Regolamento 6 aprile 2023, n. 17/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia). Esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici. Disciplina della prestazione energetica degli edifici. Attestato di prestazione energetica. (2). (1)
Bollettino Ufficiale n. 20, parte prima, del 13 aprile 2023
Disciplina sanzionatoria
Art. 39
Fasi del procedimento
1. Il procedimento sanzionatorio si svolge nel rispetto disposizioni di cui alla legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative) e della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
2. La Regione è autorità competente all’applicazione della sanzione amministrativa. Il personale di ARRR S.p.A. è individuato organo accertatore ai sensi dell’articolo 6, commi 1 e 2, della l.r. 81/2000 , secondo quanto disposto dall’articolo 3, comma 1 bis, della l.r. 39/2005 .
3. Sulla base delle risultanze delle attività di accertamento ed ispezione di cui al Titolo II, il personale di ARRR S.p.A. incaricato delle attività di ispezione provvede a segnalare al soggetto interessato per mezzo di apposita comunicazione o verbale di ispezione redatto dall’operatore di cui all’articolo 23, le non conformità rilevate, prescrivendo eventualmente gli interventi necessari ed i relativi tempi di attuazione. Qualora non sia dato seguito a quanto indicato nei citati provvedimenti entro i termini indicati, procede alla successiva notifica del processo verbale di accertamento della violazione ai sensi del capo II della l.r. 81/2000 .
4. A seguito dello svolgimento delle attività di vigilanza, verifica ed eventuale ispezione di cui al Titolo III, in caso di riscontrate irregolarità, il personale incaricato procede alla successiva notifica del processo verbale di accertamento della violazione ai sensi del capo II della l.r. 81/2000 .
5. Il verbale di accertamento della violazione contiene tutte le seguenti informazioni:
a) l’indicazione della data, ora e luogo dell’accertamento;
b) le generalità e la qualifica del verbalizzante e la sua sottoscrizione;
c) la generalità del soggetto cui è stata accertata la violazione nel corso dell’ispezione o dell’attività di accertamento documentale;
d) la descrizione dettagliata del fatto costituente la violazione, con l’indicazione delle circostanze di tempo e di luogo e degli eventuali mezzi impiegati, con particolare riferimento ai rapporti di ispezione redatti dagli incaricati di cui all’articolo 23 o alle comunicazioni successive agli accertamenti documentali di cui agli articoli 20 e 21 o alle risultanze delle attività di cui all’articolo 38;
e) la indicazione delle norme che si ritengono violate;
f) le eventuali dichiarazioni rese dall’autore della violazione;
g) l’avvenuta contestazione della violazione o, in alternativa, i motivi della mancata contestazione.
6. In calce al processo verbale di accertamento sono indicati l’importo e le modalità del pagamento in misura ridotta. È inoltre indicata la procedura utile a ricevere eventuali scritti difensivi.
7. Qualora gli estremi della violazione siano notificati a mezzo posta, si osservano le modalità di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari).
8. Qualora non risulti effettuato il pagamento in misura ridotta, ARRR S.p.A. trasmette alla struttura regionale competente, quale autorità competente all’applicazione della sanzione amministrativa, l’originale del processo verbale, la prova delle avvenute contestazioni o notificazioni, le proprie osservazioni in ordine agli scritti difensivi eventualmente ricevuti per conoscenza.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.