Regolamento 6 aprile 2023, n. 17/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia). Esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici. Disciplina della prestazione energetica degli edifici. Attestato di prestazione energetica. (2). (1)
Bollettino Ufficiale n. 20, parte prima, del 13 aprile 2023
Esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici
Capo I
Utilizzo del Modulo CIT del SIERT
Art. 9
Iscrizione del manutentore all’elenco regionale
(Articolo 23 quater e articolo 23 sexies della l.r. 39/2005 )
1. Al fine dell’accatastamento dell’impianto di cui all’articolo 10 e della trasmissione del rapporto di controllo dell’efficienza energetica di cui all’articolo 11, i soggetti in possesso dei requisiti previsti per le imprese abilitate all’installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11 quaterdecies, comma 13, lettera a), della legge 2 dicembre 2005, n. 248 , recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici), si registrano al modulo CIT del SIERT mediante la procedura illustrata sul sito web del SIERT.
Art. 10
Accatastamento dell’impianto
(Articolo 23 ter, commi 1, 2 e 3, della l.r. 39/2005 )
1. L'identificazione dell'impianto è univocamente garantita dal codice catasto generato dal modulo CIT del SIERT. Ad ogni impianto sono correlati generatori, soggetti, dichiarazioni, rapporti di controllo e di ispezione, documenti allegati, contributi versati.
2. Ai sensi dell’articolo 2 comma 1, lettera l tricies), del d.lgs. 192/2005 , l’impianto termico è costituito da sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché dagli organi di regolazione e controllo, caratterizzanti il sistema edificio/impianto, al quale attribuire un unico codice catasto.
3. Al momento della prima messa in esercizio dell’impianto, i manutentori o gli installatori, nell’ambito dell’attività di cui all’articolo 11 del presente regolamento, accatastano sul modulo CIT, gli impianti da loro manutenuti o installati, generando l’apposito codice catasto e riportando i contenuti delle schede del libretto d’impianto di cui al decreto 10 febbraio 2014 (Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013 ) e gli elementi descrittivi dell’impianto nel modulo CIT, secondo le modalità telematiche specificate sul sito internet del SIERT. In caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, i tecnici manutentori aggiornano la sezione “generatori“ relativa all’impianto su cui intervengono e trasmettono il nuovo rapporto di controllo di efficienza energetica di cui all’articolo 19, comma 3, dimostrando di aver versato il contributo di cui all’articolo 22.
4. Tutti gli apparecchi alimentati a biocombustibile solido sono accatastati sul modulo CIT del SIERT a prescindere dalla loro potenzialità, secondo quanto indicato nella deliberazione della Giunta regionale prevista dall’articolo 23 ter, comma 3, della l.r. 39/2005 .
5. La deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 4 prevede un procedimento semplificato per effettuare la registrazione nel modulo CIT degli apparecchi a biocombustibile solido con potenza inferiore ai valori di soglia di cui all’allegato A del presente regolamento, aventi potenza termica nominale inferiore a 10 kilowatt, già in esercizio alla data di acquisto di efficacia della deliberazione medesima.
6. Nel caso in cui l'impianto sia composto da più generatori, il codice catasto è unico e ricomprende anche gli apparecchi a biomassa, aventi potenza termica nominale inferiore a 10 kilowatt.
7. Il responsabile dell'impianto fornisce tutte le informazioni ai manutentori e agli installatori, al fine della corretta individuazione nel modulo CIT di tale impianto.
Art. 11
Trasmissione dei rapporti di controllo di efficienza energetica
1. I manutentori e gli installatori registrano nel modulo CIT i rapporti di controllo di cui all’articolo 19, specificando i dati tecnici rilevati in sede di controllo, e ne effettuano la successiva trasmissione, seguendo le procedure indicate sul sito del SIERT.
2. I dati di cui al comma 1 corrispondono a quelli contenuti nella copia rilasciata al responsabile d’impianto. Qualora, in base a controlli effettuati sull'archivio delle dichiarazioni, sia riscontrata la mancata corrispondenza tra i dati del CIT e la documentazione del responsabile, si provvede alla correzione d’ufficio delle dichiarazioni trasmesse.
3. Ad ogni trasmissione del rapporto di controllo ai sensi dell’articolo 19, comma 6, il sistema produce un’apposita ricevuta.
Art. 12
Relazione di monitoraggio
(Articolo 23 ter, comma 4, e articolo 23 sexies della l.r. 39/2005 )
1. Con la cadenza indicata dai decreti attuativi di cui all’articolo 8, comma 4, del d.lgs. 48/2020 , ARRR S.p.A. redige e trasmette alla struttura regionale competente una relazione contenente le informazioni sul controllo, sulla manutenzione, sull’accertamento e sull’ispezione degli impianti termici degli edifici nonché sugli APE, al fine di implementare il portale nazionale sulla prestazione energetica degli edifici di cui all’articolo 4 quater, comma 1, del d.lgs. 192/2005 .
2. Con decreto del dirigente della struttura regionale competente sono indicati i dati necessari di cui al comma 1 e le modalità di trasmissione degli stessi, in linea con quanto stabilito con i decreti di cui all’articolo 4 quater, comma 4, del d.lgs. 192/2005 . Sono indicate, altresì, le procedure, in termini di erogazione dei servizi e di gestione dei flussi informativi, indicate dai protocolli d'intesa di cui al decreto del ministero della transizione ecologica 4 agosto 2022, n. 304 (Modalità per il funzionamento del Portale nazionale sulla prestazione energetica degli edifici, istituito presso l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile “ENEA”).
Capo II
Esercizio, manutenzione e controllo degli impianti termici
Art. 13
Documentazione a corredo degli impianti termici
1. Gli impianti termici sono muniti di:
a) libretto di impianto per la climatizzazione di cui all'articolo 18, comma 6;
b) istruzioni di uso e manutenzione dell’impianto rese, ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 3, dai manutentori o installatori dell’impianto;
c) libretti di istruzione di uso e manutenzione dei singoli generatori, bruciatori e apparecchiature dell'impianto forniti dai produttori;
d) “dichiarazione di conformità” o “dichiarazione di rispondenza” ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11 quaterdecies, comma 13, lettera a), della legge n. 248 del 2 dicembre 2005 , recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici);
e) rapporto di controllo e manutenzione di cui all'articolo 17, comma 6, di seguito indicato come “rapporto di manutenzione”, nonché “rapporto di controllo di efficienza energetica” di cui all’articolo 19, comma 3, di seguito denominato “RCEE”;
f) codice identificativo dell'impianto, di seguito indicato come “codice catasto”, di cui all'articolo 10 comma 1, nel caso di impianti al servizio di più unità immobiliari, tabella prevista dall'articolo 4, comma 7, del d.p.r. 74/2013 ;
g) documentazione di cui al decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 1 dicembre 1975 (Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione) laddove obbligatoria per tale tipologia di impianto;
h) documentazione di cui alla normativa in materia di prevenzione incendi, ove prevista per tale tipologia di impianto;
i) documentazione prevista dalla parte V, Titolo II, del d.lgs. 152/2006 , per gli impianti termici civili come individuati dagli articoli 282 e 283 dello stesso decreto, da allegarsi al libretto di impianto per quelli già in esercizio o alla dichiarazione di conformità di cui al d.m. 37/2008 per quelli nuovi o modificati.
Art. 14
Limiti di esercizio degli impianti termici e valori massimi delle temperature in ambiente
1. Durante il funzionamento dell'impianto termico di climatizzazione invernale ed estiva sono rispettati i valori massimi delle temperature in ambiente indicati dall’articolo 3 del d.p.r. 74/2013 , fatte salve le ordinanze del Sindaco di cui all’articolo 5 del d.p.r. 74/2013 e i provvedimenti più restrittivi adottati a livello statale.
2. L'esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale è effettuato nel rispetto dei limiti temporali indicati dall’articolo 4 del d.p.r. 74/2013 , fatte salve le ordinanze del Sindaco di cui all’articolo 5 del d.p.r. 74/2013 e i provvedimenti più restrittivi adottati a livello statale.
Art. 15
Termoregolazione e contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati
1. I condomini e gli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici sono dotati di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore per singola unità immobiliare, ai sensi e con le modalità previste dal decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE).
2. Il responsabile di impianto, o il terzo responsabile qualora nominato, garantisce il corretto funzionamento e la necessaria manutenzione dei sistemi di cui al comma 1.
3. L’installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione è segnalata nella apposita sezione del libretto di impianto di cui all’articolo 18, comma 6.
4. Il corretto funzionamento dei sistemi installati è soggetto a controllo periodico da parte del manutentore dell’impianto, che provvede a segnalare eventuali situazioni di non conformità nel rapporto di controllo di cui agli articoli 17 e 19.
5. Il mancato assolvimento dell'obbligo di installazione dei sistemi di cui al comma 1 è soggetto alla relativa sanzione di cui all'articolo 16 del d.lgs. 102/2014 .
Art. 16
Responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico
1. L'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica in edilizia sono affidati al responsabile dell'impianto come identificato dall’allegato A al d.lgs. 192/2005 , che può delegarle ad un terzo, secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma 2, del d.p.r. 74/2013 .
2. Il responsabile dell’impianto ed il terzo responsabile sono soggetti alle disposizioni dell’articolo 6 del d.p.r. 74/2013 .
3. Le modifiche concernenti il soggetto responsabile dell’impianto sono comunicate a ARRR S.p.A. per mezzo della modulistica approvata con decreto del dirigente della struttura competente e resa disponibile nel sito internet del SIERT:
a) a cura del nuovo responsabile, entro 10 giorni lavorativi se tale modifica è conseguente alla nomina di un terzo responsabile o di un nuovo responsabile di condominio;
b) a cura del nuovo responsabile, entro 30 giorni lavorativi se tale modifica è dovuta al subentro di un nuovo proprietario o occupante;
c) a cura del terzo responsabile, entro 2 giorni lavorativi in caso di sua revoca, rinuncia o decadenza ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del d.p.r. 74/2013 .
4. Gli adempimenti di cui al comma 3 possono essere delegati dal responsabile direttamente all’operatore incaricato della trasmissione del rapporto di controllo, ai sensi dell’articolo 11. Di tale delega è fatta menzione nel RCEE.
5. Ai fini di cui all’articolo 1 comma 5 del presente Regolamento, la disattivazione dell’impianto è comunicata a ARRR S.p.A. per mezzo della modulistica approvata con decreto del dirigente della struttura competente e resa disponibile nel sito internet del SIERT a cura del soggetto responsabile dell’impianto entro trenta giorni.
6. Nei casi di impianti con potenza nominale al focolare superiore a 0,232 megawatt, il responsabile oppure, ove delegato, il terzo responsabile, provvede anche al rispetto degli obblighi relativi alla conduzione dell'impianto ai sensi dell’articolo 287 del d.lgs. 152/2006 , ivi compresa l'individuazione della figura del conduttore.
Art. 17
Controllo e manutenzione e degli impianti termici
1. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell’impianto sono svolte da ditte abilitate ai sensi del d.m. 37/2008. Per gli impianti con apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra, il personale e la ditta manutentrice sono certificati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146 (Regolamento di esecuzione del regolamento UE n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento CE n. 842/2006).
2. Le operazioni di cui al comma 1 sono svolte conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni di uso e manutenzione dell’impianto fornite dalla impresa installatrice.
3. Per impianti esistenti privi delle istruzioni di uso e manutenzione di cui al comma 2 spetta alla ditta incaricata della manutenzione dell’impianto fornire le stesse istruzioni.
4. Nel caso in cui, ai fini delle ispezioni previste all’articolo 20 risultino assenti le istruzioni d’uso e manutenzione, per le periodicità di cui al comma 2 è preso a riferimento l’intervallo più stringente pari ad un anno solare.
5. Le istruzioni di uso e manutenzione sono redatte facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi o alle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o apparecchio o dispositivo, conformemente a quanto disposto dall’articolo 7, commi 2, 3 e 4, del d.p.r. 74/2013 .
6. Al termine delle operazioni di controllo e manutenzione previste al presente articolo, l’operatore incaricato dal responsabile di impianto redige e sottoscrive in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà un rapporto di controllo e manutenzione in cui sono riportate le attività effettuate e specificato se attività derivanti dalle istruzioni di cui al comma 2 o da altro evento. Il rapporto, da redigere secondo i modelli di cui alle pertinenti norme UNI, indica la scadenza del successivo intervento programmato.
7. Una copia del rapporto di controllo e manutenzione, sottoscritta per presa visione e per ricevuta, è rilasciata al responsabile dell’impianto che la conserva e la allega al libretto di cui all’articolo 18. Un’altra copia è conservata a cura del manutentore per un periodo non inferiore a 5 anni per eventuali verifiche documentali nell’ambito dell’attività ispettiva di cui all’articolo 20 del presente regolamento. Il rilascio di tale rapporto non è soggetto all'obbligo di trasmissione al modulo CIT del SIERT né al pagamento del contributo regionale di cui all'articolo 22.
8. Qualora il soggetto manutentore rilevi nella sua attività situazioni di immediato pericolo provvede:
a) alla tempestiva interruzione del funzionamento dell’impianto, che può essere riattivato solo dopo i necessari interventi,
b) ad informare senza indugio il responsabile dell’impianto, imponendo il divieto di utilizzo dello stesso fino ad esecuzione dei necessari interventi;
c) a trasmettere il più tempestivamente possibile e comunque entro i successivi 5 giorni, nell'apposita sezione del CIT, copia del rapporto di controllo e manutenzione indicante per esteso le anomalie che hanno determinato la pericolosità dell’impianto. L'inoltro per via informatica non è soggetto al pagamento del contributo regionale di cui all’articolo 22.
Art. 18
Obblighi di controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici
1. I controlli di efficienza energetica di cui al presente articolo sono obbligatori per gli impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale non minore di 10 kilowatt, per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale non minore di 12 kilowatt indipendentemente dalla fonte energetica utilizzata e per le unità cogenerative ed impianti alimentati da teleriscaldamento di cui all’allegato A del d.p.r. 74/2013 . In caso di macchine frigorifere o pompe di calore, i controlli di cui al presente articolo sono obbligatori solo quando la potenza utile, in una delle modalità di utilizzo per la climatizzazione invernale o per quella estiva, è maggiore o uguale a 12 kilowatt.
2. I controlli di efficienza energetica sono realizzati nei casi di:
a) prima messa in esercizio dell'impianto, a cura dell'installatore;
b) sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, quali il generatore di calore;
c) interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l'efficienza energetica.
3. I controlli di cui al comma 2, lettere a) e b), sono effettuati entro il termine di 30 giorni dalla posa e collegamento dell’apparecchio. Nel caso in cui l’impianto, oltre tale termine, non sia messo in servizio in quanto non utilizzato, il responsabile ne dà comunicazione scritta agli uffici territoriali competenti di ARRR S.p.A., specificando le motivazioni del mancato collaudo.
4. I controlli di efficienza energetica successivi a quelli di cui ai commi 2 e 3, sono effettuati secondo la periodicità riportata nella tabella di cui all'allegato A al presente regolamento.
5. In caso di mancato rispetto, senza adeguata giustificazione, della tempistica riportata al comma 3, relativamente all’effettuazione del primo rapporto di controllo di efficienza energetica successivo all’installazione o alla sostituzione di un nuovo impianto o gruppo termico con generatore di calore a fiamma alimentato a gas, metano o gpl e con potenza inferiore a 100 kilowatt di potenza, il successivo controllo è effettuato dopo due anni.
6. Gli impianti termici sono muniti di un “libretto di impianto per la climatizzazione” conforme all’ allegato I del d.m. 10 febbraio 2014. L’impresa installatrice, la ditta incaricata della manutenzione e il responsabile dell’impianto provvedono alla compilazione delle schede di rispettiva competenza contenute nel suddetto libretto.
7. Il libretto comprende una scheda che identifica l’impianto e il suo responsabile.
8. Il libretto, unitamente al codice catasto, è conservato a cura del responsabile dell’impianto presso l’unità immobiliare o la centrale termica in cui questo è collocato per tutta la sua durata in esercizio.
9. In caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell’immobile o unità immobiliare i libretti di impianto sono consegnati, a cura del responsabile dell’impianto all’avente causa, debitamente aggiornati, con gli eventuali allegati.
Art. 19
Modalità di controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici
1. Il controllo di efficienza energetica verifica:
a) il sottosistema di generazione come definito nell'Allegato A del d.lgs. 192/2005 ;
b) la presenza e la funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati;
c) la presenza e la funzionalità dei sistemi di trattamento dell'acqua, dove previsti.
2. Oltre a quanto previsto al comma 1, è verificato:
a) nel caso di generatori di calore, che il rendimento di combustione, misurato alla massima potenza termica effettiva del focolare del generatore di calore nelle condizioni di normale funzionamento in conformità alle norme tecniche UNI in vigore, rispetti i valori limite di cui all’allegato B al d.p.r. 74/2013 , fatto salvo quanto previsto all’articolo 42;
b) nel caso di macchine frigorifere e pompe di calore, che siano rispettati i valori limite di efficienza energetica di cui all'articolo 8, comma 9, del d.p.r. 74/2013 , fatto salvo quanto previsto all’articolo 42;
c) nel caso di unità cogenerative, che siano rispettati i valori limite di efficienza energetica di cui all'articolo 8, comma 10, del d.p.r. 74/2013 , fatto salvo quanto previsto all’articolo 42.
3. Ai fini delle verifiche di cui ai commi 1 e 2, il controllo di efficienza energetica accerta quanto indicato nei rispettivi modelli di RCEE di cui agli allegati II, III, IV e V del d.m. 10 febbraio 2014.
4. Nel caso di mancato rispetto dei valori limite di cui al comma 2 si applica quanto prescritto dall’articolo 8, commi 7, 8, 9, 10, del d.p.r. 74/2013 .
5. Nel caso di impianti soggetti alla misurazione in opera del rendimento e del tiraggio per l’evacuazione dei prodotti della combustione, le operazioni di controllo e manutenzione sono effettuate con strumentazione idonea. Lo strumento di misurazione è sottoposto a regolare manutenzione secondo quanto prescritto nelle specifiche istruzioni fornite dal produttore ed è verificato e tarato secondo le indicazioni di cui alle pertinenti norme UNI.
6. Al termine delle operazioni di controllo e manutenzione previste dal presente articolo, l’operatore incaricato dal responsabile di impianto redige e sottoscrive, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, il RCEE di cui al comma 3. Per i gruppi termici alimentati a biocombustibile solido, è compilato lo specifico modello approvato con decreto del dirigente della struttura regionale competente.
7. Il rapporto è compilato in ogni sua parte, ed indica la segnalazione di eventuali carenze che possono determinare condizioni di grave pericolo, o di altre anomalie o difformità tali da non generare situazioni di pericolo immediato, nonché i provvedimenti che il responsabile dell’impianto è tenuto ad adottare ed i relativi tempi massimi di attuazione.
8. Nel rapporto di controllo di efficienza energetica sono riportati il codice fiscale del responsabile dell'esercizio e manutenzione di cui all'articolo 16, nonché il codice catasto dell’impianto, di cui all'articolo 10 e il codice univoco attestante il versamento del relativo onere generato secondo le procedure di cui all’articolo 22, commi 1 e 2.
9. Una copia del rapporto di controllo di efficienza energetica è rilasciata al responsabile dell’impianto, che la conserva e la allega al libretto di cui all’articolo 18. Una copia è conservata a cura del manutentore per un periodo non inferiore a 5 anni per eventuali verifiche documentali nell’ambito dell’attività ispettiva di cui all’articolo 20.
10. Entro i 60 giorni successivi alla redazione del rapporto di controllo di efficienza energetica, il manutentore trasmette il rapporto stesso per via telematica tramite il modulo CIT del SIERT. Qualora il rapporto di controllo di efficienza energetica riportasse delle prescrizioni che ne vietino l’utilizzo per ragioni di sicurezza, la trasmissione è compiuta il più tempestivamente possibile e comunque non oltre 5 giorni dalla compilazione del rapporto.
11. La validità della registrazione presso il modulo CIT del SIERT, relativo agli interventi obbligatori di cui all’articolo 18, è altresì subordinata alla corresponsione da parte del responsabile dell’impianto del contributo previsto all’articolo 22. I rapporti privi dell’evidenza del versamento dei contributi, secondo le modalità indicate nelle istruzioni pubblicate nel sito internet del SIERT non sono validamente compiuti.
12. Qualora il mancato pagamento del contributo derivi da un rifiuto esplicito del responsabile dell’impianto, di tale rifiuto è fatta esplicita menzione nel RCEE. In tale ipotesi, tramite l’apposita funzionalità resa disponibile nel modulo CIT del SIERT e secondo il procedimento indicato nel manuale pubblicato sul sito internet del SIERT, il manutentore comunica tale fattispecie.
13. Il modulo CIT del SIERT, per ogni RCEE, rilascia la ricevuta di avvenuto inserimento a sistema, recante l’indicazione dei soggetti responsabili degli impianti termici per i quali è stato effettuato il versamento del contributo di cui all’articolo 22.
Capo III
Accertamento ed ispezione sugli impianti termici
Art. 20
Generalità sugli accertamenti e le ispezioni sugli impianti termici
1. ARRR S.p.A. effettua per conto della Regione, gli accertamenti e le ispezioni necessarie per la verifica dell’osservanza delle norme per il contenimento dei consumi energetici nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici. A tal fine, provvede con l’ausilio del modulo CIT del SIERT all’accertamento dei rapporti di controllo di efficienza energetica pervenuti e, qualora se ne rilevi la necessità, ad attivare le procedure finalizzate ad ottenere gli adeguamenti tecnici e documentali.
2. Il responsabile di impianto notifica gli avvenuti adeguamenti tecnici e documentali di cui al comma 1, entro il termine massimo di 90 giorni dalla ricezione della comunicazione che indica le non conformità rilevate. Il responsabile dell’impianto termico può, per motivi a lui non imputabili e comunque sulla base di adeguate motivazioni tecniche o procedurali o autorizzative, chiedere una proroga del termine suddetto.
3. L’avvenuto adeguamento è attestato attraverso l’apposito modulo, redatto sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Tale modulo è corredato di nuovo RCEE nel caso in cui la non conformità riguardi dei parametri relativi alla prova di efficienza energetica, relativi alla combustione o al tiraggio.
4. Qualora dall'accertamento si rilevi la segnalazione da parte del manutentore di carenze che possono determinare condizioni di potenziale pericolo, ARRR S.p.A., provvede ad informare il comune competente per territorio per l’assunzione dei necessari provvedimenti, inviando al responsabile d’impianto e a chi ha redatto il RCEE la diffida all’uso dell’impianto per mezzo di comunicazione con prova di consegna, con richiesta di messa a norma entro un termine non superiore a 15 giorni, prorogabile esclusivamente per comprovati motivi tecnici.
5. Qualora siano decorsi i termini indicati nella comunicazione di diffida senza che sia pervenuta la documentazione relativa all’avvenuto adeguamento, è programmata una specifica ispezione atta ad accertare l’eventuale mantenimento in esercizio dell’impianto diffidato o la rimozione delle cause di cui sopra. Per gli impianti alimentati tramite la rete del gas naturale, qualora il responsabile non provveda a rimuovere le cause di potenziale pericolo indicate al comma 4, dandone successiva comunicazione nei termini e nelle modalità indicate nella diffida d’uso, o nell’eventuale ispezione programmata, ARRR S.p.A informa l'impresa di distribuzione per le misure cautelari previste dall’articolo 16, comma 6, del d.lgs.23 maggio 2000, n. 164 (Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144 ), informando contestualmente della segnalazione la competente struttura regionale ed il comune territorialmente competente.
6. Le ispezioni sono effettuate su impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale non minore di 10 kilowatt e di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale non minore di 12 kilowatt.
7. Ai fini degli obiettivi di miglioramento dell'efficienza energetica, le ispezioni sono programmate in base ai seguenti criteri:
a) gli impianti termici soggetti agli obblighi di trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica, laddove questo non risulti pervenuto secondo la periodicità di cui all’allegato A del presente regolamento o sia privo del contributo di cui all’articolo 22 comma 1;
b) gli impianti termici per i quali a seguito dell’accertamento documentale permangano, anche dopo la richiesta di adeguamenti tecnici e documentali, elementi di criticità legati alla sicurezza;
c) impianti dotati di generatori o macchine frigorifere con anzianità superiore a 15 anni;
d) impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale superiore a 100 kilowatt: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni due anni;
e) impianti dotati di macchine frigorifere con potenza termica utile nominale superiore ai 100 kilowatt: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni quattro anni;
f) impianti dotati di generatori a gas con potenza termica utile nominale superiore a 100 kilowatt e impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale compresa tra 20 e 100 kilowatt: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni quattro anni.
8. Per gli impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale compresa tra 10 e 100 kilowatt, alimentati a gas, metano o gpl e per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale compresa tra 12 e 100 kilowatt, l’accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica inviato dal manutentore o terzo responsabile ai sensi dell’articolo 19, comma 10, è ritenuto sostitutivo dell’ispezione. Al fine di garantire adeguate modalità di verifica dei relativi rapporti di controllo di efficienza energetica, ai sensi dell’articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) sono disposte apposite ispezioni in misura non superiore all’1 per cento dei rapporti trasmessi nell’arco del biennio.
9. Per gli impianti alimentati mediante combustibile solido biomassa o legna, nel quadro dell’azione di risanamento della qualità dell’aria realizzata dalla Regione, la campionatura è determinata dai provvedimenti adottati mediante la deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 23 ter della l.r. 39/2005 .
10. La verifica del rispetto delle prescrizioni di efficienza energetica di cui all’articolo 18, può essere effettuata anche attraverso procedure automatizzate nell’ambito del modulo CIT del SIERT. In tale ipotesi, è inviata immediata comunicazione dell’esito del controllo al responsabile dell’impianto il quale è tenuto a provvedere entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione alla regolarizzazione della sua posizione, per mezzo del versamento del relativo onere mediante il proprio manutentore a seguito dell’intervento di controllo di efficienza energetica.
Art. 21
Modalità di ispezione degli impianti termici
1. L’ispezione è diretta a verificare l’osservanza alle norme relative al contenimento dei consumi energetici nell’esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici di cui al presente regolamento. Essa comprende una valutazione dell’efficienza energetica del generatore, una stima del suo corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale ed estiva dell’edificio con riferimento al progetto dell’impianto, se disponibile, e una consulenza sui possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell’impianto in modo economicamente conveniente.
2. La stima del corretto dimensionamento non è ripetuta nelle successive ispezioni se non vi sono state modifiche dell'impianto o del fabbisogno energetico dell’immobile.
3. Oltre alle tradizionali attività di ispezione, senza oneri aggiuntivi a carico del responsabile d’impianto, nell’ambito dei controlli di cui all’articolo 20, sono effettuate le verifiche sui sistemi per la termoregolazione degli ambienti e la contabilizzazione autonoma del calore in caso di sistema di fornitura centralizzata, al fine di verificare l’ottemperanza alle disposizioni in materia di uso razionale dell’energia di cui al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE) e di cui all’articolo 15. Il controllo è relativo alle condizioni dell’impianto e può essere effettuato anche prendendo soltanto visione dei documenti relativi allo stesso.
4. La data fissata per l’ispezione è comunicata al responsabile dell’impianto, o al terzo responsabile qualora incaricato, con almeno 15 giorni d’anticipo, per mezzo di servizio postale, con consegna diretta a mezzo di proprio personale o mediante posta elettronica certificata, riportando in evidenza:
a) l’inquadramento normativo dell’ispezione;
b) l’eventuale data e fascia oraria programmata;
c) le modalità di esecuzione dell’ispezione e l’invito al responsabile di impianto a renderla possibile, assicurando la presenza propria o di un delegato.
5. La data programmata per l’ispezione è modificata qualora l'utente ne faccia richiesta per iscritto o ne dia comunicazione anche telefonica con almeno 3 giorni di anticipo.
6. Il responsabile dell’impianto fornisce all’ispettore la documentazione relativa all'impianto di cui all’articolo 13.
7. Al termine dell’ispezione il tecnico ispettore redige la scheda relativa del libretto di impianto e un rapporto di prova secondo il modello approvato con decreto del dirigente della struttura regionale competente e contenuto nell’apposito modulo CIT del SIERT da compilarsi entro il giorno stesso dell’ispezione. Una copia del rapporto di prova è consegnato al responsabile dell'esercizio e manutenzione che lo allega al libretto di impianto.
8. Qualora in sede di ispezione l'impianto non raggiunga i valori limiti minimi di efficienza energetica di cui all'articolo 19, entro 180 giorni dall’ispezione il responsabile invia un “rapporto di controllo di efficienza energetica”, redatto da un tecnico abilitato che attesti il rispetto di tali limiti, anche attraverso la sostituzione del generatore o macchina frigorifera o pompa di calore o unità cogenerativa interessata.
9. Nel caso in cui, durante l’ispezione, si rilevino parziali difformità dell'impianto termico rispetto alla normativa vigente o parziali carenze o errori della documentazione presente l’ispettore, dopo aver segnalato l’anomalia nell’apposito spazio del rapporto di prova, ne prescrive l’adeguamento.
10. Nei casi di cui al comma 9, al responsabile dell’impianto è assegnato un termine di 90 giorni entro cui è tenuto a rimuovere le criticità riscontrate e a comunicare l'adeguamento mediante utilizzo dell’apposito modulo di messa a norma pubblicato sul sito del SIERT, redatto sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Tale modulo è corredato di nuovo RCEE nel caso in cui la non conformità riguardi dei parametri relativi alla prova di efficienza energetica, relativi alla combustione o al tiraggio o laddove il controllo di efficienza energetica risulti scaduto. Il responsabile dell’impianto termico può, per motivi a lui non imputabili e sulla base di motivazioni oggettivamente riscontrabili, chiedere una proroga del termine suddetto. Alla scadenza del termine stabilito, laddove non sia stato effettuato l'adeguamento prescritto, l’autorità competente applica le sanzioni previste dall'articolo 15 del d.lgs. 192/2005 per le prescrizioni in materia di efficienza energetica e secondo le procedure di cui al titolo IV del presente regolamento.
11. Qualora in sede di ispezione siano riscontrati elementi di criticità dell'impianto tali da configurare potenziali fattori di rischio per la sicurezza, con particolare riferimento per gli impianti collocati in locali adibiti alla permanenza delle persone, l'ispettore prescrive nel rapporto di prova il divieto assoluto di utilizzo dell'impianto. Il responsabile dell'esercizio e manutenzione provvede al rispetto di tale prescrizione.
12. Nel caso di cui al comma 11, ARRR S.p.A. provvede a dare tempestiva comunicazione al comune territorialmente competente, chiamato ad assumere gli atti di volta in volta necessari.
13. Nel caso di impianti alimentati tramite la rete di gas naturale, qualora sia accertato il normale utilizzo in assenza della prescritta messa a norma, ARRR S.p.A. richiede l’interruzione della fornitura all'impresa di distribuzione ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della L. 17 maggio 1999, n. 144 ), informando contestualmente la competente struttura regionale ed il comune territorialmente competente.
14. Nel caso di ispezioni di impianti termici civili di potenza termica nominale al focolare superiore a 35 kilowatt, ARRR S.p.A. provvede ai controlli, nei limiti delle risorse disponibili, ai fini del rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 285 e 286 del d.lgs. 152/2006 .
15. Qualora l’ispezione non possa essere effettuata nella data concordata per cause imputabili al responsabile dell’impianto, l’ispettore compila il rapporto di prova nel modulo CIT del SIERT, evidenziando quanto di sua competenza e fornendo indicazioni per mezzo di apposita comunicazione al fine di riprogrammare la nuova ispezione. In caso di ripetuta mancata ispezione per reiterata negligenza o rifiuto del responsabile dell’impianto termico, l’ispettore attesta la fattispecie compilando il rapporto di prova sul modulo CIT SIERT, che rappresenta titolo per applicare la sanzione pecuniaria prescritta dall’articolo 15, comma 5, del d.lgs. 192/2005 per violazione delle norme in materia di controllo e manutenzione degli impianti, fermo restando l'eventuale sospensione della fornitura di gas naturale ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144 ).
Art. 22
Contributo per le attività di accertamento ed ispezione degli impianti termici
(Articolo 23 sexies e articolo 23 septies della l.r. 39/2005 )
1. In relazione a ciascun controllo obbligatorio di efficienza energetica di cui all'articolo 18, è versato un contributo per le attività di accertamento al momento della redazione del RCEE. Il pagamento di tale contributo è effettuato dal responsabile di impianto all'operatore incaricato delle operazioni di controllo e manutenzione, il quale provvede a versarlo alla Regione, secondo il procedimento indicato sul sito del SIERT.
2. L’attestazione di avvenuto pagamento del contributo codice univoco generato dal sistema informatico SIERT, rilasciata al responsabile dell’impianto, di cui al comma 1, è identificata da un riportato sulla copia cartacea dell’RCEE.
3. Per gli impianti per i quali il rapporto di controllo di efficienza energetica non sia stato trasmesso tramite il modulo CIT del SIERT nei termini prescritti o sia privo del codice di cui al comma 2, il responsabile di impianto è tenuto al versamento di un contributo per le attività di ispezione, secondo le procedure riportate nella comunicazione di avviso di ispezione e con le modalità ed i tempi indicati dall’ispettore incaricato.
4. Il contributo di cui al comma 3 è corrisposto anche in caso di mancata ispezione per negligenza o rifiuto del responsabile dell’impianto, ferma restando l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 15, comma 5, del d.lgs. 192/2005 e all’articolo 23 quinquies, comma 7, della l.r. 39/2005 .
5. Per verificare a quale intervallo di potenza fra quelli individuati all’allegato A del presente regolamento appartiene l’impianto ai fini del calcolo del contributo e della periodicità dei controlli, si fa riferimento alle seguenti indicazioni:
a) gli apparecchi che sono al servizio di un unico sottosistema di distribuzione o di controllo operano come unico impianto termico e sono soggetti ad un unico contributo;
b) nel caso in cui gli apparecchi appartenenti al solito impianto siano alimentati da vettori energetici differenti, è dovuto un contributo per ciascun rapporto di controllo, relativo a ciascun apparecchio, considerando la singola potenza utile nominale di ognuno di essi.
6. L’ammontare dei contributi di cui al presente articolo è definito dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 23 septies della l.r. 39/2005 .
7. Gli importi determinati ai sensi del comma 6, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 10, comma 3, lettera c), del d.p.r. 74/2013 , assicurano la copertura dei costi necessari per l'adeguamento e la gestione dell’intero catasto degli impianti termici, nonché per gli accertamenti e le ispezioni su tutti gli apparecchi facenti parte del medesimo impianto.
Art. 23
Riconoscimento e qualificazione dei tecnici ispettori impianti termici
1. L'attività ispettiva di cui agli articoli 20 e 21 è effettuata tramite personale tecnico dotato di adeguata competenza professionale ed in possesso dei requisiti minimi richiesti ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del d.p.r. 74/2013 .
2. ARRR S.p.A. gestisce l’elenco dei soggetti riconosciuti per l’esecuzione delle attività di ispezione di cui al comma 1, ai sensi dell’articolo 22 bis della l.r. 39/2005 .
3. Il personale iscritto nell’elenco di cui al presente articolo è dotato di apposito tesserino di riconoscimento da esibire al responsabile di impianto in occasione delle ispezioni di cui all’articolo 20 del presente regolamento.
4. All’elenco di cui al comma 2, possono essere iscritti anche professionisti esterni ad ARRR S.p.A.,purché in possesso di specifico attestato di idoneità tecnica rilasciato da ENEA, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, o iscritti alla data del 1° gennaio 2012 nell’elenco regionale dei verificatori approvato mediante il decreto del direttore generale ARPAT 5 marzo 2008, n. 51 (Integrazione e Modifica ai Decreti nn. 417/2005 e 418/2006 riguardante l’inserimento di verificatori idonei nell’elenco dei tecnici addetti alle verifiche degli impianti termici nel settore civile ex DPR 412/1993 al Decreto 417/2005 ed approvazione delle Linee Guida per gestione dei relativi elenchi).
5. ARRR S.p.A. ricorre all’elenco di cui al comma 2 per coprire le esigenze legate ai programmi periodici di ispezione e controllo determinati dai criteri di cui all’articolo 20, commi 7, 8 e 9, del presente Regolamento che non possono essere svolti esclusivamente da proprio personale interno.
6. Con deliberazione di Giunta Regionale sono definite le modalità per lo svolgimento dei corsi di abilitazione e formazione e aggiornamento per gli ispettori di impianti termici.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.