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Regolamento 6 aprile 2023, n. 17/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia). Esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici. Disciplina della prestazione energetica degli edifici. Attestato di prestazione energetica. (2)

Parole soppresse con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 2 .

. (1)

Il presente regolamento entra in vigore il 28 aprile 2023.

Bollettino Ufficiale n. 20, parte prima, del 13 aprile 2023

Disposizioni finali e transitorie
Art. 40
Tavolo tecnico di concertazione e confronto
1. Al fine di supportare la Regione nella realizzazione delle azioni di cui al presente regolamento, sono istituiti, senza oneri a carico della Regione, con apposito decreto del dirigente della struttura regionale competente, due tavoli tecnici di confronto e coordinamento: uno avente ad oggetto gli impianti termici e l’altro avente ad oggetto gli APE.
2. Al tavolo sugli impianti termici partecipano la struttura regionale competente, le associazioni rappresentative degli operatori del settore ed ARRR S.p.A..
3. Al tavolo sugli APE partecipano la struttura regionale competente, i rappresentati delle professioni, individuati di concerto con la Commissione regionale dei soggetti professionali, di cui all’articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 (Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali) e ARRR S.p.A..
4. I tavoli di cui ai commi 2 e 3:
a) propongono indicazioni applicative o linee guida relativamente alla disciplina di cui al presente regolamento;
b) propongono eventuali modifiche ed integrazioni relative alla piattaforma del SIERT;
c) propongono iniziative per informare la popolazione e gli operatori, nonchè per diffondere la conoscenza delle norme in materia di conduzione, controllo e manutenzione degli impianti termici e in materia di efficienza energetica.
Art. 41
Linee Guida
1. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, con deliberazione di Giunta regionale, sono approvate una o più linee guida regionali al fine di omogeneizzare e semplificare lo svolgimento delle attività di cui al presente regolamento, che costituiscono:
a) buone pratiche a cui i responsabili di impianto e i manutentori si attengono nello svolgimento delle attività di esercizio, manutenzione e controllo degli impianti termici;
b) buone pratiche a cui i certificatori, gli enti competenti ed i committenti si attengono nello svolgimento delle attività di accertamento ed ispezione degli APE.
2. Per quanto attiene lo svolgimento delle attività di esercizio, manutenzione e controllo degli impianti termici, le linee guida, in particolare, riguardano:
a) le modalità per le comunicazioni relative alla cessazione o subentro del responsabile di impianto;
b) le indicazioni per la redazione dei rapporti di controllo e manutenzione di cui all'articolo 17 del regolamento;
c) le indicazioni relative alla modalità di trasmissione dei rapporti di controllo di efficienza energetica di cui all’articolo 19 e al pagamento degli oneri di cui all’articolo 22;
d) indicazioni operative, ulteriori rispetto agli obblighi previsti dalla normativa, al responsabile di impianto, al terzo responsabile, al manutentore e al conduttore dell'impianto termico, per la corretta gestione degli impianti;
e) l’individuazione di possibili casi di difformità e parziali incompletezze che necessitano di prescrizioni di adeguamento ai sensi degli articoli 20 e 21;
f) le modalità per le comunicazioni di avvenuto adeguamento dell'impianto alle prescrizioni del manutentore ai sensi dell'articolo 19 o a seguito di attività ispettiva ai sensi dell'articolo 21.
3. Per quanto attiene lo svolgimento delle attività di accertamento ed ispezione degli APE, le linee guida, in particolare, riguardano:
a) le modalità per la registrazione del tecnico certificatore alla piattaforma regionale;
b) le indicazioni operative, ulteriori rispetto a quelle nazionali, al tecnico certificatore, per la corretta gestione delle varie fasi della certificazione energetica e dell’eventuale controllo;
c) modalità per le comunicazioni durante le fasi del controllo degli APE;
d) gli indirizzi operativi per lo svolgimento dell’attività dell’ispettore in loco;
e) l’individuazione dei valori di incertezza ritenuti ammissibili per alcune grandezze di input ed output del certificato;
f) le modalità per la correzione dell’attestato, da parte del certificatore, nel caso di non conformità gravi che normalmente comportano l’annullamento dell’attestato.
Art. 42
Disposizioni transitorie relative ai generatori alimentati da fonte biomassa, macchine frigorifere, pompe di calore, unità cogenerative ed impianti alimentati da teleriscaldamento
1. Nel caso di generatori alimentati da fonte biomassa, macchine frigorifere o pompe di calore, unità cogenerative ed impianti alimentati da teleriscaldamento, fino alla definizione di specifiche norme UNI di riferimento e relativi provvedimenti ministeriali di recepimento non si applica il controllo del rendimento di combustione di cui all’articolo 19.
2. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, gli apparecchi ivi menzionati sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento.
Art. 43
Disposizioni transitorie relative all’iscrizione nel registro dei medi impianti termici civili
1. Nel rispetto dell’Sito esternoarticolo 284, comma 2 ter, del d.lgs. 152/2006 , e ai sensi di quanto disposto dall’articolo 3, comma 1, lettera h sexies), e dall’articolo 23 sexies, comma 1, lettera f bis) della l.r. 39/2005 , l’iscrizione nel registro di cui all’articolo 7 del presente regolamento dei medi impianti termici civili, messi in esercizio prima del 20 dicembre 2018 può essere effettuata anche a seguito della messa in esercizio, trasmettendo la documentazione indicata dall’articolo 7, comma 1, del presente regolamento entro la data del 31 ottobre 2028.
Art. 44
Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, restano abrogati (4)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 4 .

:
a) il decreto del Presidente della Giunta regionale 3 marzo 2015, n. 25/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 23 sexies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 “Disposizioni in materia di energia”. Esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici);
b) il decreto del Presidente della Giunta regionale 25 febbraio 2010, n. 17/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 23 sexies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 “Disposizioni in materia di energia”. Disciplina della certificazione energetica degli edifici. Attestato di certificazione energetica).
Art. 45
Disposizioni finali
1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le disposizioni di cui al Sito esternod.p.r. 74/2013 Sito esternoe d.p.r 75/2013 e ai relativi provvedimenti attuativi, nonchè le disposizioni di cui al decreto ministeriale emanato in attuazione dell’Sito esternoarticolo 6, comma 12, del d.lgs.192/2005 .

Note del Redattore:

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Il presente regolamento entra in vigore il 28 aprile 2023.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 3 .

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 4 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.