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Regolamento 6 aprile 2023, n. 17/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia). Esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici. Disciplina della prestazione energetica degli edifici. Attestato di prestazione energetica. (2)

Parole soppresse con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 2 .

. (1)

Il presente regolamento entra in vigore il 28 aprile 2023.

Bollettino Ufficiale n. 20, parte prima, del 13 aprile 2023

Disposizioni comuni e principi generali
Capo I
Disposizioni comuni e principi generali
Art.1
Esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici. Prestazione energetica degli edifici e attestato di prestazione energetica (“APE”)
1. Relativamente all’esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici il presente regolamento di attuazione si applica agli impianti termici di climatizzazione invernale edestiva nonché di preparazione dell’acqua calda sanitaria, installati nella Regione, come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera l tricies), Sito esternodel d.lgs. 192/2005 .
2. In conformità con quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera l tricies), Sito esternodel d.lgs.192/2005 , sono assimilati ad impianti di climatizzazione di pari potenza gli impianti di produzione di acqua calda sanitaria, ad eccezione di quelli dedicati esclusivamente a tale servizio per singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate. Tra le singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate sono da intendersi compresi:
a) gli edifici residenziali monofamiliari;
b) le singole unità immobiliari utilizzate come sedi di attività professionali, commerciali o associative, che prevedono un uso di acqua calda sanitaria comparabile a quello tipico di una destinazione puramente residenziale.
3. Quando gli impianti sono installati in unità immobiliari aventi destinazione d'uso, diverse da quelle indicate al comma 2, sono assimilati agli impianti termici di climatizzazione.
4. Ai sensi di quanto stabilito dall’Sito esternoarticolo 3, comma 3, del d.lgs. 192/2005 , il presente regolamento non si applica agli impianti inseriti in cicli di processo, quali gli impianti di produzione di calore non destinati alla climatizzazione degli ambienti o per mezzo dei quali la climatizzazione è effettuata su locali destinati ad ospitare apparecchi o sostanze che necessitano di temperature controllate.
5. Gli impianti disattivati o mai attivati, come nel caso di impianti collocati in edifici oggetto di ristrutturazione o comunque posti nella condizione di non poter funzionare, quali gli impianti non collegati alla rete di distribuzione dell'energia o a serbatoi di combustibili o, comunque, privi di approvvigionamento, sono esentati dal rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 18 del capo II del titolo II del presente regolamento, fino alla riattivazione o alla prima attivazione degli impianti stessi.
6. Relativamente alla prestazione energetica degli edifici e l’attestato di prestazione energetica, il presente regolamento si applica a tutte le categorie di edifici nei casi previsti dall’Sito esternoarticolo 6 del d.lgs. 192/2005 , ad eccezione delle tipologie di edifici escluse dall’Sito esternoarticolo 3, comma 3, del d.lgs. 192/2005 e dal decreto ministeriale emanato ai sensi dell’Sito esternoarticolo 6, comma 12, del d.lgs. 192/2005 .
Art. 2
Definizioni di riferimento
1. Il presente regolamento fa riferimento alle definizioni contenute:
a) nell'articolo 2, commi 1 e 2, nonchè nell'allegato A Sito esternodel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/1991/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia);
b) nei regolamenti emanati ai sensi dell’Sito esternoarticolo 4, comma 1 quinquies, del d.lgs. 192/2005 ;
c) nel decreto ministeriale emanato ai sensi dell’Sito esternoarticolo 6, comma 12, del d.lgs. 192/2005 .
2. Oltre a quanto previsto dal comma 1, ai fini del presente regolamento, si intendono:
a) per “locale adibito alla permanenza delle persone”, lo spazio coperto, delimitato da ogni lato da pareti di qualsiasi materiale, quando è parte degli edifici ricompresi nelle categorie di destinazione d'uso di cui all'Sito esternoarticolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'Sito esternoart. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 ), ivi compresi i locali, le verande chiuse o i vani tecnici di tali edifici;
b) per “categorie di edifici”, le categorie indicate all’Sito esternoarticolo 3 del d.p.r. 412/1993 , individuate in base alla loro destinazione d’uso;
c) per “classe energetica”, ai sensi di quanto previsto nell’Allegato 1 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, l’intervallo convenzionale, delimitato da soglie di riferimento, all’interno del quale si colloca la prestazione energetica dell’edificio, volto a rappresentarla in modo sintetico. La classe energetica è determinata attraverso l'indice di prestazione energetica globale dell'edificio, espresso in energia primaria non rinnovabile, relativamente ai servizi energetici presenti realmente nell’edificio o simulati, nei casi previsti dalla legge; i servizi energetici eventualmente presenti sono la climatizzazione invernale, la climatizzazione estiva, la produzione di acqua calda sanitaria, la ventilazione meccanica, l’illuminazione, il trasporto di persone o cose.
Art. 3
Compiti, adempimenti e attività della Regione e di ARRR S.p.A.
1. Per quanto non diversamente disposto nel presente regolamento, nell’ambito di applicazione di cui all’articolo 1, i compiti, gli adempimenti e le attività della Regione sono svolti dalla stessa, avvalendosi di ARRR S.p.A., ai sensi dell’articolo 3, comma 1 bis, della l.r. 39/2005 .
Capo II
Sistema informativo regionale sull’efficienza e sulla prestazione energetica degli edifici e dei relativi impianti
Art. 4
Organizzazione del SIERT
(Articolo 23 ter, commi 2 e 3, della l.r. 39/2005 e articolo 22 bis, commi 1 e 2, della l.r. 39/2005 )
1. Il sistema informativo regionale sull'efficienza e sulla prestazione energetica degli edifici e dei relativi impianti, (di seguito “SIERT”), istituito ai sensi dell’articolo 23 ter della l.r. 39/2005 comprende l'archivio informatico degli attestati di prestazione energetica, nonché il catasto degli impianti di climatizzazione e si articola, in due moduli:
a) il modulo, denominato “modulo APE”, che raccoglie e gestisce gli attestati di prestazione energetica;
b) il modulo denominato “modulo CIT” che gestisce ed organizza il catasto degli impianti termici nonché il registro dei medi impianti termici civili.
2. Ai sensi dell’articolo 22 bis della l.r. 39/2005 , il SIERT comprende, altresì, il sistema di riconoscimento degli ispettori degli impianti termici, integrato nel modulo CIT e quello degli ispettori delle attestazioni della prestazione energetica degli edifici, nel modulo APE.
Art. 5
Accesso al SIERT
1. Ai sensi dell’articolo 23 quater, comma 1, della l.r. 39/2005 , accedono al SIERT i soggetti di seguito indicati, ognuno relativamente ai dati ed alle funzioni strettamente necessarie ai propri adempimenti, secondo le modalità telematiche specificate sul sito internet del SIERT medesimo:
a) la Regione;
b) ARRR S.p.A.;
c) il proprietario dell'unità immobiliare;
d) chi detiene l’unità immobiliare, in base ad un titolo legittimo;
e) l'amministratore di condominio, di cui agli articoli 1129 e 1130 del codice civile;
f) l'intestatario della fornitura di combustibile;
g) il responsabile dell’esercizio e della manutenzione dei medi impianti termici civili;
h) il distributore di combustibile;
i) il terzo responsabile, come definito dall’Sito esternoarticolo 7, comma 1, del d.lgs. 192/2005 e secondo quanto disposto dall’Sito esternoarticolo 6 del d.p.r. 74/2013 ;
l) il manutentore, l’installatore ed il conduttore dell'impianto termico;
m) l'ispettore incaricato delle ispezioni impianti termici;
n) il tecnico certificatore;
o) società o ente di certificazione;
p) l'ispettore incaricato del controllo degli attestati di prestazione energetica;
q) i notai;
r) i comuni e le unioni dei comuni.
2. Al fine di garantire la corretta informazione ai responsabili di impianto ed ai proprietari delle unità immobiliari circa gli operatori e tecnici abilitati ad effettuare per loro conto le attività di cui al presente regolamento, ivi incluso gli ispettori incaricati ad eseguire le ispezioni, sono pubblicati sul sito del SIERT gli elenchi dei manutentori, dei tecnici certificatori e degli ispettori di cui rispettivamente ai punti l), m), n), p).
3. Le modalità di accesso al SIERT sono strettamente personali e non sono cedibili a terzi.
Art. 6
Catasto degli impianti termici
1. Ai fini della formazione e dell’implementazione del catasto degli impianti termici, indicato come “modulo CIT” ai sensi dell’articolo 23 ter, comma 2, lettera a), della l.r. 39/2005 , i distributori di combustibile e le aziende di distribuzione dell’energia, compresi i gestori delle reti di teleriscaldamento e i distributori di energia elettrica per gli impianti termici degli edifici, comunicano entro il 31 marzo di ogni anno, relativamente a tutti gli impianti riforniti nell’anno precedente, mediante il SIERT, i seguenti dati:
a) l’ubicazione;
b) il soggetto titolare dell’impianto, fornendo il codice fiscale e le generalità di tale soggetto;
c) per gli impianti collegati alla rete di distribuzione dell'energia elettrica, il codice identificativo del punto di prelievo (di seguito, indicato “POD”) nonché, per impianti collegati anche alla rete di distribuzione del gas naturale, il codice numerico univoco del punto di riconsegna (di seguito, indicato “PDR”).
2. Ai fini dell’individuazione degli impianti termici non accatastati, la Regione può richiedere ai comuni gli elementi descrittivi essenziali degli impianti termici pertinenti agli edifici ubicati nel territorio comunale.
Art. 7
Registro dei medi impianti termici civili
1. Nel catasto degli impianti termici, secondo quanto indicato dall’articolo 23 ter, comma 2, lettera a), è integrato anche il registro dei medi impianti termici civili di cui all’Sito esternoarticolo Sito esterno284, comma 2 quater, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale) ed indica, per ciascun impianto iscritto, i seguenti dati:
a) nome, cognome e sede legale del responsabile dell'esercizio e della manutenzione;
b) sede dell’impianto;
c) la classificazione secondo le definizioni dell’articolo 268, comma 1, lettere da gg bis) a gg septies) Sito esternodel d.lgs.152/2006 ;
d) la classificazione dei combustibili utilizzati (biomassa solida, altri combustibili solidi, gasolio, altri combustibili liquidi, gas naturale, altri combustibili gassosi) e relativi quantitativi;
e) la potenza termica nominale al focolare;
f) il numero previsto di ore operative;
g) data di messa in esercizio.
2. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 43, l’iscrizione nel catasto dei dati relativi ai medi impianti termici civili è effettuata almeno 60 giorni prima della messa in esercizio o della modifica dell’impianto.
3. Le modalità operative e procedurali per l’iscrizione nel catasto ai sensi del comma 2, sono disciplinate mediante deliberazione della Giunta regionale.
Art. 8
Catasto degli attestati di prestazione energetica
1. Ai sensi dell’articolo 5 del decreto ministeriale 26 giugno 2015, ARRR S.p.A., per conto della Regione, gestisce ed organizza, mediante il SIERT, i dati delle attestazioni di prestazione energetica (di seguito, indicati “APE”), provvedendo ad effettuare, entro il 31 marzo di ogni anno, la trasmissione dei dati relativi all'ultimo anno trascorso al Sistema Informativo istituito dall’articolo 6 del citato decreto, che costituisce la banca dati nazionale per la raccolta dei dati relativi agli APE. I dati da inserire nel catasto degli APE del SIERT, indicato come “modulo APE” ai sensi dell’articolo 23 ter, comma 2, lettera b), della l.r. 39/2005 , sono quelli richiesti dal sistema informativo sugli APE di cui all’articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015.
2. Il codice identificativo di cui al Format dell’APE, riportato nell’Appendice B del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, è generato esclusivamente dal modulo APE del SIERT ed è univoco e progressivo.
3. L’APE è validamente compiuto quando è dotato del codice di identificazione di cui al comma 2 che lo individua univocamente.
4. Possono registrarsi nel modulo APE del SIERT i soggetti certificatori, iscritti al proprio ordine o collegio professionale dove esistente, che siano in possesso dei requisiti richiesti dal Sito esternod.p.r. 75/2013 .

Note del Redattore:

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Il presente regolamento entra in vigore il 28 aprile 2023.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 3 .

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 4 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.