 20, sono effettuate le verifiche sui sistemi per la termoregolazione degli ambienti e la contabilizzazione autonoma del calore in caso di sistema di fornitura centralizzata, al fine di verificare l’ottemperanza alle disposizioni in materia di uso razionale dell’energia di cui al Sito esternodecreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE) e di cui all’articolo 15. Il controllo è relativo alle condizioni dell’impianto e può essere effettuato anche prendendo soltanto visione dei documenti relativi allo stesso.
4. La data fissata per l’ispezione è comunicata al responsabile dell’impianto, o al terzo responsabile qualora incaricato, con almeno 15 giorni d’anticipo, per mezzo di servizio postale, con consegna diretta a mezzo di proprio personale o mediante posta elettronica certificata, riportando in evidenza:
a) l’inquadramento normativo dell’ispezione;
b) l’eventuale data e fascia oraria programmata;
c) le modalità di esecuzione dell’ispezione e l’invito al responsabile di impianto a renderla possibile, assicurando la presenza propria o di un delegato.
5. La data programmata per l’ispezione è modificata qualora l'utente ne faccia richiesta per iscritto o ne dia comunicazione anche telefonica con almeno 3 giorni di anticipo.
6. Il responsabile dell’impianto fornisce all’ispettore la documentazione relativa all'impianto di cui all’articolo 13.
7. Al termine dell’ispezione il tecnico ispettore redige la scheda relativa del libretto di impianto e un rapporto di prova secondo il modello approvato con decreto del dirigente della struttura regionale competente e contenuto nell’apposito modulo CIT del SIERT da compilarsi entro il giorno stesso dell’ispezione. Una copia del rapporto di prova è consegnato al responsabile dell'esercizio e manutenzione che lo allega al libretto di impianto.
8. Qualora in sede di ispezione l'impianto non raggiunga i valori limiti minimi di efficienza energetica di cui all'articolo 19, entro 180 giorni dall’ispezione il responsabile invia un “rapporto di controllo di efficienza energetica”, redatto da un tecnico abilitato che attesti il rispetto di tali limiti, anche attraverso la sostituzione del generatore o macchina frigorifera o pompa di calore o unità cogenerativa interessata.
9. Nel caso in cui, durante l’ispezione, si rilevino parziali difformità dell'impianto termico rispetto alla normativa vigente o parziali carenze o errori della documentazione presente l’ispettore, dopo aver segnalato l’anomalia nell’apposito spazio del rapporto di prova, ne prescrive l’adeguamento.
10. Nei casi di cui al comma 9, al responsabile dell’impianto è assegnato un termine di 90 giorni entro cui è tenuto a rimuovere le criticità riscontrate e a comunicare l'adeguamento mediante utilizzo dell’apposito modulo di messa a norma pubblicato sul sito del SIERT, redatto sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Tale modulo è corredato di nuovo RCEE nel caso in cui la non conformità riguardi dei parametri relativi alla prova di efficienza energetica, relativi alla combustione o al tiraggio o laddove il controllo di efficienza energetica risulti scaduto. Il responsabile dell’impianto termico può, per motivi a lui non imputabili e sulla base di motivazioni oggettivamente riscontrabili, chiedere una proroga del termine suddetto. Alla scadenza del termine stabilito, laddove non sia stato effettuato l'adeguamento prescritto, l’autorità competente applica le sanzioni previste dall'Sito esternoarticolo 15 del d.lgs. 192/2005 per le prescrizioni in materia di efficienza energetica e secondo le procedure di cui al titolo IV del presente regolamento.
11. Qualora in sede di ispezione siano riscontrati elementi di criticità dell'impianto tali da configurare potenziali fattori di rischio per la sicurezza, con particolare riferimento per gli impianti collocati in locali adibiti alla permanenza delle persone, l'ispettore prescrive nel rapporto di prova il divieto assoluto di utilizzo dell'impianto. Il responsabile dell'esercizio e manutenzione provvede al rispetto di tale prescrizione.
12. Nel caso di cui al comma 11, ARRR S.p.A. provvede a dare tempestiva comunicazione al comune territorialmente competente, chiamato ad assumere gli atti di volta in volta necessari.
13. Nel caso di impianti alimentati tramite la rete di gas naturale, qualora sia accertato il normale utilizzo in assenza della prescritta messa a norma, ARRR S.p.A. richiede l’interruzione della fornitura all'impresa di distribuzione ai sensi dell'Sito esternoarticolo 16 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'Sito esternoart. 41 della L. 17 maggio 1999, n. 144 ), informando contestualmente la competente struttura regionale ed il comune territorialmente competente.
14. Nel caso di ispezioni di impianti termici civili di potenza termica nominale al focolare superiore a 35 kilowatt, ARRR S.p.A. provvede ai controlli, nei limiti delle risorse disponibili, ai fini del rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 285 e 286 Sito esternodel d.lgs. 152/2006 .
15. Qualora l’ispezione non possa essere effettuata nella data concordata per cause imputabili al responsabile dell’impianto, l’ispettore compila il rapporto di prova nel modulo CIT del SIERT, evidenziando quanto di sua competenza e fornendo indicazioni per mezzo di apposita comunicazione al fine di riprogrammare la nuova ispezione. In caso di ripetuta mancata ispezione per reiterata negligenza o rifiuto del responsabile dell’impianto termico, l’ispettore attesta la fattispecie compilando il rapporto di prova sul modulo CIT SIERT, che rappresenta titolo per applicare la sanzione pecuniaria prescritta dall’Sito esternoarticolo 15, comma 5, del d.lgs. 192/2005 per violazione delle norme in materia di controllo e manutenzione degli impianti, fermo restando l'eventuale sospensione della fornitura di gas naturale ai sensi dell'Sito esternoarticolo 16 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'Sito esternoarticolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144 ).
Art. 22
Contributo per le attività di accertamento ed ispezione degli impianti termici
1. In relazione a ciascun controllo obbligatorio di efficienza energetica di cui all'articolo 18, è versato un contributo per le attività di accertamento al momento della redazione del RCEE. Il pagamento di tale contributo è effettuato dal responsabile di impianto all'operatore incaricato delle operazioni di controllo e manutenzione, il quale provvede a versarlo alla Regione, secondo il procedimento indicato sul sito del SIERT.
2. L’attestazione di avvenuto pagamento del contributo codice univoco generato dal sistema informatico SIERT, rilasciata al responsabile dell’impianto, di cui al comma 1, è identificata da un riportato sulla copia cartacea dell’RCEE.
3. Per gli impianti per i quali il rapporto di controllo di efficienza energetica non sia stato trasmesso tramite il modulo CIT del SIERT nei termini prescritti o sia privo del codice di cui al comma 2, il responsabile di impianto è tenuto al versamento di un contributo per le attività di ispezione, secondo le procedure riportate nella comunicazione di avviso di ispezione e con le modalità ed i tempi indicati dall’ispettore incaricato.
4. Il contributo di cui al comma 3 è corrisposto anche in caso di mancata ispezione per negligenza o rifiuto del responsabile dell’impianto, ferma restando l’applicazione delle sanzioni di cui all’Sito esternoarticolo 15, comma 5, del d.lgs. 192/2005 e all’articolo 23 quinquies, comma 7, della l.r. 39/2005 .
5. Per verificare a quale intervallo di potenza fra quelli individuati all’allegato A del presente regolamento appartiene l’impianto ai fini del calcolo del contributo e della periodicità dei controlli, si fa riferimento alle seguenti indicazioni:
a) gli apparecchi che sono al servizio di un unico sottosistema di distribuzione o di controllo operano come unico impianto termico e sono soggetti ad un unico contributo;
b) nel caso in cui gli apparecchi appartenenti al solito impianto siano alimentati da vettori energetici differenti, è dovuto un contributo per ciascun rapporto di controllo, relativo a ciascun apparecchio, considerando la singola potenza utile nominale di ognuno di essi.
6. L’ammontare dei contributi di cui al presente articolo è definito dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 23 septies della l.r. 39/2005 .
7. Gli importi determinati ai sensi del comma 6, in attuazione di quanto disposto dall’Sito esternoarticolo 10, comma 3, lettera c), del d.p.r. 74/2013 , assicurano la copertura dei costi necessari per l'adeguamento e la gestione dell’intero catasto degli impianti termici, nonché per gli accertamenti e le ispezioni su tutti gli apparecchi facenti parte del medesimo impianto.
Art. 23
Riconoscimento e qualificazione dei tecnici ispettori impianti termici
1. L'attività ispettiva di cui agli articoli 20 e 21 è effettuata tramite personale tecnico dotato di adeguata competenza professionale ed in possesso dei requisiti minimi richiesti ai sensi dell'Sito esternoarticolo 9, comma 5, del d.p.r. 74/2013 .
2. ARRR S.p.A. gestisce l’elenco dei soggetti riconosciuti per l’esecuzione delle attività di ispezione di cui al comma 1, ai sensi dell’articolo 22 bis della l.r. 39/2005 .
3. Il personale iscritto nell’elenco di cui al presente articolo è dotato di apposito tesserino di riconoscimento da esibire al responsabile di impianto in occasione delle ispezioni di cui all’articolo 20 del presente regolamento.
4. All’elenco di cui al comma 2, possono essere iscritti anche professionisti esterni ad ARRR S.p.A.,purché in possesso di specifico attestato di idoneità tecnica rilasciato da ENEA, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, o iscritti alla data del 1° gennaio 2012 nell’elenco regionale dei verificatori approvato mediante il decreto del direttore generale ARPAT 5 marzo 2008, n. 51 (Integrazione e Modifica ai Decreti nn. 417/2005 e 418/2006 riguardante l’inserimento di verificatori idonei nell’elenco dei tecnici addetti alle verifiche degli impianti termici nel settore civile ex Sito esternoDPR 412/1993 al Decreto 417/2005 ed approvazione delle Linee Guida per gestione dei relativi elenchi).
5. ARRR S.p.A. ricorre all’elenco di cui al comma 2 per coprire le esigenze legate ai programmi periodici di ispezione e controllo determinati dai criteri di cui all’articolo 20, commi 7, 8 e 9, del presente Regolamento che non possono essere svolti esclusivamente da proprio personale interno.
6. Con deliberazione di Giunta Regionale sono definite le modalità per lo svolgimento dei corsi di abilitazione e formazione e aggiornamento per gli ispettori di impianti termici.
Titolo III
Prestazione energetica degli edifici e APE
Capo I
Utilizzo del Modulo APE del SIERT
Art. 24
Registrazione del certificatore al modulo APE del SIERT
(Articolo 23 ter, commi 2 e 4, della l.r. 39/2005 )
1. Al fine della trasmissione dell’APE, i soggetti certificatori liberi professionisti o appartenenti a società o ad enti con i requisiti di cui all’articolo 8, comma 4, si registrano al modulo APE del SIERT mediante la procedura illustrata nei manuali pubblicati sul sito del SIERT.
2. I soggetti certificatori di cui al comma 1 che trasmettano almeno un APE nell’anno civile, sono tenuti al pagamento degli oneri annuali di cui all’articolo 23 octies, comma 2, della l.r. 39/2005 , a copertura dei costi di realizzazione, manutenzione, implementazione e gestione del SIERT, il cui ammontare e’ stabilito dalla deliberazione di Giunta regionale di cui all'articolo 23 octies, comma 3, della l.r. 39/2005 , fermo restando quanto disposto dall'articolo 38 quater della l.r. 39/2005 .
3. Nel caso di mancato pagamento degli oneri di cui al comma 2 si applica quanto previsto dall’articolo 23 quinquies, comma 17, della l.r. 39/2005 .
4. Sono esonerati dal versamento dell’onere di cui al comma 2 i dipendenti pubblici che svolgano l'attività di certificazione esclusivamente per l'amministrazione di appartenenza. Tali dipendenti non sono registrati nell'elenco di cui all'articolo 5, comma 2.
Art. 25
Registrazione del notaio al modulo APE del SIERT
1. Al fine dell'esercizio delle funzioni relative al trasferimento della proprietà di immobili, i notai possono registrarsi al modulo APE del SIERT, mediante la procedura indicata sul sito telematico del SIERT.
2. I notai di cui al comma 1 che risultino registrati il primo giorno dell’anno civile, sono tenuti al pagamento degli oneri annuali di cui all’articolo 23 octies, comma 2, della l.r. 39/2005 , a copertura dei costi di realizzazione, manutenzione, implementazione e gestione del SIERT, il cui ammontare e’ stabilito dalla deliberazione di Giunta regionale di cui all'articolo 23 octies, comma 3, della l.r. 39/2005 , fermo restando quanto disposto dall'articolo 38 quater della l.r. 39/2005 .
3. Nel caso di mancato pagamento degli oneri di cui al comma 2 si applica la sanzione stabilita dall'articolo 23 quinquies, comma 17, della l.r. 39/2005 .
Art. 26
Trasmissione degli APE
1. Attraverso il modulo APE, i soggetti certificatori generano il codice identificativo dell’APE, registrano e trasmettono i dati di cui all’articolo 8 comma 1, secondo le modalità indicate sul sito del SIERT e provvedono alla generazione dell'APE attraverso lo stesso modulo APE del SIERT, secondo il format di cui all’appendice B del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, da consegnare al committente, debitamente sottoscritto, entro i quindici giorni successivi dalla data di trasmissione.
2. L’APE generato secondo le modalità di cui al comma 1 e sottoscritto digitalmente è altresì inserito nell'apposito modulo del SIERT.
3. Al momento della trasmissione di cui al comma 1, il soggetto certificatore di cui all’ articolo 24, comma 1, del presente regolamento, è tenuto al pagamento del contributo di cui all’art. 23 octies, comma 1, della l.r. 39/2005 , a copertura delle attività di monitoraggio e controllo dell'attestato stesso il cui ammontare e’ stabilito dalla deliberazione di Giunta regionale di cui al citato articolo 23 octies, comma 3, della l.r. 39/2005 , fermo restando quanto disposto dall'articolo 38 quater della l.r. 39/2005 .
4. Per ciascuna trasmissione di attestato è generata un’attestazione contenente l’identificativo dell’APE, i dati catastali dell’immobile e l’attestazione dell’avvenuto pagamento del contributo di cui al comma 3.
5. L’attestazione di avvenuto pagamento del contributo di cui al comma 3, è identificata da un codice univoco generato dal sistema informatico SIERT, riportato sulla ricevuta di cui al comma 4, che il certificatore consegna al committente, unitamente all'APE.
Art. 27
Trasmissione annuale dei dati al SIAPE
1. Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto interministeriale 26 giugno 2015 (Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici), i dati registrati nel modulo APE del SIERT sono trasmessi annualmente, entro il 31 marzo dell’anno successivo, al Sistema Informativo sugli Attestati di Prestazione Energetica (SIAPE), istituito da ENEA, secondo le modalità e mediante gli strumenti resi disponibili da ENEA.
Capo II
Attestazione di prestazione energetica
Art. 28
Documentazione per la redazione degli APE degli edifici
1. Per la redazione degli APE relativi agli edifici di nuova costruzioni o soggetti a ristrutturazione edilizia ricostruttiva:
a) Documentazione fotografica delle lavorazioni principali, con particolare attenzione alla posa degli isolanti termici, degli infissi e della risoluzione dei ponti termici;
b) Schede tecniche di tutti i materiali isolanti con le relative marcature CE/DOP;
c) Schede tecniche degli infissi installati con relative marcature CE/DOP;
d) Schede tecniche dei generatori e la relativa dichiarazione di conformità CE;
e) Libretto di impianto per la climatizzazione di cui all’articolo 18, comma 6;
f) Rapporto di controllo di Efficienza Energetica (RCEE) in corso di validità al momento della redazione del certificato, dove previsti;
g) Progetto degli isolamenti e degli impianti, comprese fonti rinnovabili; comprensivo di relazione sul contenimento delle dispersioni energetiche, ai sensi della Sito esternol. 10/1991 ;
h) Planimetria e visura catastale;
i) Planimetrie, prospetti, sezioni dell’unità immobiliare o edificio oggetto della certificazione trasmesse in formato elettronico non modificabile;
j) Verbale del sopralluogo ai sensi del Sito esternod.lgs. 10 giugno 2020 n. 48 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica) debitamente datato e sottoscritto.
2. Per la redazione degli APE relativi agli edifici soggetti ad interventi differenti dalla ristrutturazione edilizia ricostruttiva o non soggetti ad interventi:
a) Documentazione fotografica;
b) Scheda tecnica del generatore termico climatizzazione invernale, se presente;
c) Libretto di impianto per la climatizzazione di cui all’articolo 18, comma 6, se previsto;
d) Rapporto di controllo di Efficienza Energetica (RCEE) in corso di validità, se previsto;
e) Planimetria e visura catastale in formato elettronico non modificabile;
f) Verbale del sopralluogo ai sensi del Sito esternod.lgs. 10 giugno 2020, n. 48 , debitamente datato e sottoscritto.
3. La documentazione di cui al presente articolo è conservata dal tecnico per un periodo di tempo pari a dieci anni dalla data di trasmissione dell'attestato di prestazione energetica, ai fini dei controlli di cui all'articolo 38.
Art. 29
Contenuto dell’APE
1. L’APE comprova l’efficienza energetica dell’edificio e fornisce le informazioni relative alla qualità energetica dell’edificio nel suo complesso e nei singoli componenti. Esso contiene i seguenti elementi:
a) il frontespizio indicante la natura dell'APE;
b) l’indicazione del comune dove è sito l’immobile, l’indirizzo ed i dati identificativi catastali di esso;
c) i dati identificativi del soggetto certificatore;
d) la data di emissione e di scadenza dell’APE;
e) il codice di identificazione univoca dell’APE, attribuito dal sistema informativo regionale sull'efficienza energetica;
f) l’indice di prestazione globale dell’edificio di energia primaria rinnovabile e l’indice di prestazione globale dell’edificio di energia non rinnovabile, che risultano dalla somma degli indici di prestazione energetica parziali di cui alla lettera g);
g) gli indici relativi alle prestazioni energetiche parziali, di energia primaria rinnovabile e non rinnovabile, individuati sulla base dei fabbisogni di energia primaria riferiti ad un singolo uso energetico dell'edificio, suddivisi nelle seguenti tipologie:
1) indice di prestazione energetica per la climatizzazione estiva, dove presente;
2) indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale;
3) indice di prestazione energetica per la produzione dell’acqua calda finalizzata all’uso igienico e sanitario, dove richiesto;
4) indice di prestazione energetica per l’illuminazione artificiale dove richiesto;
5) indice di prestazione energetica per la ventilazione meccanica, dove presente;
6) indice di prestazione energetica per il trasporto di persone o cose, dove richiesto;
7) i valori obbligatori minimi previsti per i nuovi edifici dai regolamenti di attuazione di cui all'Sito esternoarticolo 4, comma 1 bis, del d.lgs. 192/2005 ;
h) la classe energetica in cui l’edificio ricade in rapporto al sistema di classificazione definito dal decreto ministeriale emanato ai sensi dell'Sito esternoarticolo 6, comma 12, del d.lgs. 192/2005 , al fine di valutare la prestazione energetica dello stesso;
i) il contributo delle fonti rinnovabili alla copertura del fabbisogno di energia primaria, ove presenti;
j) l’indicazione degli interventi più significativi ed economicamente convenienti che consentirebbero il miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio, con una loro valutazione sintetica in termini di costi e benefici, unitamente ad una stima dei possibili passaggi di classe a seguito della loro realizzazione;
k) l’indicazione delle metodologie di calcolo adottate nel rispetto delle norme vigenti;
l) l’indicazione dello strumento di calcolo informatico eventualmente utilizzato, e della relativa garanzia di conformità di tale strumento alle metodologie di cui alla lettera k, conformemente a quanto prescritto dal decreto ministeriale emanato ai sensi dell'Sito esternoarticolo 6, comma 12, del d.lgs. 192/2005 ;
m) le emissioni di anidride carbonica;
n) l’energia esportata;
o) la data del sopralluogo.
2. Ai sensi di quanto previsto dall’allegato 1, punto 6, del d.m. 25 giugno 2015, le indicazioni di cui al comma 1, lettere f), g), j), m) ed n), sono contenuti a pena di nullità degli APE.
3. L’APE descrive altresì:
a) le caratteristiche dell’involucro edilizio dell’edificio;
b) le caratteristiche del sistema edificio ed impianto per la climatizzazione invernale;
c) le caratteristiche del sistema edificio ed impianto per la climatizzazione estiva;
d) le caratteristiche dell’impianto di produzione di acqua calda sanitaria;
e) le caratteristiche dell’impianto di illuminazione artificiale;
f) le caratteristiche degli impianti di produzione da fonte rinnovabile;
g) le caratteristiche dell’impianto di ventilazione meccanica;
h) le caratteristiche dell’impianto di trasporto di persone o cose.
Art. 30
Targa energetica
1. A seguito della trasmissione dell’APE è generata in via automatica, mediante il modulo APE del SIERT, la corrispondente targa energetica dell’edificio in formato digitale, comprensiva delle istruzioni per l’eventuale stampa per l’affissione.
2. Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico di superficie superiore o uguale a 250 metri quadrati, è affisso in luogo visibile al pubblico la “targa energetica” di cui al comma 1.
3. La targa può essere, altresì, affissa in tutti gli edifici, anche diversi da quelli indicati al comma 2.
4. La targa energetica ha la stessa validità temporale dell’APE a cui fa riferimento ed è aggiornata quando l’APE è aggiornato.
5. La targa energetica indica almeno:
a) l’ubicazione dell’edificio;
b) la classe dell’edificio relativa all’indice di prestazione energetica globale;
c) il codice identificativo regionale dell’APE a cui si riferisce.
Art. 31
Annunci commerciali
1. Ai sensi dell’Sito esternoarticolo 6, comma 8, del d.lgs. 192/2005 , nel caso di offerta di vendita o di locazione, i corrispondenti annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali riportano l’indice di prestazione energetica dell’involucro edilizio e globale dell’edificio sia rinnovabile che non rinnovabile e la classe energetica corrispondente dell’unità immobiliare.
2. Gli annunci relativi ad unità immobiliari, dotate di APE, trasmesso tramite il modulo APE del SIERT, riportano, oltre le informazioni di cui al comma 1, anche il numero identificativo progressivo dell’APE di cui all’articolo 8, comma 2, del presente regolamento.
3. Ai sensi dell’articolo 3 ter, lettera e ter), della l.r. 39/2005 , in caso di violazione dell'obbligo da parte del responsabile dell'annuncio di riportare i parametri energetici nell'annuncio di offerta di vendita o locazione, il comune territorialmente competente applica la sanzione amministrativa di cui all’Sito esternoarticolo 15, comma 10, del d.lgs. 192/2005 .
Art. 32
Metodologie di calcolo per la determinazione della prestazione energetica degli edifici ai fini della certificazione energetica
1. Per la determinazione della prestazione energetica degli edifici ai fini dell’APE si tiene conto delle metodologie di calcolo individuate nei regolamenti attuativi dell’Sito esternoarticolo 4 del d.lgs. 192/2005 e nel decreto ministeriale emanato ai sensi dell’Sito esternoarticolo 6, comma 12, del medesimo d.lgs.192/2005 .
Art. 33
Classificazione Energetica degli Edifici
1. Ai fini del presente regolamento, è applicabile il sistema di classificazione energetica degli edifici individuato dal decreto ministeriale emanato ai sensi dell’Sito esternoarticolo 6, comma 12, del d.lgs. 192/2005 .
Art. 34
Modalità per la certificazione energetica degli edifici di nuova costruzione o degli edifici oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva
(Articolo 23, articolo 23 bis e articolo 23 sexies della l.r. 39/2005 )
1. Nel caso di interventi di nuova costruzione o nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva, il proprietario, il costruttore, il detentore dell’immobile o chiunque ne abbia titolo, incarica un soggetto certificatore, tra quelli aventi i requisiti di cui all’articolo 8, comma 4, di redigere l’APE. I dati identificativi del soggetto certificatore incaricato sono indicati nell’istanza di permesso di costruire o nella comunicazione di inizio lavori o nella SCIA.
2. Il soggetto certificatore acquisisce il progetto dell’opera ed i relativi allegati, completi in ogni loro parte.
3. Al fine di consentire le attività di diagnosi, di verifica o di controllo in corso d’opera sulla certificazione energetica, il direttore dei lavori segnala al soggetto certificatore le fasi della costruzione dell’edificio o degli impianti, rilevanti ai fini dell’efficienza energetica dell’edificio.
4. Nel corso della sua attività di diagnosi, di verifica o di controllo, il soggetto certificatore può procedere alle ispezioni e al collaudo energetico delle opere, avvalendosi dei supporti tecnici adeguati.
5. Il soggetto certificatore, nel rispetto delle linee Guida di cui all’Sito esternoarticolo 6, comma 12, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 , redige l’APE e, al momento in cui i professionisti abilitati danno luogo agli adempimenti di cui all’articolo 149 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme sul governo del territorio), ne trasmette copia al committente, a seguito degli adempimenti di cui all’articolo 26.
6. Dell’APE, è fatta menzione nell’attestazione asseverata di agibilità di cui all’articolo 149 della l.r. 65/2014 .
7. Ai sensi dell’articolo 23 bis, comma 3, della l.r. 39/2005 , in combinato disposto con l'Sito esternoarticolo 8, comma 2, del d.lgs.192/2005 , l'attestazione di cui all’articolo 149 della l.r. 65/2014 è inefficace a qualsiasi titolo, qualora non sia trasmesso l’APE, secondo le modalità di cui all’articolo 26.
Art. 35
Modalità per la certificazione energetica degli edifici esistenti
1. Il proprietario dell’edificio o chiunque ne abbia titolo, incarica un soggetto certificatore, tra quelli aventi i requisiti di cui all’articolo articolo 8, comma 4, di predisporre l’APE.
2. Il soggetto certificatore può acquisire, ove reperibili, il progetto dell’opera, la relazione di cui all’articolo. 28 Sito esternodella legge 9 gennaio 1991, n.10 (Norme in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia) ed ogni altra documentazione concernente la qualità energetica dell’edificio.
3. Nell’ambito della sua attività di diagnosi, di verifica o di controllo, il soggetto certificatore può procedere alle ispezioni e al collaudo energetico delle opere, avvalendosi dei supporti tecnici adeguati.
4. Il soggetto certificatore, nel rispetto delle linee guida di cui all’Sito esternoarticolo 6, comma 12, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 , redige l’APE e, prima della stipula dell’atto di trasferimento a titolo oneroso o prima della stipula del contratto di locazione o di tutti gli altri usi, ne trasmette copia al committente, a seguito dell’espletamento della procedura di cui all’articolo 26.
5. Dell’APE è fatta menzione nell’atto di trasferimento o nel contratto di locazione o nelle altre tipologie di atti. In detti atti è indicato il numero di identificazione del sistema informativo sull’efficienza energetica attribuito all’attestato.
Art. 36
Modalità di trasmissione degli APE per le certificazioni energetiche volontarie
1. Fuori dai casi in cui è obbligatoria la presentazione dell’APE ai sensi dell’articolo 23 bis, commi 1 e 4, della l.r. 39/2005 e della normativa statale di riferimento, i soggetti certificatori trasmettono attraverso il SIERT gli APE per edifici già esistenti su richiesta del proprietario o dell’avente titolo.
2. Agli APE di cui al comma 1 si applica quanto previsto all’articolo 26.
Art. 37
Riconoscimento e qualificazione dei tecnici ispettori APE
1. L'attività ispettiva è effettuata tramite personale tecnico dotato di adeguata competenza professionale ed in possesso dei requisiti richiesti ai soggetti certificatori liberi professionisti o appartenenti a società o ad enti, iscritti al proprio ordine o collegio professionale, ai sensi del Sito esternod.p.r. 75/2013 .
2. Il personale di cui al comma 1 è iscritto nell’elenco istituito ai sensi dell’articolo 22 bis della l.r. 39/2005 ed è dotato di apposito tesserino di riconoscimento da esibire in occasione delle ispezioni di cui all’articolo 38, comma 4, del presente regolamento.
3. Con deliberazione di Giunta Regionale sono definite le modalità per lo svolgimento dei corsi di abilitazione e formazione e aggiornamento per gli ispettori di impianti termici.
Art. 38
Vigilanza e verifiche sugli APE
(Articolo 23 quinquies, commi 14, 15, 16 e 17, della l.r. 39/2005 )
1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1 bis, della l.r. 39/2005 , ARRR S.p.A., per conto della Regione, svolge l'attività di vigilanza sugli APE rilasciati dai soggetti certificatori. A tal fine effettua verifiche sulla regolarità, la completezza e la veridicità delle attestazioni energetiche ricevute, attraverso il metodo a campione, determinato secondo la modalità di cui al comma 2.
2. Nel rispetto dell'articolo 5, decreto ministeriale del 26 giugno 2015 (Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici), il campione su cui effettuare le verifiche è scelto, mediante sorteggio, nella misura complessiva di almeno il 2 per cento degli APE depositati in ogni anno solare.
3. Le verifiche comprendono:
a) l’accertamento tecnico-formale e documentale;
b) le valutazioni di congruità e coerenza dei dati di progetto o di diagnosi con la metodologia di calcolo individuata nel presente regolamento ed i risultati espressi;
c) eventuali richieste di chiarimenti ai soggetti certificatori o ai direttori dei lavori interessati;
d) eventuale ispezione in opera.
4. L’attività di vigilanza e verifica prevede anche la possibilità di attivare accertamenti e ispezioni negli edifici, avvalendosi, ove necessario, dei metodi e delle tecniche idonee a rilevare la prestazione energetica degli edifici medesimi, ivi comprese la termoflussimetria e la termografia all’infrarosso.
5. Ulteriori verifiche rispetto a quelle di cui al comma 1, anche al fine di incrementare la base dati conoscitiva utile a programmare l’azione regionale in materia, possono essere attivate d’ufficio o per istanza di parte al fine di controllare singole posizioni e verificare l’eventuale reiterarsi di irregolarità da parte dei soggetti certificatori nonché accertare eventuali comportamenti omissivi.
Titolo IV
Disciplina sanzionatoria
Art. 39
Fasi del procedimento
1. Il procedimento sanzionatorio si svolge nel rispetto disposizioni di cui alla legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative) e della Sito esternolegge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
2. La Regione è autorità competente all’applicazione della sanzione amministrativa. Il personale di ARRR S.p.A. è individuato organo accertatore ai sensi dell’articolo 6, commi 1 e 2, della l.r. 81/2000 , secondo quanto disposto dall’articolo 3, comma 1 bis, della l.r. 39/2005 .
3. Sulla base delle risultanze delle attività di accertamento ed ispezione di cui al Titolo II, il personale di ARRR S.p.A. incaricato delle attività di ispezione provvede a segnalare al soggetto interessato per mezzo di apposita comunicazione o verbale di ispezione redatto dall’operatore di cui all’articolo 23, le non conformità rilevate, prescrivendo eventualmente gli interventi necessari ed i relativi tempi di attuazione. Qualora non sia dato seguito a quanto indicato nei citati provvedimenti entro i termini indicati, procede alla successiva notifica del processo verbale di accertamento della violazione ai sensi del capo II della l.r. 81/2000 .
4. A seguito dello svolgimento delle attività di vigilanza, verifica ed eventuale ispezione di cui al Titolo III, in caso di riscontrate irregolarità, il personale incaricato procede alla successiva notifica del processo verbale di accertamento della violazione ai sensi del capo II della l.r. 81/2000 .
5. Il verbale di accertamento della violazione contiene tutte le seguenti informazioni:
a) l’indicazione della data, ora e luogo dell’accertamento;
b) le generalità e la qualifica del verbalizzante e la sua sottoscrizione;
c) la generalità del soggetto cui è stata accertata la violazione nel corso dell’ispezione o dell’attività di accertamento documentale;
d) la descrizione dettagliata del fatto costituente la violazione, con l’indicazione delle circostanze di tempo e di luogo e degli eventuali mezzi impiegati, con particolare riferimento ai rapporti di ispezione redatti dagli incaricati di cui all’articolo 23 o alle comunicazioni successive agli accertamenti documentali di cui agli articoli 20 e 21 o alle risultanze delle attività di cui all’articolo 38;
e) la indicazione delle norme che si ritengono violate;
f) le eventuali dichiarazioni rese dall’autore della violazione;
g) l’avvenuta contestazione della violazione o, in alternativa, i motivi della mancata contestazione.
6. In calce al processo verbale di accertamento sono indicati l’importo e le modalità del pagamento in misura ridotta. È inoltre indicata la procedura utile a ricevere eventuali scritti difensivi.
7. Qualora gli estremi della violazione siano notificati a mezzo posta, si osservano le modalità di cui alla Sito esternolegge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari).
8. Qualora non risulti effettuato il pagamento in misura ridotta, ARRR S.p.A. trasmette alla struttura regionale competente, quale autorità competente all’applicazione della sanzione amministrativa, l’originale del processo verbale, la prova delle avvenute contestazioni o notificazioni, le proprie osservazioni in ordine agli scritti difensivi eventualmente ricevuti per conoscenza.
Titolo V
Disposizioni finali e transitorie
Art. 40
Tavolo tecnico di concertazione e confronto
1. Al fine di supportare la Regione nella realizzazione delle azioni di cui al presente regolamento, sono istituiti, senza oneri a carico della Regione, con apposito decreto del dirigente della struttura regionale competente, due tavoli tecnici di confronto e coordinamento: uno avente ad oggetto gli impianti termici e l’altro avente ad oggetto gli APE.
2. Al tavolo sugli impianti termici partecipano la struttura regionale competente, le associazioni rappresentative degli operatori del settore ed ARRR S.p.A..
3. Al tavolo sugli APE partecipano la struttura regionale competente, i rappresentati delle professioni, individuati di concerto con la Commissione regionale dei soggetti professionali, di cui all’articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 (Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali) e ARRR S.p.A..
4. I tavoli di cui ai commi 2 e 3:
a) propongono indicazioni applicative o linee guida relativamente alla disciplina di cui al presente regolamento;
b) propongono eventuali modifiche ed integrazioni relative alla piattaforma del SIERT;
c) propongono iniziative per informare la popolazione e gli operatori, nonchè per diffondere la conoscenza delle norme in materia di conduzione, controllo e manutenzione degli impianti termici e in materia di efficienza energetica.
Art. 41
Linee Guida
1. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, con deliberazione di Giunta regionale, sono approvate una o più linee guida regionali al fine di omogeneizzare e semplificare lo svolgimento delle attività di cui al presente regolamento, che costituiscono:
a) buone pratiche a cui i responsabili di impianto e i manutentori si attengono nello svolgimento delle attività di esercizio, manutenzione e controllo degli impianti termici;
b) buone pratiche a cui i certificatori, gli enti competenti ed i committenti si attengono nello svolgimento delle attività di accertamento ed ispezione degli APE.
2. Per quanto attiene lo svolgimento delle attività di esercizio, manutenzione e controllo degli impianti termici, le linee guida, in particolare, riguardano:
a) le modalità per le comunicazioni relative alla cessazione o subentro del responsabile di impianto;
b) le indicazioni per la redazione dei rapporti di controllo e manutenzione di cui all'articolo 17 del regolamento;
c) le indicazioni relative alla modalità di trasmissione dei rapporti di controllo di efficienza energetica di cui all’articolo 19 e al pagamento degli oneri di cui all’articolo 22;
d) indicazioni operative, ulteriori rispetto agli obblighi previsti dalla normativa, al responsabile di impianto, al terzo responsabile, al manutentore e al conduttore dell'impianto termico, per la corretta gestione degli impianti;
e) l’individuazione di possibili casi di difformità e parziali incompletezze che necessitano di prescrizioni di adeguamento ai sensi degli articoli 20 e 21;
f) le modalità per le comunicazioni di avvenuto adeguamento dell'impianto alle prescrizioni del manutentore ai sensi dell'articolo 19 o a seguito di attività ispettiva ai sensi dell'articolo 21.
3. Per quanto attiene lo svolgimento delle attività di accertamento ed ispezione degli APE, le linee guida, in particolare, riguardano:
a) le modalità per la registrazione del tecnico certificatore alla piattaforma regionale;
b) le indicazioni operative, ulteriori rispetto a quelle nazionali, al tecnico certificatore, per la corretta gestione delle varie fasi della certificazione energetica e dell’eventuale controllo;
c) modalità per le comunicazioni durante le fasi del controllo degli APE;
d) gli indirizzi operativi per lo svolgimento dell’attività dell’ispettore in loco;
e) l’individuazione dei valori di incertezza ritenuti ammissibili per alcune grandezze di input ed output del certificato;
f) le modalità per la correzione dell’attestato, da parte del certificatore, nel caso di non conformità gravi che normalmente comportano l’annullamento dell’attestato.
Art. 42
Disposizioni transitorie relative ai generatori alimentati da fonte biomassa, macchine frigorifere, pompe di calore, unità cogenerative ed impianti alimentati da teleriscaldamento
1. Nel caso di generatori alimentati da fonte biomassa, macchine frigorifere o pompe di calore, unità cogenerative ed impianti alimentati da teleriscaldamento, fino alla definizione di specifiche norme UNI di riferimento e relativi provvedimenti ministeriali di recepimento non si applica il controllo del rendimento di combustione di cui all’articolo 19.
2. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, gli apparecchi ivi menzionati sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento.
Art. 43
Disposizioni transitorie relative all’iscrizione nel registro dei medi impianti termici civili
1. Nel rispetto dell’Sito esternoarticolo 284, comma 2 ter, del d.lgs. 152/2006 , e ai sensi di quanto disposto dall’articolo 3, comma 1, lettera h sexies), e dall’articolo 23 sexies, comma 1, lettera f bis) della l.r. 39/2005 , l’iscrizione nel registro di cui all’articolo 7 del presente regolamento dei medi impianti termici civili, messi in esercizio prima del 20 dicembre 2018 può essere effettuata anche a seguito della messa in esercizio, trasmettendo la documentazione indicata dall’articolo 7, comma 1, del presente regolamento entro la data del 31 ottobre 2028.
Art. 44
Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, restano abrogati (4)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 4 .

:
a) il decreto del Presidente della Giunta regionale 3 marzo 2015, n. 25/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 23 sexies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 “Disposizioni in materia di energia”. Esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici);
b) il decreto del Presidente della Giunta regionale 25 febbraio 2010, n. 17/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 23 sexies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 “Disposizioni in materia di energia”. Disciplina della certificazione energetica degli edifici. Attestato di certificazione energetica).
Art. 45
Disposizioni finali
1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le disposizioni di cui al Sito esternod.p.r. 74/2013 Sito esternoe d.p.r 75/2013 e ai relativi provvedimenti attuativi, nonchè le disposizioni di cui al decreto ministeriale emanato in attuazione dell’Sito esternoarticolo 6, comma 12, del d.lgs.192/2005 .

Allegati:


Note del Redattore:

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Il presente regolamento entra in vigore il 28 aprile 2023.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 3 .

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 4 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.