Regolamento 6 aprile 2023, n. 17/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia). Esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici. Disciplina della prestazione energetica degli edifici. Attestato di prestazione energetica. (2). (1)
Bollettino Ufficiale n. 20, parte prima, del 13 aprile 2023
Esercizio, manutenzione e controllo degli impianti termici
Art. 13
Documentazione a corredo degli impianti termici
1. Gli impianti termici sono muniti di:
a) libretto di impianto per la climatizzazione di cui all'articolo 18, comma 6;
b) istruzioni di uso e manutenzione dell’impianto rese, ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 3, dai manutentori o installatori dell’impianto;
c) libretti di istruzione di uso e manutenzione dei singoli generatori, bruciatori e apparecchiature dell'impianto forniti dai produttori;
d) “dichiarazione di conformità” o “dichiarazione di rispondenza” ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11 quaterdecies, comma 13, lettera a), della legge n. 248 del 2 dicembre 2005 , recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici);
e) rapporto di controllo e manutenzione di cui all'articolo 17, comma 6, di seguito indicato come “rapporto di manutenzione”, nonché “rapporto di controllo di efficienza energetica” di cui all’articolo 19, comma 3, di seguito denominato “RCEE”;
f) codice identificativo dell'impianto, di seguito indicato come “codice catasto”, di cui all'articolo 10 comma 1, nel caso di impianti al servizio di più unità immobiliari, tabella prevista dall'articolo 4, comma 7, del d.p.r. 74/2013 ;
g) documentazione di cui al decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 1 dicembre 1975 (Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione) laddove obbligatoria per tale tipologia di impianto;
h) documentazione di cui alla normativa in materia di prevenzione incendi, ove prevista per tale tipologia di impianto;
i) documentazione prevista dalla parte V, Titolo II, del d.lgs. 152/2006 , per gli impianti termici civili come individuati dagli articoli 282 e 283 dello stesso decreto, da allegarsi al libretto di impianto per quelli già in esercizio o alla dichiarazione di conformità di cui al d.m. 37/2008 per quelli nuovi o modificati.
Art. 14
Limiti di esercizio degli impianti termici e valori massimi delle temperature in ambiente
1. Durante il funzionamento dell'impianto termico di climatizzazione invernale ed estiva sono rispettati i valori massimi delle temperature in ambiente indicati dall’articolo 3 del d.p.r. 74/2013 , fatte salve le ordinanze del Sindaco di cui all’articolo 5 del d.p.r. 74/2013 e i provvedimenti più restrittivi adottati a livello statale.
2. L'esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale è effettuato nel rispetto dei limiti temporali indicati dall’articolo 4 del d.p.r. 74/2013 , fatte salve le ordinanze del Sindaco di cui all’articolo 5 del d.p.r. 74/2013 e i provvedimenti più restrittivi adottati a livello statale.
Art. 15
Termoregolazione e contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati
1. I condomini e gli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici sono dotati di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore per singola unità immobiliare, ai sensi e con le modalità previste dal decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE).
2. Il responsabile di impianto, o il terzo responsabile qualora nominato, garantisce il corretto funzionamento e la necessaria manutenzione dei sistemi di cui al comma 1.
3. L’installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione è segnalata nella apposita sezione del libretto di impianto di cui all’articolo 18, comma 6.
4. Il corretto funzionamento dei sistemi installati è soggetto a controllo periodico da parte del manutentore dell’impianto, che provvede a segnalare eventuali situazioni di non conformità nel rapporto di controllo di cui agli articoli 17 e 19.
5. Il mancato assolvimento dell'obbligo di installazione dei sistemi di cui al comma 1 è soggetto alla relativa sanzione di cui all'articolo 16 del d.lgs. 102/2014 .
Art. 16
Responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico
1. L'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica in edilizia sono affidati al responsabile dell'impianto come identificato dall’allegato A al d.lgs. 192/2005 , che può delegarle ad un terzo, secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma 2, del d.p.r. 74/2013 .
2. Il responsabile dell’impianto ed il terzo responsabile sono soggetti alle disposizioni dell’articolo 6 del d.p.r. 74/2013 .
3. Le modifiche concernenti il soggetto responsabile dell’impianto sono comunicate a ARRR S.p.A. per mezzo della modulistica approvata con decreto del dirigente della struttura competente e resa disponibile nel sito internet del SIERT:
a) a cura del nuovo responsabile, entro 10 giorni lavorativi se tale modifica è conseguente alla nomina di un terzo responsabile o di un nuovo responsabile di condominio;
b) a cura del nuovo responsabile, entro 30 giorni lavorativi se tale modifica è dovuta al subentro di un nuovo proprietario o occupante;
c) a cura del terzo responsabile, entro 2 giorni lavorativi in caso di sua revoca, rinuncia o decadenza ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del d.p.r. 74/2013 .
4. Gli adempimenti di cui al comma 3 possono essere delegati dal responsabile direttamente all’operatore incaricato della trasmissione del rapporto di controllo, ai sensi dell’articolo 11. Di tale delega è fatta menzione nel RCEE.
5. Ai fini di cui all’articolo 1 comma 5 del presente Regolamento, la disattivazione dell’impianto è comunicata a ARRR S.p.A. per mezzo della modulistica approvata con decreto del dirigente della struttura competente e resa disponibile nel sito internet del SIERT a cura del soggetto responsabile dell’impianto entro trenta giorni.
6. Nei casi di impianti con potenza nominale al focolare superiore a 0,232 megawatt, il responsabile oppure, ove delegato, il terzo responsabile, provvede anche al rispetto degli obblighi relativi alla conduzione dell'impianto ai sensi dell’articolo 287 del d.lgs. 152/2006 , ivi compresa l'individuazione della figura del conduttore.
Art. 17
Controllo e manutenzione e degli impianti termici
1. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell’impianto sono svolte da ditte abilitate ai sensi del d.m. 37/2008. Per gli impianti con apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra, il personale e la ditta manutentrice sono certificati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146 (Regolamento di esecuzione del regolamento UE n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento CE n. 842/2006).
2. Le operazioni di cui al comma 1 sono svolte conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni di uso e manutenzione dell’impianto fornite dalla impresa installatrice.
3. Per impianti esistenti privi delle istruzioni di uso e manutenzione di cui al comma 2 spetta alla ditta incaricata della manutenzione dell’impianto fornire le stesse istruzioni.
4. Nel caso in cui, ai fini delle ispezioni previste all’articolo 20 risultino assenti le istruzioni d’uso e manutenzione, per le periodicità di cui al comma 2 è preso a riferimento l’intervallo più stringente pari ad un anno solare.
5. Le istruzioni di uso e manutenzione sono redatte facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi o alle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o apparecchio o dispositivo, conformemente a quanto disposto dall’articolo 7, commi 2, 3 e 4, del d.p.r. 74/2013 .
6. Al termine delle operazioni di controllo e manutenzione previste al presente articolo, l’operatore incaricato dal responsabile di impianto redige e sottoscrive in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà un rapporto di controllo e manutenzione in cui sono riportate le attività effettuate e specificato se attività derivanti dalle istruzioni di cui al comma 2 o da altro evento. Il rapporto, da redigere secondo i modelli di cui alle pertinenti norme UNI, indica la scadenza del successivo intervento programmato.
7. Una copia del rapporto di controllo e manutenzione, sottoscritta per presa visione e per ricevuta, è rilasciata al responsabile dell’impianto che la conserva e la allega al libretto di cui all’articolo 18. Un’altra copia è conservata a cura del manutentore per un periodo non inferiore a 5 anni per eventuali verifiche documentali nell’ambito dell’attività ispettiva di cui all’articolo 20 del presente regolamento. Il rilascio di tale rapporto non è soggetto all'obbligo di trasmissione al modulo CIT del SIERT né al pagamento del contributo regionale di cui all'articolo 22.
8. Qualora il soggetto manutentore rilevi nella sua attività situazioni di immediato pericolo provvede:
a) alla tempestiva interruzione del funzionamento dell’impianto, che può essere riattivato solo dopo i necessari interventi,
b) ad informare senza indugio il responsabile dell’impianto, imponendo il divieto di utilizzo dello stesso fino ad esecuzione dei necessari interventi;
c) a trasmettere il più tempestivamente possibile e comunque entro i successivi 5 giorni, nell'apposita sezione del CIT, copia del rapporto di controllo e manutenzione indicante per esteso le anomalie che hanno determinato la pericolosità dell’impianto. L'inoltro per via informatica non è soggetto al pagamento del contributo regionale di cui all’articolo 22.
Art. 18
Obblighi di controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici
1. I controlli di efficienza energetica di cui al presente articolo sono obbligatori per gli impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale non minore di 10 kilowatt, per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale non minore di 12 kilowatt indipendentemente dalla fonte energetica utilizzata e per le unità cogenerative ed impianti alimentati da teleriscaldamento di cui all’allegato A del d.p.r. 74/2013 . In caso di macchine frigorifere o pompe di calore, i controlli di cui al presente articolo sono obbligatori solo quando la potenza utile, in una delle modalità di utilizzo per la climatizzazione invernale o per quella estiva, è maggiore o uguale a 12 kilowatt.
2. I controlli di efficienza energetica sono realizzati nei casi di:
a) prima messa in esercizio dell'impianto, a cura dell'installatore;
b) sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, quali il generatore di calore;
c) interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l'efficienza energetica.
3. I controlli di cui al comma 2, lettere a) e b), sono effettuati entro il termine di 30 giorni dalla posa e collegamento dell’apparecchio. Nel caso in cui l’impianto, oltre tale termine, non sia messo in servizio in quanto non utilizzato, il responsabile ne dà comunicazione scritta agli uffici territoriali competenti di ARRR S.p.A., specificando le motivazioni del mancato collaudo.
4. I controlli di efficienza energetica successivi a quelli di cui ai commi 2 e 3, sono effettuati secondo la periodicità riportata nella tabella di cui all'allegato A al presente regolamento.
5. In caso di mancato rispetto, senza adeguata giustificazione, della tempistica riportata al comma 3, relativamente all’effettuazione del primo rapporto di controllo di efficienza energetica successivo all’installazione o alla sostituzione di un nuovo impianto o gruppo termico con generatore di calore a fiamma alimentato a gas, metano o gpl e con potenza inferiore a 100 kilowatt di potenza, il successivo controllo è effettuato dopo due anni.
6. Gli impianti termici sono muniti di un “libretto di impianto per la climatizzazione” conforme all’ allegato I del d.m. 10 febbraio 2014. L’impresa installatrice, la ditta incaricata della manutenzione e il responsabile dell’impianto provvedono alla compilazione delle schede di rispettiva competenza contenute nel suddetto libretto.
7. Il libretto comprende una scheda che identifica l’impianto e il suo responsabile.
8. Il libretto, unitamente al codice catasto, è conservato a cura del responsabile dell’impianto presso l’unità immobiliare o la centrale termica in cui questo è collocato per tutta la sua durata in esercizio.
9. In caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell’immobile o unità immobiliare i libretti di impianto sono consegnati, a cura del responsabile dell’impianto all’avente causa, debitamente aggiornati, con gli eventuali allegati.
Art. 19
Modalità di controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici
1. Il controllo di efficienza energetica verifica:
a) il sottosistema di generazione come definito nell'Allegato A del d.lgs. 192/2005 ;
b) la presenza e la funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati;
c) la presenza e la funzionalità dei sistemi di trattamento dell'acqua, dove previsti.
2. Oltre a quanto previsto al comma 1, è verificato:
a) nel caso di generatori di calore, che il rendimento di combustione, misurato alla massima potenza termica effettiva del focolare del generatore di calore nelle condizioni di normale funzionamento in conformità alle norme tecniche UNI in vigore, rispetti i valori limite di cui all’allegato B al d.p.r. 74/2013 , fatto salvo quanto previsto all’articolo 42;
b) nel caso di macchine frigorifere e pompe di calore, che siano rispettati i valori limite di efficienza energetica di cui all'articolo 8, comma 9, del d.p.r. 74/2013 , fatto salvo quanto previsto all’articolo 42;
c) nel caso di unità cogenerative, che siano rispettati i valori limite di efficienza energetica di cui all'articolo 8, comma 10, del d.p.r. 74/2013 , fatto salvo quanto previsto all’articolo 42.
3. Ai fini delle verifiche di cui ai commi 1 e 2, il controllo di efficienza energetica accerta quanto indicato nei rispettivi modelli di RCEE di cui agli allegati II, III, IV e V del d.m. 10 febbraio 2014.
4. Nel caso di mancato rispetto dei valori limite di cui al comma 2 si applica quanto prescritto dall’articolo 8, commi 7, 8, 9, 10, del d.p.r. 74/2013 .
5. Nel caso di impianti soggetti alla misurazione in opera del rendimento e del tiraggio per l’evacuazione dei prodotti della combustione, le operazioni di controllo e manutenzione sono effettuate con strumentazione idonea. Lo strumento di misurazione è sottoposto a regolare manutenzione secondo quanto prescritto nelle specifiche istruzioni fornite dal produttore ed è verificato e tarato secondo le indicazioni di cui alle pertinenti norme UNI.
6. Al termine delle operazioni di controllo e manutenzione previste dal presente articolo, l’operatore incaricato dal responsabile di impianto redige e sottoscrive, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, il RCEE di cui al comma 3. Per i gruppi termici alimentati a biocombustibile solido, è compilato lo specifico modello approvato con decreto del dirigente della struttura regionale competente.
7. Il rapporto è compilato in ogni sua parte, ed indica la segnalazione di eventuali carenze che possono determinare condizioni di grave pericolo, o di altre anomalie o difformità tali da non generare situazioni di pericolo immediato, nonché i provvedimenti che il responsabile dell’impianto è tenuto ad adottare ed i relativi tempi massimi di attuazione.
8. Nel rapporto di controllo di efficienza energetica sono riportati il codice fiscale del responsabile dell'esercizio e manutenzione di cui all'articolo 16, nonché il codice catasto dell’impianto, di cui all'articolo 10 e il codice univoco attestante il versamento del relativo onere generato secondo le procedure di cui all’articolo 22, commi 1 e 2.
9. Una copia del rapporto di controllo di efficienza energetica è rilasciata al responsabile dell’impianto, che la conserva e la allega al libretto di cui all’articolo 18. Una copia è conservata a cura del manutentore per un periodo non inferiore a 5 anni per eventuali verifiche documentali nell’ambito dell’attività ispettiva di cui all’articolo 20.
10. Entro i 60 giorni successivi alla redazione del rapporto di controllo di efficienza energetica, il manutentore trasmette il rapporto stesso per via telematica tramite il modulo CIT del SIERT. Qualora il rapporto di controllo di efficienza energetica riportasse delle prescrizioni che ne vietino l’utilizzo per ragioni di sicurezza, la trasmissione è compiuta il più tempestivamente possibile e comunque non oltre 5 giorni dalla compilazione del rapporto.
11. La validità della registrazione presso il modulo CIT del SIERT, relativo agli interventi obbligatori di cui all’articolo 18, è altresì subordinata alla corresponsione da parte del responsabile dell’impianto del contributo previsto all’articolo 22. I rapporti privi dell’evidenza del versamento dei contributi, secondo le modalità indicate nelle istruzioni pubblicate nel sito internet del SIERT non sono validamente compiuti.
12. Qualora il mancato pagamento del contributo derivi da un rifiuto esplicito del responsabile dell’impianto, di tale rifiuto è fatta esplicita menzione nel RCEE. In tale ipotesi, tramite l’apposita funzionalità resa disponibile nel modulo CIT del SIERT e secondo il procedimento indicato nel manuale pubblicato sul sito internet del SIERT, il manutentore comunica tale fattispecie.
13. Il modulo CIT del SIERT, per ogni RCEE, rilascia la ricevuta di avvenuto inserimento a sistema, recante l’indicazione dei soggetti responsabili degli impianti termici per i quali è stato effettuato il versamento del contributo di cui all’articolo 22.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.